Esenzione IMU
Ordinanza Corte Cassazione 22.2.2019, n. 5314 |
L’esenzione IMU non spetta alla moglie se il marito usufruisce di tale agevolazione per un’altra casa. Solo uno dei due beni può infatti essere deputato a dimora reale della famiglia. |
Credito d’imposta acquisto / adattamento registratore di cassa
Provvedimento Agenzia Entrate 28.2.2019 |
Sono state definite le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’acquisto / adattamento, da parte degli esercenti al dettaglio, dei registratori di cassa di nuova generazione impiegati per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia dei corrispettivi giornalieri. Tale agevolazione consiste in un credito d’imposta (valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020) pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 250 in caso di acquisto e di € 50 in caso di adattamento. |
Codice tributo acquisto / adattamento registratore di cassa
Risoluzione Agenzia Entrate 1.3.2019, n. 33/E |
È stato istituito il seguente codice tributo per l’utilizzo in compensazione, con il mod. F24, del credito d’imposta per l’acquisto / adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri: - “6899 - Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri”. |
Contribuente forfetario e ritenute estere
Risoluzione Agenzia Entrate 15.3.2019, n. 36/E |
Il contribuente forfetario non può usufruire del credito d’imposta per le imposte estere in quanto il reddito prodotto all’estero non concorre alla formazione del reddito complessivo in Italia. In particolare il credito non spetta per la ritenuta subita dal lavoratore autonomo italiano in regime forfetario relativamente alle prestazioni di servizi rese ad un soggetto residente nella Repubblica di San Marino. |
Regolarizzazione violazioni formali
Provvedimento Agenzia Entrate 15.3.2019 |
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento attuativo delle disposizioni ex art. 9, DL n. 119/2018 in materia di regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. |
COMMENTI IL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTODI PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA |
La Finanziaria 2019 prevede all’art. 1, commi da 73 a 77 il riconoscimento per il 2019 – 2020 di un credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata della plastica ovvero di imballaggi biodegradabili / compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta / alluminio.
La nuova misura è finalizzata ad “incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico” nonché a “ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio”.
È demandata ad un Decreto interministeriale l’attuazione della predetta disposizione, con l’individuazione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee a certificare la natura ecosostenibile dei prodotti / imballaggi secondo la normativa UE e nazionali.
SOGGETTI BENEFICIARI
Come sopra accennato, il credito d’imposta in esame è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:
- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 ovvero derivati dalla raccolta differenziata di carta / alluminio.
CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Il credito d’imposta è pari al 36% delle spese sostenute per i predetti acquisti. Tale beneficio presenta le seguenti caratteristiche:
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MODALITÀ DI UTILIZZO
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- a decorrere dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti. Così in relazione agli acquisti effettuati nel 2019 il credito d’imposta sarà utilizzabile dall’1.1.2020.