Redditometro e acquisto sproporzionato
Ordinanza Corte Cassazione 3.5.2019, n. 11675 |
È legittimo l’accertamento tramite redditometro nel caso in cui gli acquisti risultano sproporzionati rispetto al reddito dichiarato dal contribuente (il caso di specie riguardava l’acquisto di quote di una srl). Ciò a meno che non venga dimostrato che i beni / importi contestati non siano effettivamente entrati nella disponibilità del contribuente, in quanto derivanti da un atto simulato. |
Spese di ristrutturazione studio professionista
Ordinanza Corte Cassazione 7.5.2019, n. 11907 |
Sono deducibili le spese di ristrutturazione sostenute da un professionista per adibire a studio l’immobile di proprietà del coniuge. Per usufruire della deducibilità è sufficiente la presenza di un comodato d’uso sul cespite di proprietà di un terzo. |
Accertamento studi di settore
Ordinanza Corte Cassazione 8.5.2019, n. 12096 |
È valido l’accertamento basato sugli studi di settore nel caso in cui l’impresa dichiari margini operativi troppo esegui (nel caso di specie il margine operativo lordo sulle vendite risultava pari al 4,12%, mentre la media del settore oscillava tra un minimo del 19,08% e un massimo di 99,54%). |
Fattura semplificata
Decreto MEF 10.5.2019 |
È stato pubblicato sulla G.U. 24.5.2019, n. 120 il Decreto che innalza da € 100 a € 400 il limite per l’emissione della fattura elettronica semplificata ex art. 21-bis, DPR n. 633/72 |
Accertamento presuntivo
Ordinanza Corte Cassazione 13.5.2019, n. 12682 |
È legittimo l’accertamento presuntivo nei confronti di un’impresa di onoranze funebri basato sulla presenza di elementi di “non coerenza logica della gestione dell’attività”, rappresentati da condotte anomale (omessa fatturazione, difformità rilevanti dei prezzi relativi ai “cofani”) e da importi eterogenei per lo stesso servizio reso. |
Consultazione fatture elettroniche
Provvedimento Agenzia Entrate 30.5.2019 |
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che differisce all’1.7.2019 il termine a decorrere dal quale sarà possibile aderire al servizio per la consultazione e l’acquisizione dei dati “completi” delle fatture transitate per il SdI. Contestualmente è slittato al 31.10.2019 il termine ultimo per l’adesione allo stesso, al fine di includere tra le fatture “complete” consultabili anche quelle temporaneamente memorizzate nel periodo transitorio. |
COMMENTI CORRISPETTIVI TELEMATICI: CHI DEVE PARTIRE DALL’1.7.2019 |
Il c.d “Collegato alla Finanziaria 2019” ha previsto che l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate:
- scatta a decorrere dall’1.1.2020 per i commercianti al minuto e soggetti assimilati;
- è anticipato all’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000.
In merito all’individuazione del volume d’affari l’Agenzia con Risoluzione 8.5.2019, n. 47/E ha precisato che:
- nel caso in cui il soggetto eserciti più attività, va considerato il volume d’affari derivante da tutte le attività esercitate, a prescindere dal fatto che le cessioni / prestazioni effettuate siano certificate da scontrino / ricevuta fiscale o fattura;
- per individuare la data a decorrere dalla quale scatta l’obbligo di memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi, va fatto riferimento al volume d’affari relativo al 2018 (desumibile da rigo VE50 del mod. IVA 2019).
Ciò comporta che i soggetti che hanno iniziato / iniziano l’attività nel 2019 sono automaticamente esclusi dall’obbligo in esame per il 2019, ferma restando la possibilità di poter procedere con la memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi su base volontaria.
Si ritiene che il citato riferimento al “computo su base annuale” comporti la necessità di procedere con il ragguaglio ad anno per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2018. Così, ad esempio, un soggetto che ha iniziato l’attività l’1.4.2018 conseguendo un volume d’affari pari a € 330.000 dovrà considerare il volume d’affari ragguagliato pari a € 440.000.
(*) Per i soggetti che hanno iniziato l’attività:
- nel 2019, l’obbligo decorre dall’1.1.2020
- nel 2018, va effettuato il ragguaglio ad anno
ESONERI IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE
Con il Decreto 10.5.2019 il MEF ha individuato una serie di casi di esonero, per il primo periodo di applicazione delle disposizioni in esame, ferma restando la possibilità di scegliere di memorizzare ed inviare comunque i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Le seguenti fattispecie di esonero hanno natura temporanea (con appositi Decreti il MEF individuerà la data a partire dalla quale non opereranno più tali esoneri).
Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 2, DPR n. 696/96 |
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a) |
cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato |
b) |
cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione |
c) |
cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34, comma 1, DPR n. 633/72 |
d) |
cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 (ddt o documento ad esso assimilabile), se integrato nell’ammontare dei corrispettivi |
e) |
cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri, con esclusione di quelli d’antiquariato |
f) |
prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari |
g) |
cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie |
h) |
operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate |
i) |
somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza |
l) |
prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi |
m) |
prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito / società finanziarie – fiduciarie / società di intermediazione mobiliare |
n) |
cessioni e prestazioni esenti di cui all’art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22 (operazioni di natura finanziaria / assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da biblioteche / musei / gallerie / monumenti; ecc.) |
o) |
prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all’art. 12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto |
p) |
prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono l’attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap |
q) |
prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole |
r) |
prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni |
s) |
prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini |
t) |
prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti |
u) |
prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti |
v) |
prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori |
z) |
prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori |
aa) |
prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti |
bb) |
cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali |
cc) |
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere |
dd) |
cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate |
ee) |
somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime |
ff) |
prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente |
gg) |
prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto |
hh) |
cessioni e prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge n. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall’art. 9-bis, Legge n. 66/92 |
ii) |
prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie |
ll) |
prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli |
mm) |
prestazioni aventi per oggetto l’utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici |
nn) |
prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici |
oo) |
cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni |
pp) |
cessioni di prodotti agricoli effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori agricoli) in regime di esonero di cui all’art. 34, DPR n. 633/72 |
qq) |
cessioni e prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dalle Comunità montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità sanitarie locali / istituzioni pubbliche di cui all’art. 41, Legge n. 833/78, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni |
rr) |
abrogato |
ss) |
prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e internazionale rese dall’Ente poste |
tt) |
attrazioni e intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni, e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’art. 4, Legge n. 337/68, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’art. 8, DPR n. 394/94, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84 |
tt-bis) |
prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito |
a) |
Associazione italiana Croce Rossa (ex DM 4.3.76) |
b) |
settore delle telecomunicazioni (ex DM 13.4.78) |
c) |
enti concessionari di autostrade (ex DM 20.7.79) |
d) |
esattori comunali e consorziali (ex DM 2.12.80) |
e) |
somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (ex DM 16.12.80) |
f) |
somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / vapore e teleriscaldamento (ex DM 16.12.80) |
g) |
società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (ex DM 22.12.80) |
h) |
enti e società di credito e finanziamento (ex DM 26.7.85) |
i) |
utilizzo di infrastrutture nei porti / autoporti / aeroporti / scali ferroviari di confine (ex DM 19.9.90) |
Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 1, DM 13.2.2015 |
|
|
Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 1, DM 27.10.2015 |
|
Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale. |
Operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale. Tali operazioni, per espressa previsione del comma 2 dell’art. 1 in esame, devono continuare ad essere certificate / documentate da scontrino / ricevuta fiscale. |
Operazioni marginali
Fino al 31.12.2019, possono fruire dell’esonero dalla memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi anche:
- le operazioni collegate e connesse a quelle sopra elencate (ad esclusione delle operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale);
- le
- rispetto a quelle sopra elencate (ad esclusione delle operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale);
- rispetto a quelle per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione.
Sono considerate “marginali” le operazioni i cui ricavi / compensi sono non superiori all’1% del volume d’affari 2018. |
Esempio 1 |
Un’impresa che produce beni nel 2018 ha realizzato un volume d’affari complessivo pari a € 1.000.000. La stessa dispone di uno “spaccio” per la vendita al dettaglio dei propri prodotti dal quale ha conseguito ricavi pari a € 9.000. Dall’1.7.2019 l’impresa non è tenuta, pur avendo un volume d’affari 2018 superiore a € 400.000, all’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, in quanto la vendita al dettaglio risulta “marginale” rispetto alle cessioni fatturate. |
In merito va altresì evidenziato che tali operazioni “marginali”, esonerate dall’invio telematico dei relativi corrispettivi, devono continuare ad essere certificate / documentate mediante il rilascio di scontrino / ricevuta fiscale.
Per le operazioni (sopra elencate), per le quali non opera l’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati all’Agenzia, continua ad essere necessaria l’annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi.
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Distributori di carburante / distributori automatici
Come noto, è già operativa la previsione contenuta nell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 relativa alla memorizzazione e trasmissione dei dati delle:
- cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuati tramite distributori automatici.
Con riferimento ai soggetti che effettuano tali operazioni, le nuove disposizioni non vanno a modificare il relativo quadro normativo di riferimento e quindi rimangono inalterate le modalità con le quali adempiere agli specifici adempimenti. A favore dei distributori di carburante è previsto un esonero analogo a quello previsto per le operazioni “marginali”.
Infatti, per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina / gasolio i distributori di carburante sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi, a condizione che i ricavi / compensi conseguiti siano non superiori all’1% del volume d’affari 2018.
Anche in tal caso l’esonero è previsto soltanto fino al 31.12.2019 e per le operazioni ricadenti nello stesso è necessario continuare ad emettere scontrino / ricevuta fiscale. |
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Esempio 2 |
Un distributore di carburante nel 2018 ha realizzato un volume d’affari complessivo pari a € 4.000.000 e dalla cessione di “altri” beni e dalle prestazioni di servizi, quali il lavaggio auto, ha conseguito ricavi per € 38.000. Tale soggetto non è tenuto all’invio telematico dei corrispettivi delle “altre” operazioni (diverse dalla cessione di benzina / gasolio) all’Agenzia delle Entrate dall’1.7.2019, pur avendo un volume d’affari 2018 superiore a € 400.000, in quanto dalle operazioni diverse dalla cessione di benzina / gasolio ha conseguito ricavi inferiori all’1% del volume d’affari. |
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I predetti soggetti possono in ogni caso scegliere di memorizzare ed inviare comunque i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate anche per tali operazioni.
Servizio mensa / bus navetta dipendenti
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha confermato che possono beneficiare dell’esonero dalla memorizzazione elettronica / invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate:
- il servizio mensa ai dipendenti con addebito di un importo forfetario per ogni pasto usufruito, poiché oltre ad essere quantitativamente marginale, rientra tra le prestazioni non soggette all’obbligo di certificazione in quanto somministrazione di alimenti e bevande resa in mensa aziendale;
- il servizio di trasporto per i dipendenti, da due punti di ritrovo fino al luogo di lavoro (bus navetta) con addebito di un importo forfetario, in quanto marginale.
Nel caso di specie i corrispettivi per il servizio mensa e trasporto sono risultati pari a circa lo 0,02% e 0,01% delle operazioni attive imponibili, nonché a circa lo 0,008% e 0,004% del volume d’affari IVA complessivo che, cumulativamente è superiore a € 400.000. |
Va infine evidenziato che è possibile certificare i corrispettivi relativi ai servizi mensa / trasporto resi ai dipendenti mediante l’emissione di fattura differita rispettando la norma di riferimento (le operazioni devono essere effettuate nello stesso mese solare, nei confronti del medesimo soggetto ed essere individuabili mediante idonea documentazione).
Le fatture di importo inferiore a € 300 possono essere annotate cumulativamente mediante il documento riepilogativo di cui all’art. 6, DPR n. 695/96. |