Movimenti bancari sospetti Ordinanza Corte Cassazione 9.9.2019, n. 22466 |
È legittimo l’accertamento nei confronti di una società qualora il relativo amministratore non “giustifichi” i movimenti bancari sospetti. |
Prezzo cessione immobile inferiore al mutuo Ordinanza Corte Cassazione 19.9.2019, n. 23379 |
È legittimo l’accertamento nei confronti di una società immobiliare che ha ceduto un immobile ad un prezzo inferiore rispetto all’importo del mutuo bancario contratto dall’acquirente. |
Licenza vendita alcolici
Nota Agenzia Dogane 20.9.2019, prot. n. 131411/RU |
Sono stati forniti chiarimenti in merito al ripristino, ad opera del DL n. 34/2019, dell’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività che dal 2017 ne erano state esentate e, in particolare per i soggetti che: − hanno iniziato l’attività fino al 28.8.2017; − hanno iniziato l’attività dal 29.8.2017 al 29.6.2019; − iniziano l’attività dal 30.6.2019. |
Data fattura elettronica
Risposta interpello Agenzia Entrate 24.9.2019, n. 389 |
Sulla fattura elettronica differita è possibile indicare, quale data della fattura, in alternativa alla data dell’ultima operazione (corrispondente, di fatto, a quella dell’ultimo ddt), l’ultimo giorno del mese. Resta fermo l’invio al SdI entro il giorno 15 del mese successivo. Inoltre, con riferimento alle fatture relative a prestazioni di servizi, in mancanza del pagamento da parte del cliente, l’emissione della fattura (anticipata) individua la “competenza” dell’IVA a debito. |
IVA autoscuole
Risposte interrog. parlamentari 25.9.2019, nn. 5-02751 / 5-02752 |
A seguito del recepimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito della Risoluzione 2.9.2019, n. 79/E, di quanto sancito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza causa C-449/17, l’attività di scuola guida è imponibile ai fini IVA. Attualmente “sono allo studio proposte normative” finalizzate ad evitare l’applicazione retroattiva dell’imponibilità. |
Ordini di acquisto elettronici SSN
Nota Ragioneria generale dello Stato 26.9.2019 |
È stato reso noto che “è in corso di aggiornamento la data di decorrenza” (stabilita all’1.10.2019 dal DM 7.12.2018) dell’obbligo, previsto dalla Finanziaria 2018, di effettuazione in formato elettronico degli ordini di acquisto di beni e servizi da parte degli Enti del SSN e di trasmissione degli stessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). |
COMMENTI LA PRENOTAZIONE DEL “BONUS PUBBLICITà” 2019 |
Il Legislatore con il DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta connesso con le “campagne pubblicitarie” (c.d. “bonus pubblicità”) poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi in un determinato periodo.
Si rammenta che:
- sono ammesse al beneficio le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line” ovvero emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali);
- per accedere al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che l’ammontare complessivo dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.
Con il recente DL n. 59/2019 il bonus in esame:
- è stato reso strutturale (a regime);
- è concesso nella misura (unica) pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (la misura maggiorata del 90% per micro-imprese / PMI / startup innovative è stata soppressa);
- per il 2019 può essere prenotato presentando la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” nel periodo 1.10 – 31.10.2019.
Alla luce del predetto intervento normativo, la disciplina relativa all’agevolazione in esame è riassumibile come segue.
Soggetti beneficiari |
a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale. |
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Investimenti agevolabili
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Spese acquisto spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:
Al fine dell’agevolazione:
Risultano escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:
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Condizioni per beneficiare dell’agevolazione |
È necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che l’ammontare dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente |
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Condizioni per beneficiare dell’agevolazione |
Come specificato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nella Nota aggiornata al 24.7.2018, “per «stessi mezzi di informazione» si intendono … non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall’altra”. L’incremento percentuale va riferito agli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui predetti mezzi di informazione. Ciò si riflette sul fatto che, considerata la necessaria sussistenza di un “investimento incrementale”, sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che non hanno sostenuto nell’anno precedente alcuna spesa pubblicitaria |
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Agevolazione spettante |
Il credito d’imposta in esame è concesso “nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati”. I relativi limiti di spesa sono distinti per:
In particolare, il credito d’imposta spettante è così determinato: (Investimenti anno n + 1 – investimenti anno n) x 75% L’ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti. Sul punto, nella citata Nota il Dipartimento sottolinea che “nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario ... è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’uno per cento”. |
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Utilizzo del credito d’imposta |
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus (codice tributo “6900”). Il mod. F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. |
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Rispetto limiti aiuti de minimis |
Il bonus in esame può essere può utilizzato nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis”. |
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Indicazione nel Mod. REDDITI |
Il credito d’imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d’imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso. |
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Cumulabilità |
L’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità” dell’agevolazione stessa. |
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AGEVOLAZIONE
I soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’apposita istanza telematica, da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello.
Per il 2019 l’istanza telematica (di prenotazione) va presentata dall’1.10 al 31.10.2019 (merita sottolineare che, al fine della concessione del bonus in esame, non assume rilevanza l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza).
La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione (la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2019 va trasmessa dall’1.1 al 31.1.2020).
Si rammenta che l’istanza deve contenere:
- i dati identificativi dell’impresa / ente non commerciale / lavoratore autonomo;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati / da effettuare nel corso dell’anno;
- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente;
Per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio – televisive dall’altra (non il singolo giornale / emittente) |
- l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media.
È richiesta altresì una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’assenza delle condizioni ostative / interdittive previste dalle disposizioni antimafia.