Patentometro Ordinanza Corte Cassazione 24.1.2019, n. 1967 |
È legittimo l’accertamento induttivo nei confronti di un’autoscuola basato, fra l’altro, sul numero di patenti rilasciate dal Ministero dei Trasporti. |
Riapertura termini “Sabatini–ter”
Decreto MISE 28.1.2019 |
È stato emanato il Decreto che dispone la riapertura dei termini di presentazione delle domande di accesso alla “Sabatini-ter” ex art. 2, DL n. 69/2013. In particolare lo sportello per la presentazione delle domande è riaperto a decorrere dal 7.2.2019; le domande possono essere oggetto di richiesta di prenotazione presentata dalle banche / intermediari a decorrere da marzo 2019. Sono considerate irricevibili le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche / intermediari nel periodo 4.12.2018 – 6.2.2019. |
Rimborso spese parcheggio dipendenti
Risposta interpello Agenzia Entrate 31.1.2019, n. 5 |
Le spese di parcheggio sostenute dai dipendenti in occasione di trasferte, effettuate con autovetture di proprietà ovvero acquisite in leasing dall’azienda e concesse in uso al dipendente, sono soggette ad un trattamento fiscale differenziato a seconda del sistema di rimborso adottato dal datore di lavoro. In particolare: - sono soggette interamente a tassazione in caso di rimborso forfetario e misto; - sono escluse da tassazione fino a € 15,89 giornalieri (€ 25,82 per le trasferte all’estero) in caso di rimborso analitico. |
Accertamento a medico odontoiatra Sentenza Corte Cassazione 5.2.2019, n. 3290 |
È legittimo l’accertamento induttivo nei confronti di un medico odontoiatra in ragione del rapporto fra giorni lavorativi, dichiarazioni del contribuente sul numero di sedute dedicate a ciascun paziente e raffronto con le (poche) fatture reperite durante l’accesso mirato presso lo studio professionale. |
Fattura elettronica e medici di base
Risposta interpello Agenzia Entrate 13.2.2019, n. 54 |
Per i medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Ssn i relativi compensi continuano ad essere certificati dal cedolino emesso direttamente dalla ASL (per tali operazioni non va emessa la fattura elettronica). Inoltre al medico non è richiesta la presentazione dello spesometro per le eventuali spese documentate da fatture d’acquisto ricevute / registrate nel 2019 anche se relative ad operazioni 2018. |
COMMENTI IL BONUS “LIBRERIE” 2019 |
La Finanziaria 2018 ha introdotto, a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, uno specifico credito d’imposta “parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione” / altre spese individuate dal MIBACT.
In particolare, il credito d’imposta:
- è stabilito nella misura massima di € 20.000 annui per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite / € 10.000 annui per gli altri esercenti;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.
Recentemente il MIBACT, con l’Avviso 21.2.2019, ha comunicato che per accedere all’agevolazione per il 2018 i soggetti interessati possono presentare l’apposita istanza a partire dal 3.6.2019 fino alle ore 12.00 del 30.9.2019.
SOGGETTI BENEFICIARI
L’agevolazione riguarda gli esercenti attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale, risultante dal Registro delle Imprese:
- “47.61” - commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
- “47.79.1” - commercio al dettaglio di libri di seconda mano.
Il codice dell’attività esercitata deve risultare dal Registro delle Imprese. |
Sul punto i soggetti beneficiari devono aver conseguito, nell’esercizio precedente alla presentazione della richiesta per l’accesso al credito d’imposta in esame, almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati dalla cessione di libri, anche usati.
DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione in esame è parametrata su specifiche voci, di seguito riportate, nel limite massimo di spesa previsto.
Voci di spesa |
Massimale |
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IMU |
dei locali dove si svolge la vendita al dettaglio |
€ 3.000 |
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TASI |
€ 500 |
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TARI |
€ 1.500 |
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Imposta pubblicità |
€ 1.500 |
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Tassa occupazione suolo pubblico |
€ 1.000 |
||
Spese per locazione, al netto IVA |
€ 8.000 |
||
Spese mutuo |
€ 3.000 |
||
Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente |
€ 8.000 |
Le voci sopra riportate sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente alla richiesta dell’agevolazione. |
Il credito d’imposta massimo è collegato anche al fatturato annuo della libreria. In particolare, sono previsti i seguenti scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, anche usati (con riferimento all’anno precedente alla presentazione della richiesta per l’accesso al credito d’imposta) con le relative percentuali di ciascuna voce di costo.
Scaglioni fatturato anno precedente derivante dalla vendita di libri |
Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito d’imposta |
Fino a € 300.000 |
100% |
Compreso tra € 300.000 e € 600.000 |
75% |
Compreso tra € 600.000 e € 900.000 |
50% |
Superiore a € 900.000 |
25% |
MODALITà E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DEL BONUS
Per accedere al credito d’imposta è necessario presentare in via telematica un’apposita istanza alla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBACT, tramite lo specifico Portale accessibile al seguente indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/.
Per poter compilare l’istanza di accesso al bonus il soggetto interessato deve preventivamente registrarsi all’area riservata del citato sito Internet. |
In sede di registrazione sono richiesti i seguenti dati.
Impresa esercente |
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Legale rappresentante |
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Dopo aver generato un file in formato PDF lo stesso va firmato digitalmente.
Contenuto dell’istanza
L’istanza in esame si compone delle seguenti 3 Sezioni:
- RCD, nella quale riportare i ricavi di riferimento e i contributi de minimis ricevuti dall’impresa;
- SIT, nella quale indicare i dati riferiti al singolo punto vendita (ad esempio, IMU, TASI, TARI);
- RAI, riservata all’indicazione degli eventuali rapporti con altre imprese.
In particolare, come sopra accennato, il MIBACT ha comunicato che, con riferimento alle spese sostenute nel 2018, l’istanza può essere presentata a partire dal 3.6.2019 fino alle ore 12.00 del 30.9.2019.
Entro il 30.10 la DG Biblioteche e Istituti Culturali comunica agli interessati la misura del credito spettante. |
MODALITà DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Merita evidenziare che il credito d’imposta:
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso / utilizzato;
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG Biblioteche e istituti culturali ha comunicato l’importo spettante;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.