Novità fiscali - LUGLIO 2019 - DECRETO CRESCITA

29 Luglio 2019

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

 

Imposta di pubblicità e

cabine fotografiche

Sentenza Corte Cassazione        30.4.2019, n. 11455                      

Sono soggette all’imposta di pubblicità le cabine automatiche per la riproduzione fotografica. Le scritte apposte sulle cabine, infatti, non possono ritenersi insegne di ubicazione della sede dell’attività (c.d. “insegne d’esercizio”).

Credito d’imposta

“sport bonus”

DPCM 30.4.2019                           

È stato pubblicato sulla G.U. 29.5.2019, n. 124 il Decreto attuativo dell’art. 1, commi da 621 a 626, Finanziaria 2019, che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta (c.d. “sport bonus”) ai soggetti che nel 2019 effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Vendita immobile sottocosto

 

 

 

Sentenza Corte Cassazione         6.6.2019, n.15321                          

L’accertamento induttivo può essere basato sulla vendita sottocosto, desunta anche dai valori OMI, di un immobile da parte di una società.

Peraltro, a seguito della contestazione, da parte dell’Ufficio dell’antieconomicità dell’operazione, grava sul contribuente fornire le necessarie spiegazioni, in mancanza delle quali l’Amministrazione finanziaria procede alla verifica.

Distribuzioni utili ante 2017 pagati dal 2018

 

 

 

 

 

Risoluzione Agenzia Entrate       6.6.2019, n. 56/E                           

Agli utili relativi ad una partecipazione qualificata, detenuta da una persona fisica “privata” la cui distribuzione è deliberata entro il 31.12.2017 e il cui pagamento è intervenuto dal 2018 è applicabile il regime transitorio previsto dal comma 1006 dell’art. 1, Finanziaria 2018.

Di conseguenza gli stessi sono soggetti a tassazione con applicazione delle percentuali di concorrenza al reddito complessivo (40% - 49,72%) e pertanto non opera la ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

“Bonus librerie”

Avviso MIBACT 12.6.2019           

È fissato all’1.7.2019 il (nuovo) termine iniziale per la presentazione dell’istanza di accesso al bonus per le spese 2018 (confermato alle ore 12.00 del 30.9.2019 il termine finale).

Memorizzazione elettronica corrispettivi

 

Risposta interpello Agenzia        Entrate 19.6.2019, n. 198             

Non sono soggetti all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica i corrispettivi derivanti dall’attività di commercio elettronico, ferma restando la necessità di annotazione degli incassi nel registro IVA dei corrispettivi ex art. 24, DPR n. 633/72.


COMMENTI

LE NOVITà DEL “DECRETO CRESCITA”

DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del c.d. “Decreto Crescita” possono essere considerate definitive le novità fiscale approvate in sede di conversione (va evidenziato che una serie di interessanti novità è prevista l’operatività soltanto dal 2020).

MAXI AMMORTAMENTO

È confermata la reintroduzione del c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019 (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.

Il Decreto introduce una limitazione prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiore a € 2,5 milioni.

 

I Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI

È confermata la revisione della tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevista dall’art. 1, commi da 28 a 34, Finanziaria 2019 (ora soppressi).

Le nuove disposizioni prevedono l’applicazione di un’aliquota IRES ridotta al reddito d’impresa fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto. In sede di conversione è stata modificata la “scaletta” della riduzione dell’aliquota IRES applicabile, e che risulta così individuata.

Anno

Aliquota

2019

22,5%

2020

21,5%

2021

21%

2022

21,5%

dal 2023

20%

A tal fine va evidenziato che:

  • si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione.

Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli

destinati a riserve non disponibili;

  • l’incremento di patrimonio netto è pari alla differenza tra:

-     il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento (senza considerare il risultato del medesimo esercizio) al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d’imposta precedenti;

-     il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (senza considerare il risultato del medesimo esercizio).

La parte degli utili accantonati a riserva che eccede il reddito complessivo netto è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo.

Per le società trasparenti ex art. 115, TUIR l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc / sas in contabilità ordinaria (non è riproposta l’applicazione dell’agevolazione per le imprese in contabilità semplificata).

L’agevolazione sopra esaminata è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e con quelli di cui all’art. 6, DPR n. 601/73 (IRES al 12% a favore degli enti con personalità giuridica).

DEDUCIBILITà IMU IMMOBILI STUMENTALI

In sede di conversione è stato rivisto l’aumento della deducibilità dal reddito d’impresa / lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali (attualmente fissata nella misura del 40%) fino al raggiungimento della piena deducibilità (100%) a decorrere dal 2023, come segue.

Anno

Deducibilità

2019

50%

2020

60%

2021

60%

2022

70%

dal 2023

100%

PROROGA CEDOLARE SECCA

In sede di conversione è stato soppresso l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 ai sensi del quale “in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.

Dalla nuova formulazione del citato comma 3 risulta quindi che la mancata comunicazione della proroga / risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca, oltre a non far venir meno l’opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente (secondo periodo del comma 3 in esame), non è neppure sanzionata.

Di fatto, quindi, come riportato nella rubrica del comma 3-bis, si può considerare soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca.

TERMINI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU / TASI

In sede di conversion, a seguito della modifica degli artt. 13, comma 12-ter, DL n. 201/2011 e 1, comma 684, Legge n. 147/2013:

  • la dichiarazione IMU va presentata entro il 31.12 (anziché 30.6) dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento per il quale è richiesta la presentazione della stessa;
  • la dichiarazione TASI va presentata entro il 31.12 (anziché 30.6) dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento per il quale è richiesta la presentazione della stessa.

IMU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO

In sede di conversione è stata modificata la lett. 0a) del comma 3 dell’art. 13, DL n. 201/2011 eliminando l’obbligo in capo al contribuente di attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

IMU LOCAZIONI IMMOBILI CANONE CONCORDATO

In sede di conversione è stato modificato il comma 6-bis dell’art. 13, DL n. 201/2011 prevedendo l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IMU nonché di qualsiasi altro onere di dichiarazione / comunicazione per beneficiare dell’aliquota ridotta IMU per gli immobili locati a canone concordato (riduzione del 75% dell’aliquota stabilita dal Comune).

REDDITI FONDIARI NON INCASSATI

In sede di conversione è stata modificata la disciplina della tassazione degli immobili ad uso abitativo locati, per i quali il locatore non ha percepito i relativi canoni. In particolare, a seguito della modifica del comma 1 dell’art. 26, TUIR è previsto che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non concorrono alla formazione del reddito a condizione che la mancata percezione sia comprovata:

  • dall’intimazione di sfratto per morosità;
  • dall’ingiunzione di pagamento.

Pertanto, non è più necessario, per la predetta finalità, attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Inoltre, con riferimento ai canoni di locazione non riscossi nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi, l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti, ex art. 21, TUIR.

La nuova disposizione ha effetto per i contratti stipulati a decorrere dall’1.1.2020.

In merito ai contratti stipulati fino al 31.12.2019 è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nel procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità.

PATENT BOX

È confermato che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1.5.2019 (in generale, dal 2019) i soggetti titolari di reddito d’impresa che optano per il regime della c.d. “Patent box” possono scegliere di determinare il reddito agevolabile, in alternativa alla presentazione dell’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter, DPR n. 600/73 (ruling), direttamente nel mod. REDDITI / IRAP relativo al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e in quello relativo ai 2 periodi d’imposta successivi, mediante una variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo. A tal fine il soggetto interessato dovrà indicare le necessarie informazioni “in idonea documentazione”.

La nuova disciplina è applicabile anche nel caso in cui sia in corso la procedura di cui al citato art. 31-ter a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate della volontà di rinuncia alla procedura stessa.

In tal caso la somma delle variazioni in diminuzione relative ai periodi d’imposta di applicazione dell’agevolazione è ripartita in 3 quote annuali di pari importo e indicata nel mod. REDDITI / IRAP relativo al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e in quello relativo ai 2 periodi d’imposta successivi.

In caso di rettifica del reddito agevolato la sanzione di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta / differenza del credito utilizzato) non è applicabile se, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

SEMPLIFICAZIONI CONTROLLI FORMALI

In sede di conversione è stato introdotto il comma 3-bis all’art. 36-ter, DPR n. 600/73, in base al quale l’Ufficio non può chiedere al contribuente, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, documenti relativi a informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria o a dati trasmessi da terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi / certificativi / comunicativi, a meno che la richiesta riguardi:

  • la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti in Anagrafe;
  • elementi di informazione in possesso dell’Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

Le richieste di dati già in possesso dell’Amministrazione sono inefficaci.

TERMINE INVIO TELEMATICO MOD. REDDITI / IRAP

In sede di conversione, con la modifica dei commi 1 e 2 dell’art. 2, DPR n. 322/98, è previsto lo slittamento dal 30.9 al 30.11 del termine per l’invio telematico del mod. REDDITI / IRAP.

Così, per il 2019, considerato che il 30.11 cade di sabato, l’invio va effettuato entro il 2.12.2019.

IMPEGNO CUMULATIVO INVIO TELEMATICO

In sede di conversione, all’art. 6, DPR n. 322/98 è stato aggiunto il nuovo comma 6-bis in base al quale il contribuente / sostituto d’imposta può conferire un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni / comunicazioni ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (impegno cumulativo).

L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale. In tal caso devono essere indicate le dichiarazioni / comunicazioni per le quali il soggetto si impegna alla trasmissione telematica.

L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno / mandato professionale e comunque fino al 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca.

AMPLIAMENTO UTILIZZO MOD. F24

In sede di conversione, a seguito della modifica del comma 2 dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97, l’utilizzo del mod. F24 è stato esteso al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.1.2020.

VERSAMENTO CUMULATIVO ADDIZIONALE COMUNALE

In sede di conversione, a seguito della modifica del comma 143 dell’art. 1, Legge n. 296/2006, è previsto che il versamento dell’addizionale comunale IRPEF sia effettuato dal sostituto d’imposta cumulativamente per tutti i Comuni di riferimento.

Con apposito Decreto il MEF dovrà:

  • definire le modalità attuative e per la ripartizione giornaliera, da parte dell’Agenzia delle Entrate in favore dei Comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d’imposta a titolo di addizionale comunale IRPEF;
  • stabilire il termine a decorrere dal quale sono applicate le nuove modalità di versamento.

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISA

In sede di conversione, con l’aggiunta del comma 4-bis all’art. 9-bis, DL n. 50/2017, al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, nei modelli ISA non possono essere richiesti dati già contenuti in altri quadri della dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia rende disponibili, all’interno dell’area riservata del proprio sito Internet, i dati in suo possesso utili per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA. La nuova disposizione è applicabile dal 2020.

TERMINI DI VALIDITà DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

In sede di conversione, con la modifica del comma 4 dell’art. 10, D.Lgs. n. 147/2017, sono ampliati, a decorrere dall’1.1.2020, i termini di validità della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), prevedendo che la stessa è valida dal momento della presentazione fino al successivo 31.12 (anziché fino al successivo 31.8).

Per ciascun anno, all’inizio del periodo di validità (1.1), i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.

Nel caso in cui vi sia convenienza per il nucleo familiare, è confermata la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente.

PROROGA DECADENZA NOTIFICA ATTO IMPOSITIVO

In sede di conversione è stato modificato l’art. 5, D.Lgs. n. 218/97 prevedendo che, qualora intercorrano meno di 90 giorni tra la data:

  • di comparizione per definire l’accertamento con adesione;
  • di decadenza dell’Amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo;

il termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo sia automaticamente prorogato di 120 giorni.

 

Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi di accertamento emessi dall’1.7.2020.

OBBLIGO INVITO CONTRADDITTORIO

In sede di conversione è stato introdotto l’art. 5-ter al D.Lgs. n. 218/97 con cui è esteso l’istituto del contraddittorio preventivo. In particolare è previsto che l’Ufficio, qualora non sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, prima di emettere l’avviso di accertamento deve notificare l’invito a comparire ex art. 5 per l’avvio della definizione dell’accertamento.

Sono esclusi dall’applicazione dell’invito obbligatorio:

  • gli avvisi di accertamento parziale ex art. 41-bis, DPR n. 600/73;
  • gli avvisi di rettifica parziale previsti ex art. 54, commi 3 e 4, DPR n. 633/72.

In caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

Salvo i casi di urgenza / fondato pericolo per la riscossione (per i quali l’Ufficio può notificare direttamente l’avviso di accertamento non preceduto dall’invito), il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potuto far valere in caso di attivazione del contraddittorio.

 

Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi di accertamento emessi dall’1.7.2020

RAVVEDIMENTO PARZIALE

In sede di conversione è stato introdotto l’art. 13-bis al D.Lgs. n. 472/97 che riconosce il c.d. “ravvedimento parziale”, ossia la possibilità da parte del contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nel rispetto dei termini previsti dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97.

Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (con il versamento della sanzione / interessi) intervenga in seguito:

  • la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l’integrale versamento tardivo;
  • gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo;
  • la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui si perfeziona lo stesso.

In caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in differenti scadenze, il contribuente può effettuare autonomamente il ravvedimento:

  • per i singoli versamenti (con le riduzioni previste);
  • per il versamento complessivo (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della data di regolarizzazione).
 

Quanto sopra è applicabile soltanto ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate

INCENTIVI LAVORATORI IMPATRIATI

È confermata la modifica della disciplina di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, in base alla quale il reddito di lavoro dipendente / assimilato nonché di lavoro autonomo (in precedenza l’agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente / autonomo) prodotti in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza, a partire dal 2020, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% (in precedenza 50%) al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  • l’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.

Va evidenziato che:

  • la percentuale è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia;
  • il regime in esame è applicabile anche ai predetti soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia a partire dall’1.1.2020.

Con l’aggiunta del comma 3-bis al citato art. 16, quanto sopra è applicabile per ulteriori 5 periodi d’imposta:

  • ai lavoratori con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  • anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare.

Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

Cittadini italiani non iscritti all’Aire

È infine previsto che i cittadini italiani non iscritti all’AIRE che rientrano in Italia:

  • dall’1.1.2020 possono applicare il regime di cui al citato art. 16 a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia;
  • entro il 31.12.2019 possono applicare, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d’imposta ancora accertabili, il regime di cui al citato art. 16 “nel testo vigente al 31.12.2018” a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.

In sede di conversione, al citato art. 16 sono stati aggiunti i commi:

  • 5-quater che dispone l’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati anche ai rapporti tra società e sportivi professionisti di cui alla Legge n. 91/81. In particolare, i redditi di lavoro dipendente / assimilato / autonomo concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del loro ammontare, ferme restando le condizioni di cui al citato comma 1.

A tali rapporti non si applicano:

-     la riduzione al 10% della percentuale di cui al comma 5-bis;

-     la formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni / a carico di cui al comma 3-bis;

  • 5-quinquies che prevede per i rapporti tra società e sportivi professionisti il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile per l’esercizio di tale regime agevolato.

RIENTRO RICERCATORI RESIDENTI ALL’ESTERO

Come noto, ai sensi dell’art. 44, DL n. 78/2010 ai docenti e ricercatori:

  • in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
  • non occasionalmente residenti all’estero;
  • che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici / privati o Università per almeno 2 anni continuativi per svolgere la propria attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale;

è riconosciuta l’esclusione del 90% degli emolumenti percepiti dalla formazione del reddito di lavoro dipendente / autonomo ai fini IRPEF nonché dalla formazione del valore della produzione ai fini IRAP.

A seguito della modifica del comma 3 del citato art. 44 l’agevolazione è applicabile nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia e nei 5 successivi (in precedenza 3).

Con l’aggiunta del comma 3-ter è previsto che l’agevolazione in esame è applicabile nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia nonché:

  • nei 7 periodi d’imposta successivi nel caso di docenti / ricercatori con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso in cui gli stessi diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli anche in comproprietà;
  • nei 10 periodi d’imposta successivi nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo;
  • nei 12 periodi d’imposta successivi nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo.
 

Le nuove disposizioni sono applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020.

Docenti / ricercatori non iscritti all’Aire

È infine previsto che i docenti / ricercatori non iscritti all’AIRE che rientrano in Italia:

  • dall’1.1.2020 possono applicare il regime di cui al citato art. 44 a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia;
  • entro il 31.12.2019 possono applicare, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d’imposta ancora accertabili, il regime di cui al citato art. 44 “nel testo vigente al 31.12.2018” a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.

In sede di conversione è stato modificato il comma 4 dell’art. 24, Legge n. 240/2010 (in materia di organizzazione delle Università / personale accademico) prevedendo per i ricercatori a tempo determinato la possibilità di stipulare i contratti di cui alla lett. b) del comma 3 del citato art. 24 anche con regime di tempo definito (in precedenza, tali contratti potevano essere esclusivamente a tempo pieno).

RIENTRO PENSIONATI IN ITALIA

In sede di conversione è stato modificato l’art. 24-ter, TUIR (introdotto dalla Finanziaria 2019) relativo al regime fiscale previsto per le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza in un Comune (con popolazione inferiore a 20.000 abitanti) di Sicilia / Calabria / Sardegna / Campania / Basilicata / Abruzzo / Molise / Puglia.

In particolare, è prevista la possibilità di optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 7% dei redditi di qualunque categoria soltanto se prodotti all’estero (in precedenza era possibile anche in caso di redditi “percepiti da fonte estera”). Tale opzione è ora:

  • valida per i primi 9 (in precedenza 5) periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace;
  • revocabile, pur rimanendo gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.

MODIFICHE REGIME FORFETARIO

È confermata la modifica del comma 69 dell’art. 1, Legge n. 190/2014 che prevede per i contribuenti forfetari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori l’obbligo di operare le ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73.

 

La previsione in esame, in deroga all’art. 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), è applicabile dall’1.1.2019.

I “nuovi” sostituti d’imposta devono trattenere in 3 rate di pari importo l’ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto) e versarlo entro i termini di cui all’art. 8, DPR n. 602/73 (16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).

SANZIONE APPLICABILE IVA IN MISURA SUPERIORE

In sede di conversione è stato modificato il comma 935 dell’art. 1, Finanziaria 2018, prevedendo l’applicazione retroattiva della sanzione di cui all’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97. In particolare, se il cedente / prestatore applica l’IVA in misura superiore a quella dovuta all’acquirente / committente è riconosciuta la detrazione e lo stesso è punito con una sanzione da € 250 a € 10.000, anziché con la sanzione pari al 90% dell’ammontare della detrazione operata.

Tale previsione si applica anche ai casi verificatisi prima dell’1.1.2018 (data di entrata in vigore della Finanziaria 2018).

OBBLIGHI INFORMATIVI CONTRIBUENTI FORFETARI

In sede di conversione è stato modificato il comma 73 dell’art. 1, Finanziaria 2015, il quale dispone che

“con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.”

Ora, tali obblighi informativi sono individuati escludendo dati / informazioni:

  • già presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi;
  • da comunicare / dichiarare all’Agenzia dal contribuente / altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli.

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA

È confermata l’applicazione, fino al 31.12.2021, dell’imposta di registro / ipotecaria / catastale in misura fissa pari a € 200 ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla demolizione / ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all’alienazione degli stessi.

In particolare, è previsto che l’agevolazione è applicabile anche in caso di:

  • trasferimenti esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72;
  • meri interventi edilizi di:

-     manutenzione straordinaria;

-     restauro / risanamento conservativo;

-     ristrutturazione edilizia;

  • alienazione dell’immobile anche suddiviso in più unità immobiliari, a condizione che la cessione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.

ESENZIONE TASI IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA

In sede di conversione, a seguito della modifica del comma 678 dell’art. 1, Finanziaria 2014, è prevista l’esenzione TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita:

  • fino alla permanenza di tale destinazione;
  • purché non locati.

La nuova disposizione è applicabile dall’1.1.2022.

SISMA BONUS

È confermata la modifica dell’art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013, in materia di detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità.

In particolare, è previsto che in caso di interventi realizzati:

  • nei Comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (in precedenza limitata alla sola zona 1);
  • mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva cessione dell’immobile, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori;

spettano (all’acquirente dell’unità immobiliare) le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

  • a 1 classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);
  • a 2 classi di rischio inferiori (detrazione dell’85%);

e, comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare.

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO

È confermata l’aggiunta del comma 3.1 all’art. 14, DL n. 63/2013, in materia di interventi di riqualificazione energetica, e del comma 1-octies all’art. 16, DL n. 63/2013 relativo agli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, che prevedono per il soggetto avente diritto alle relative detrazioni, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, la possibilità di optare per un contributo di pari importo:

  • anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
  • rimborsato allo stesso sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 in 5 quote annuali di pari importo.

In sede di conversione è stata prevista la possibilità per il fornitore che ha effettuato i lavori di cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori di beni / servizi.

È altresì prevista, in sede di conversione:

  • la modifica dell’art. 28, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 28/2011 in materia di contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. In particolare, è previsto che, con riferimento alle modalità attuative di tali agevolazioni / nuovi incentivi, devono essere individuati dagli specifici Decreti attuativi anche gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario e “qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell’arco dei cinque anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto”;
  • la possibilità per i soggetti beneficiari della detrazione relativa agli interventi di risparmio energetico ex art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR di optare per la cessione del credito in favore dei fornitori dei beni / servizi necessari alla realizzazione dei lavori. Tale facoltà è, a sua volta, riconosciuta anche al fornitore dell’intervento nei confronti dei propri fornitori. Resta esclusa:

-     l’ulteriore cessione del credito da parte dei predetti fornitori;

-     la cessione del credito ad istituti di credito / intermediari finanziari.

BONUS ACQUISTO MOTO NON INQUINANTI

In sede di conversione è stato modificato il comma 1057 dell’art. 1, Finanziaria 2019 che prevede, per il 2019, un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto (IVA esclusa) fino ad un massimo di € 3.000 per i soggetti che acquistano motoveicoli elettrici / ibridi nuovi di fabbrica con la contestuale rottamazione del vecchio motoveicolo “inquinante”.

In particolare, l’agevolazione in esame è ora concessa anche nel caso in cui:

  • il motoveicolo acquistato sia di categoria L2e / L4e / L5e / L6e / L7e (in precedenza era agevolabile il solo acquisto di motoveicoli L1e / L3e);
  • il motoveicolo contestualmente consegnato per la rottamazione sia:

-     di categoria Euro 3 (in precedenza era ammessa la sola rottamazione dei motoveicoli Euro 0, 1 e 2);

-     intestato / di proprietà da almeno 12 mesi di un familiare convivente del beneficiario.

 

In sede di conversione è stato eliminato il limite relativo alla potenza del nuovo motoveicolo (potenza inferiore / uguale a 11 kW).

FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO

È confermata l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino regolati dal DM 24.12.93.

A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l’emanazione delle specifiche tecniche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

TERMINE EMISSIONE DELLA FATTURA

In sede di conversione con la modifica dell’art. 21, DPR n. 633/72, a decorrere dall’1.7.2019, la fattura va emessa entro 12 giorni (anziché 10) dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72.

COMUNICAZIONI DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

In sede di conversione è stato modificato il comma 1 dell’art. 21-bis, DL n. 78/2010, prevedendo che l’invio delle liquidazioni IVA periodiche, va effettuato entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre va effettuata entro il 16.9.

Infine, è previsto che la comunicazione relativa al quarto trimestre, può alternativamente essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale (da presentare, in tal caso, entro febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta). Sono confermati gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

TERMINI TRAMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

In sede di conversione, con la modifica del comma 6-ter dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, è previsto l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dall’operazione ex art. 6, DPR n. 633/72. Tale modifica non riguarda:

  • la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi;
  • i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA ex art. 1, DPR n. 100/98.

Nel primo semestre di vigenza del predetto obbligo le sanzioni previste dal comma 6 del citato art. 2 non si applicano in caso di invio telematico dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri “entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione” fermi restando i termini della liquidazione IVA.

In particolare, il predetto semestre ha decorrenza:

  • dall’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000;
  • dall’1.1.2020 per gli altri soggetti.

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

In sede di conversione, con la modifica del comma 542 dell’art. 1, Finanziaria 2017, è aumentata dal 20% al 100% la possibilità di vincita prevista nell’ambito della lotteria dei corrispettivi a favore dei consumatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronici (carta di debito / credito).

PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA

In sede di conversione è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP / IVA i cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019 a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati i nuovi ISA .

La proroga si estende anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese interessate dagli ISA, ossia a:

  • collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
  • soci di società di persone;
  • soci di associazioni professionali;
  • soci di società di capitali trasparenti.

Per poter beneficiare della proroga, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.6.2019, n.64/E non assume rilevanza il fatto che il contribuente applichi il proprio Indice di riferimento. Di conseguenza, la stessa può essere usufruita anche dai contribuenti che:

  • dichiarano cause di esclusione dagli ISA;
  • adottano il regime forfetario / dei minimi;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

CEDIBILI CREDITO IVA TRIMESTRALE

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 5, comma 4-ter, DL n. 70/88, è prevista la possibilità di cedere anche il credito IVA trimestrale richiesto a rimborso tramite il mod. TR.

Tale disposizione si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dall’1.1.2020.

SEMPLIFICAZIONI DICHIARIAZIONI D’INTENTO

In sede di conversione è modificata la lett. c) dell’art. 1, DL n. 746/83 prevedendo che, a decorrere dal 2020, la dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente dall’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate può riguardare anche più operazioni.

L’Agenzia rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione, i cui estremi:

  • vanno indicati nelle fatture emesse;

ovvero

  • devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Al fine di verificare tali informazioni l’Agenzia delle Entrate, al momento dell’importazione, mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d’intento. Conseguentemente, l’esportatore abituale sarà dispensato dalla consegna cartacea in Dogana delle dichiarazioni d’intento con le relative ricevute di presentazione.

Con l’abrogazione del comma 2 del citato art. 1 non è più previsto che la dichiarazione d’intento sia redatta in duplice esemplare, numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore / prestatore ed annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione / ricevimento nell’apposito registro e conservata.

Modifica disposizioni sanzionatorie

In sede di conversione, con la sostituzione del comma 4-bis dell’art. 7, D.Lgs. n. 471/97, in caso di cessioni / prestazioni, di cui alla citata lett. c), effettuate senza avere prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento, è applicabile la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta ex comma 3 del citato art. 7 (in luogo della sanzione da € 250 a € 2.000).

Le nuove disposizioni sopra accennate sono applicabili dall’1.1.2020.

TENUTA DELLA CONTABILITà IN FORMA MECCANIZZATA

In sede di conversione, con la modifica del comma 4-quater dell’art. 7, DL n. 357/94 è prevista la possibilità di tenere qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

Tale previsione, di fatto, estende a tutti i registri contabili quanto in precedenza consentito per i soli registri IVA.

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE FATTURE ELETTRONICHE

In sede di conversione è previsto che per il calcolo dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti di cui all’art. 6, comma 2, DM 17.6.2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo SdI, l’Agenzia delle Entrate integra le fatture non recanti l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo mediante procedure automatizzate.

Se i dati indicati nelle fatture elettroniche non sono sufficienti per i suddetti fini sono applicabili le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72.

 

Le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture inviate al SdI dall’1.1.2020.

In caso di mancato, insufficiente / tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia è applicabile la sanzione di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (30% dell’importo non versato).

VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

È confermato che il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni importati / nell’UE, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore:

  • denominazione, residenza / domicilio, indirizzo di posta elettronica;
  • numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di vendita / prezzo medio di vendita.

In sede di conversione è previsto che devono essere riportati anche:

  • i dati anagrafici completi;
  • il codice identificativo fiscale (se esistente).

In sede di conversione, con la soppressione del comma 2, il primo invio dei dati deve essere effettuato nei termini e con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento (in precedenza, tale invio era previsto nel mese di luglio 2019).

Il soggetto in esame assume la qualifica di debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso / trasmesso in modo incompleto i suddetti dati se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

 

Le nuove disposizioni sono applicabili fino al 31.12.2020

LOCAZIONI BREVI E ATTIVITà RICETTIVE

Solidarietà versamento e certificazione della ritenuta del 21%

In sede di conversione è disposta l’implementazione dell’art. 4, comma 5-bis, DL n. 50/2017 riguardante i soggetti non residenti in Italia che mediante la gestione di portali telematici, oltre a mettere in contatto i soggetti alla ricerca di un immobile con i locatori, incassano i canoni / corrispettivi ovvero intervengono nel pagamento dei canoni / corrispettivi.

Con particolare riferimento all’obbligo in capo a detti soggetti di operare, in qualità di sostituti d’imposta, la ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni / corrispettivi all’atto del versamento degli stessi al beneficiario, da versare all’Erario e certificare con il mod. 770, il citato comma 5-bis prevede che:

  • i soggetti con stabile organizzazione adempiono agli obblighi previsti dalla normativa in esame tramite la stabile organizzazione;
  • i soggetti privi della stabile organizzazione in Italia vi provvedono tramite un rappresentante fiscale.

Dati soggiorni nelle strutture ricettive all’Agenzia delle Entrate

Ai sensi dell’art. 109, comma 3, TULPS i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza / Questura le generalità delle persone alloggiate, entro le 24 ore successive al loro arrivo.

In base al comma 2, introdotto in sede di conversione, il Ministero dell’Interno può fornire i dati di tali comunicazioni, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle Entrate, che:

  • li rende disponibili ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno / contributo di soggiorno;
  • li può utilizzare, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare, ai fini dell’analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

Nuova banca dati per strutture ricettive e immobili con locazione breve

Presso il MIPAFT è istituita una banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi che dovranno essere identificati da un codice alfanumerico, c.d. “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione degli stessi.

Lo stesso Ministero, con uno specifico Decreto deve prevedere:

  • norme di realizzazione / gestione della banca dati (compresi i dispositivi per la sicurezza / riservatezza dei dati);
  • modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;
  • modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione:

-     degli utenti / Autorità preposte ai controlli;

-     pubblicati sul sito Internet del Ministero;

  • criteri per la determinazione della composizione del codice identificativo, in base a tipologia / caratteristiche / ubicazione della struttura ricettiva.

I titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di portali telematici devono pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta / promozione.

In caso di mancata pubblicazione del codice è prevista una sanzione da € 500 a € 5.000 (in caso di reiterazione della violazione la sanzione è maggiorata del doppio).

DECOMMERCIALIZZAZIONE PROVENTI ASSOCIAZIONI CON FINI ASSISTENZIALI

In sede di conversione è stata rivista la modifica del comma 3 dell’art. 148, TUIR relativo al regime di “decommercializzazione” dei proventi derivanti dalle attività poste in essere dagli enti non commerciali in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei propri associati.

Il nuovo comma 3 specifica che il predetto regime può essere ora applicato dai seguenti soggetti:

  • associazioni politiche / sindacali / di categoria / religiose / assistenziali (escluse quelle di cui all’art. 51, comma 2, lett. a, TUIR) / culturali / sportive dilettantistiche;
  • associazioni di promozione sociale (APS);
  • associazioni di formazione extrascolastica della persona;
  • strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli Enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.

ESTENSIONE ROTTAMAZIONE RUOLI ENTRATE LOCALI

È confermato che gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) possono disporre l’esclusione delle sanzioni relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati dal 2000 al 2017 dagli Enti / Concessionari della riscossione di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 446/97. Trattasi, di fatto, dell’estensione della “rottamazione-ter” alle entrate locali. In particolare, tali Enti:

  • possono stabilire l’esclusione delle sanzioni dalle predette entrate;
  • entro 30 giorni devono dare notizia dell’adozione dell’atto (esclusione delle sanzioni) mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.
 

Con la presentazione dell’istanza i termini di prescrizione / decadenza relativi al recupero delle somme sono sospesi.

La definizione agevolata non produce effetti e i termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza tornano a decorrere qualora il versamento (anche di una sola rata) non avvenga oppure sia insufficiente / tardivo. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

CONTRASTO EVASIONE TRIBUTI LOCALI

In sede di conversione è stata introdotta una specifica disposizione in base alla quale gli Enti locali competenti al rilascio di licenze / autorizzazioni / concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione delle segnalazioni di inizio attività possono prevedere che il rilascio / rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali.

CREDITO D’IMPOSTA DISTRIBUTORI CARBURANTI

È confermato che la disposizione di cui all’art. 1, comma 924, Finanziaria 2018 che riconosce a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di debito / credito riguarda le cessioni di carburante effettuate nei confronti sia di imprese / lavoratori autonomi che di consumatori finali.

Nel caso in cui le commissioni per i pagamenti relativi al carburante non siano contabilizzate separatamente rispetto a quelle relativi ad altri beni, il credito d’imposta in esame spetta per la sola quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e quello complessivo.

RIAPERTURA ROTTOMAZIONE RUOLI

In sede di conversione è stata riaperta la possibilità di usufruire della “rottamazione” dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017.

 

La riapertura:

  • non si estende ai debiti già compresi nell’istanza di adesione alla rottamazione ex art. 3, DL n. 119/2018 presentata entro il 30.4.2019, ovvero riferiti a risorse proprie tradizionali dell’UE ex art. 5, DL n. 119/2018.
  • è applicabile anche alle dichiarazioni di adesione alla rottamazione presentate dall’1.5.2019 al 29.6.2019.

Al fine di usufruire della nuova possibilità il soggetto interessato deve:

  • manifestare la volontà di avvalersi della rottamazione presentando l’istanza di adesione entro il 31.7.2019, utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dell’Agente della riscossione sul relativo sito Internet;
  • effettuare il pagamento delle somme dovute:

-     in unica soluzione entro il 30.11.2019;

ovvero

-     in un numero massimo di 17 rate consecutive. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Prima rata pari al 20%

Entro il 30.11.2019

Seconda rata e rate successive di pari importo

A decorrere dal 2020:

Entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023)

L’Agente della Riscossione, entro il 31.10.2019, comunica l’ammontare delle somme complessivamente dovute e delle singole rate, nonché il giorno e mese di scadenza delle stesse.

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 30.11.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni ex art. 19, DPR n. 602/73).

Soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2007

Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017, e che non hanno effettuato l’integrale pagamento delle somme dovute entro il 7.12.2018, è ora consentito definire:

  • in un’unica soluzione entro il 30.11.2019;

ovvero

  • in un numero massimo di 9 rate di pari importo. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono

Prima rata pari al 20%

Entro il 30.11.2019

Seconda rata e rate successive di pari importo

A decorrere dal 2020:

Entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11.2020 e 2021

SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO

Come noto, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte / contributi.

Ora, in sede di conversione, è stata riaperta la possibilità di avvalersi del saldo / stralcio presentando la dichiarazione di adesione entro il 31.7.2019, utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dell’Agente della riscossione sul proprio sito Internet.

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 30.11.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni ex art. 19, DPR n. 602/73).

 

Va evidenziato che le disposizioni in esame:

  • non è applicabile relativamente ai debiti:

-     già ricompresi nell’istanza di adesione alla rottamazione dei ruoli ex art. 3, DL n. 119/2018 / nell’istanza di adesione al saldo / stralcio presentate entro il 30.4.2019;

-     riferiti a risorse proprie tradizionali dell’UE ex art. 5, DL n. 119/2018;

  • è applicabile anche alle dichiarazioni di adesione al saldo / stralcio presentate dall’1.5.2019 al 29.6.2019.

IMU SOCIETà AGRICOLE

In sede di conversione, con l’introduzione di una norma a carattere interpretativo, è previsto che le agevolazioni IMU di cui all’art. 13, comma 2, DL n. 201/2011 devono intendersi applicabili anche alle società agricole.

RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE AGEVOLATO

In sede di conversione è stata introdotta una norma di interpretazione autentica relativa al quarto periodo del comma 5 dell’art. 2, Legge n. 431/98 in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato alla scadenza del periodo di proroga biennale.

In particolare, è precisato che in mancanza della comunicazione per il rinnovo del contratto (da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo di proroga biennale), il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

MODIFICHE “SABATINI-TER”

In sede di conversione, con riferimento all’agevolazione c.d .“Sabatini - ter”, è stato previsto:

  • l’aumento a € 4 milioni (in precedenza € 2 milioni) del valore massimo concedibile a ciascuna impresa;
  • l’erogazione del contributo sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito all’investimento;
  • l’erogazione in un’unica soluzione del contributo a fronte di finanziamenti non superiori a € 100.000 (anziché in 6 quote annuali).

Inoltre, con la modifica del comma 2 dell’art. 2, DL n. 69/2013, è previsto che i finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari / impianti / attrezzature da parte delle PMI possono essere concessi anche dagli intermediari finanziari, iscritti all’apposito Albo di cui all’art. 106, TUB, che statutariamente operano nei confronti delle PMI (in precedenza tale attività era riservata alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario).

SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE

È confermata l’estensione del contributo in c/esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, riconosciuto dall’agevolazione c.d. “Sabatini-ter”, anche alle micro / piccole / medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.

In particolare, per i suddetti soggetti il predetto contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al:

  • 5%, per le micro / piccole imprese;
  • 3,575%, per le medie imprese.

TEMPI DI PAGAMENTO TRA IMPRESE

È confermata l’introduzione del nuovo art. 7-ter al D.Lgs. n. 231/2002 (attuativo della Direttiva n. 2000/35/CE in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), in base al quale le società devono indicare nel proprio bilancio sociale i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate durante l’anno “individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati”.

Le società devono, inoltre, riportare nel proprio bilancio sociale:

  • le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni in esame;
  • le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

“ABBUONO” IMBALLAGGI RESTITUTI

In sede di conversione è stato previsto, in materia di rifiuti e imballaggi, che l’impresa venditrice della merce può riconoscere un abbuono all’impresa acquirente in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura, a valere sul prezzo degli acquisti successivi. L’abbuono è riconosciuto alla resa dell’imballaggio stesso da effettuare entro un mese dall’acquisto.

All’impresa venditrice che:

  • riutilizza tali imballaggi usati;
  • effettua la raccolta differenziata di tali imballaggi per il loro successivo riciclo;

è riconosciuto un credito d’imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, anche se non utilizzati da quest’ultima.

Il predetto credito d’imposta è spetta fino ad un massimo di € 10.000 annui per ciascun beneficiario.

AGEVOLAZIONI PRODOTTI DA RICICLO / RIUSO

In sede di conversione è stato previsto, per il 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

  • semilavorati / prodotti finiti derivanti per almeno il 75% dal riciclaggio di rifiuti / rottami;
  • compost di qualità derivante dalla frazione organica differenziata dei rifiuti.

Alle imprese / lavoratori autonomi che acquistano i predetti beni spetta un credito d’imposta fino ad un massimo di € 10.000 annui per ciascun beneficiario.

Tale credito d’imposta:

  • è fruibile a condizione che i beni acquistati siano impiegati nell’esercizio dell’attività economica / professionale;
  • non è cumulabile con il credito d’imposta “riciclaggio plastica” di cui al comma 73 dell’art. 1, Finanziaria 2019.

Nel caso in cui i beni sopra elencati non vengano destinati all’esercizio dell’attività economica / professionale, è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di € 5.000 annui per ciascun beneficiario.

 

In tal caso, il contributo è anticipato al venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato come credito d’imposta di pari importo.

RIAPERTURA / AMPLIAMENTO ATTIVITà

In sede di conversione è prevista la concessione di un contributo a favore dei soggetti che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi, siti in Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti:

  • per l’anno nel quale avviene l’apertura / ampliamento degli esercizi e per i 3 anni successivi;
  • riguarda gli esercizi operanti nei settori dell’artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente ai soli esercizi di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 114/98 (esercizi con superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti / esercizi con superficie superiore ai predetti limiti e fino 1.500 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
  • è rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo.

Sono escluse dalla concessione del contributo:

  • l’attività di compro oro;
  • le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b), TULPS;
  • i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
  • le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente / indirettamente riconducibile.

Per usufruire dell’agevolazione in esame i soggetti interessati devono presentare dall’1.1 al 28.2 di ciascun anno, presso il Comune in cui è situato l’esercizio:

  • apposita richiesta redatta utilizzando uno specifico modello;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Il Comune, dopo aver verificato:

  • la dichiarazione presentata;
  • il regolare avvio / mantenimento dell’attività;

determina la misura del contributo spettante.

 

Le nuove disposizioni sono applicabili dall’1.1.2020.

OBBLIGHI DI PUBBLICITà / TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI

È confermata la riscrittura dei commi da 125 a 129 dell’art. 1, Legge n. 124/2017, con conseguente “revisione” della disciplina relativa all’obbligo di pubblicità / trasparenza dei contributi pubblici. In particolare è ora previsto che:

  • a partire dal 2018 i soggetti di cui all’art. 13, Legge n. 349/86 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale), i soggetti di cui all’art. 137, D.Lgs. n. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), le associazioni / ONLUS / fondazioni e le cooperative sociali esercenti attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98, sono tenuti entro il 30.6 di ogni anno (in precedenza 28.2) a pubblicare sul proprio sito Internet le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente da Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e da soggetti di cui all’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013 (Enti pubblici economici e Ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.);
  • i soggetti che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195, C.c. pubblicano nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio precedente da Amministrazioni pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, e da soggetti di cui al citato art. 2-bis.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) pubblicano le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest’ultimo, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

I predetti obblighi di pubblicazione:

  • a partire dall’1.1.2020, il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo di pubblicazione (di fatto, il mancato rispetto degli obblighi in esame nel 2019 non risulta sanzionato). Va evidenziato che, in sede di conversione, è precisato che “la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti” è applicabile se, trascorsi 90 giorni dalla contestazione, non sono stati adempiuti gli obblighi pubblicazione / pagamento della sanzione pecuniaria;
  • non sono applicabili nel caso in cui l’importo dei vantaggi economici effettivamente erogati sia inferiore a € 10.000.

 

Le cooperative sociali, oltre all’obbligo di pubblicazione in esame, sono tenute a pubblicare trimestralmente nel proprio sito Internet / portale digitale l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale, se svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98.

È infine previsto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012, la registrazione degli stessi nella Sezione “Trasparenza” ad opera del soggetto erogante tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione purché il soggetto beneficiario indichi l’esistenza degli aiuti “oggetto di obbligo di pubblicazione” nel predetto Registro nella Nota integrativa ovvero, in mancanza, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

ADEGUAMENTO STATUTI ENTI DEL TERZO SETTORE

In sede di conversione è disposta la proroga al 30.6.2020, in deroga a quanto previsto dagli artt. 101, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e 17, comma 3, D.Lgs. n. 112/2017 (Revisione della disciplina delle imprese sociali), per l’adeguamento dello statuto alle nuove previsioni da parte di bande musicali / ONLUS / organizzazioni di volontariato (OdV) / associazioni di promozione sociale (APS) / imprese sociali.

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