Costi veicoli
Ordinanza Corte Cassazione 30.11.2018, n. 31031 |
La deducibilità integrale dei costi relativi ai veicoli è possibile soltanto qualora gli stessi siano indispensabili ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Nel caso di specie sono stati considerati non integralmente deducibili i costi dei veicoli utilizzati da un’impresa esercente la produzione e posa in opera di cisterne e serbatoi per il trasporto di tali beni e lo spostamento del personale. |
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Energia elettrica parti comuni condominiali Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 4.12.2018, n. 3 |
Alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini (illuminazione, cancello elettrico, impianto citofonico, ascensori, ecc.) è applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 22%. |
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Locazioni transitorie e attestazione
Risposta interpello Agenzia Entrate 12.12.2018, n. 105 |
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato, in presenza di un appartamento concesso in locazione a studenti universitari con singoli contratti “non assistiti” è sufficiente un’unica attestazione “di conformità” rilasciata da una delle Organizzazioni firmatarie degli Accordi Territoriali. |
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Credito d’imposta librerie
Provvedimento Agenzia Entrate 12.12.2018 |
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che stabilisce le modalità ed i termini di fruizione del credito d’imposta c.d. “bonus librerie”. In particolare lo stesso è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 (da presentare esclusivamente tramiti i servizi telematici dell’Agenzia a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello della comunicazione, da parte della Direzione generale biblioteche, dell’importo spettante). |
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Voucher digitalizzazione
Decreto MISE 14.12.2018 |
È stato pubblicato sul sito Internet del MISE il Decreto che dispone la proroga al 31.1.2019 del termine di ultimazione delle spese ammissibili al fine di usufruire del voucher digitalizzazione. |
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Trasmissione telematica corrispettivi GDO
Risposta interpello Agenzia Entrate 19.12.2018, n. 118 |
Dall’1.1.2019 i soggetti della GDO non potranno più effettuare l’invio telematico con le “vecchie” modalità ma dovranno optare per il “nuovo” invio telematico dei corrispettivi ovvero fiscalizzare i registratori di cassa (dall’1.7.2019 / 1.1.2020 scatterà comunque l’obbligo dell’invio telematico generalizzato. |
COMMENTI LA FINANZIARIA 2019
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È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2019”, c.d. Finanziaria 2019, contenente le seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2019.
STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA
È confermato il mantenimento per il 2019 dell’aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 13% dal 2020) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25,2% nel 2020 e al 26,5% dal 2021).
Aliquota iva Dispositivi medici
In sede di approvazione è previsto che l’aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 114), Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è applicabile anche ai dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche / prevenzione delle malattie / trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata ex Regolamento UE n. 2017/1925.
Aliquota iva panetteria ordinaria
In sede di approvazione, con la sostituzione del comma 2 dell’art. 75, Legge n. 413/91, è previsto che, ai fini dell’applicazione dell’IVA, tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti / sostanze ammessi per la preparazione del pane (ex Titolo III, Legge n. 580/67) con la sola inclusione degli zuccheri, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla Legge, i cereali interi / in granella e i semi / semi oleosi / erbe aromatiche / spezie di uso comune.
INTERESSI PASSIVI IMPRESE immobiliari
In sede di approvazione è previsto che, nelle more della mancata adozione della revisione della fiscalità diretta / indiretta delle imprese immobiliari, sono applicabili le disposizioni ex art. 1, comma 36, Finanziaria 2008 ovvero la non rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 96, TUIR degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.
ESTENSIONE REGIME FORFETARIO
Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono confermate le seguenti modifiche.
Requisiti di accesso
A seguito della riscrittura del comma 54 è previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all’anno precedente.
In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività.
È confermata l’eliminazione dei seguenti requisiti di accesso:
- spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
- costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000.
TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ |
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Prog. |
Gruppo di settore |
Codice attività ATECO 2007 |
Vecchi limiti ricavi/compensi |
Nuovo limite ricavi/compensi |
Coefficiente redditività |
1 |
Industrie alimentari e delle bevande |
(10 – 11) |
45.000 |
65.000 |
40% |
2 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio |
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 |
50.000 |
40% |
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3 |
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande |
47.81 |
40.000 |
40% |
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4 |
Commercio ambulante di altri prodotti |
47.82 – 47.89 |
30.000 |
54% |
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5 |
Costruzioni e attività immobiliari |
(41 – 42 – 43) – (68) |
25.000 |
86% |
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6 |
Intermediari del commercio |
46.1 |
25.000 |
62% |
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7 |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione |
(55 – 56) |
50.000 |
40% |
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8 |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi |
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) |
30.000 |
78% |
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9 |
Altre attività economiche |
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) |
30.000 |
67% |
Cause di esclusione
Sono state riviste, in sede di approvazione, le cause di esclusione di cui alle lett. d) e d-bis) del citato comma 57, prevedendo in particolare che il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:
- contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo;
- esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.
DEDUCIBILITà IMU IMMOBILI STRUMENTALI
In sede di approvazione è stato previsto l’aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d’impresa / lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
REGIME FISCALE COMPENSI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI
È confermata, a decorrere dal 2019, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali regionali e comunali, pari al 15% al compenso derivante dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. È fatta salva l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.
I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.
FLAT TAX
È confermata la possibilità, a decorrere dal 2020, di applicare al reddito d’impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell’IRAP pari al 20%, da parte delle persone fisiche imprenditori / lavoratori autonomi che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno.
I ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Il contribuente rilascia apposita dichiarazione attestante che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. |
I contribuenti (persone fisiche) che applicano l’imposta sostitutiva:
- non sono tenuti ad operare le ritenute alle fonte. Tuttavia nella dichiarazione dei redditi va indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;
- sono esonerati dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica.
Non possono applicare il nuovo regime in esame i seguenti soggetti:
- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari per la determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, salvo quelli residenti in uno Stato UE / SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che in via esclusiva / prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5, TUIR, ovvero che controllano direttamente / indirettamente srl / associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente / indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo.
In sede di approvazione è stata prevista l’esclusione dall’applicazione del nuovo regime per le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro / erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai citati datori di lavoro.
NUOVO REGIME PERDITE D’IMPRESA
L’attuale disciplina contenuta nell’art. 8, TUIR prevede per le perdite derivanti:
- da imprese in contabilità ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria la compensazione con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto ai successivi periodi;
- da società di capitali e da partecipazione in società di capitali trasparenti la compensazione con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all’80% del reddito conseguito;
- da imprese in contabilità semplificata e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata e per quelle conseguite da lavoratori autonomi, la compensazione con altri redditi (di qualsiasi natura) e l’impossibilità del riporto ai periodi successivi.
A seguito della modifica dei commi 1 e 3 del citato art. 8 è confermato che “a regime”:
- per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;
- per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;
si applicano le stesse regole previste per le società di capitali.
In via transitoria la nuova regola di compensazione delle perdite mutuata, dalle disposizioni previste per le società di capitali (ossia compensazione e riporto nel limite dell’80%), subisce le seguenti deroghe limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata:
- le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
- le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.
È prevista altresì una disposizione transitoria per le perdite maturate nel 2017, che risolve la questione delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata con rimanenze di magazzino rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa, in base alla quale le perdite, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):
- sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
- sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
DETRAZIONE IRPEF CANI GUIDA NON VEDENTI
In sede di approvazione, con la modifica del comma 1-quater dell’art. 15, TUIR, è aumentata a € 1.000 (in precedenza € 516,47) la detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
Tassazione agevolata utili reinvestiti
È confermata l’introduzione, a decorrere dal 2019, della tassazione agevolata degli utili reinvestiti, ossia la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all’aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente all’utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla seguente somma:
investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi + costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / indeterminato
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A tal fine va considerato che:
- si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione.
Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- per investimento si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
Per ciascun periodo d’imposta l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti dall’1.1.2019 ex art. 102, TUIR, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli esclusi, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli esclusi, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del 2018;
- il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale.
L’incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate in Italia, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate / collegate ai sensi dell’art. 2359, C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Per gli enti non commerciali, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell’attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività.
Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dall’1.10.2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.
I datori di lavoro possono fruire dell’aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute / sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.
I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. I soci lavoratori di cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Per le società trasparenti ex art. 115, TUIR l’agevolazione è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.
Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc / sas in contabilità ordinaria; per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni si applicano se sono integrate le scritture contabili previste dall’art. 2217, comma 2, C.c. con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva.
L’IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.
Le agevolazioni sopra esaminate sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.
WEB TAX
In sede di approvazione è stata rivista la c.d. “web tax” prevista dalla Finanziaria 2018, applicabile agli esercenti attività d’impresa che, nell’anno solare, realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo):
- ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni;
- ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.
L’imposta in esame, pari al 3%, è applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:
- veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni / servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
SOPPRESSIONE IRES AGEVOLATA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO
In sede di approvazione, a seguito dell’abrogazione dell’art. 6, DPR n. 601/73, è prevista la soppressione dell’IRES agevolata (12% anziché 24%) a favore dei seguenti enti (con personalità giuridica):
- enti e istituti di assistenza sociale / società di mutuo soccorso / enti ospedalieri / enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione / studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza / istruzione;
- IACP, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti.
La riduzione non era applicabile dagli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro Nazionale (RUNTS). A favore delle imprese sociali l’agevolazione era applicabile soltanto alle attività diverse da quelle di interesse generale. |
L’acconto IRES 2019 per gli enti in esame va calcolato considerando quale imposta del periodo precedente quella risultante dall’applicazione della nuova disposizione.
FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI
In sede di approvazione sono state modificate le semplificazioni in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, recentemente introdotte dal DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”.
Ai sensi del nuovo art. 10-bis del citato Decreto, per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere (in precedenza esonerati dall’obbligo di emettere) fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare (in precedenza inviati) al STS.
Inoltre è previsto che i dati trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO AL STS
In sede di approvazione sono state modificate le disposizioni recentemente introdotte dal DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, a favore dei soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Ai sensi del comma 6-quater dell’art. 17, DL n. 119/2018, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS al fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all’obbligo in esame mediante la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati al STS relativamente a tutti i corrispettivi giornalieri.
Ora è previsto che i dati trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
CONTRIBUTO ACQUISTO / ADATTAMENTO REGISTRATORE DI CASSA PER MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI
In sede di approvazione è stato modificato il comma 6-quinquies dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, così come recentemente rivisto dal DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”.
Il contributo, previsto per il 2019-2020, per l’acquisto / adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, ora è concesso sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24 (in precedenza sotto forma di sconto praticato dal fornitore).
L’utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d’acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciate, il relativo corrispettivo.
FATTURAZIONE CONTRATTI SPONSORIZZAZIONE / PUBBLICITÀ SOGGETTI REGIME FORFETARIO LEGGE 398/91
In sede di approvazione è stata soppressa la disposizione contenuta nel comma 02 dell’art. 10, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, introdotta recentemente durante l’iter di conversione, in base alla quale gli obblighi di fatturazione / registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione / pubblicità in capo ai soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, sono adempiuti dai cessionari.
CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI
È confermata l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.
La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 “risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”. |
PROROGA IPER AMMORTAMENTO
È confermata la proroga dell’iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale secondo il modello “Industria 4.0”, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:
- entro il 31.12.2019;
ovvero
- entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La maggiorazione ora spettante risulta “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. In sede di approvazione è stato previsto che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti fino a € 2,5 milioni è applicabile nella misura del 170% (in precedenza 150%).
La maggiorazione non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni.
Investimenti |
Maggiorazione |
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Fino a € 2,5 milioni |
170% |
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Da € 2,5 milioni a € 10 milioni |
100% |
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Da € 10 milioni a € 20 milioni |
50% |
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Oltre € 20 milioni |
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La maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018. |
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È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell’incremento del costo di acquisizione del 40%.
Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:
- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
È infine disposto che gli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo devono essere calcolati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni.
La Finanziaria 2019 non prevede la proroga del maxi ammortamento ossia della maggiorazione, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (che pertanto risulta applicabile agli investimenti effettuati fino al 31.12.2018 ovvero 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). |
ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE
In sede di approvazione è stata (ri)proposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2019:
- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2018;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2019;
- richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
- nella misura del 60% entro il 30.11.2019;
- il rimanente 40% entro il 16.6.2020.
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
È confermata la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 prevedendo esclusivamente il “differimento” del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31.12.2018 al 31.12.2019). Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.
In particolare, si evidenzia che è prorogata al 31.12.2019:
- la detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% tra i quali merita rammentare sono ricompresi anche:
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, se l’efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e l’intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
- l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- la detrazione al 50% per le spese sostenute per gli interventi di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.
È confermato che la detrazione in esame è esclusa se l’efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto.
La “proroga” non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali in quanto la relativa detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021. |
PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO
È confermata la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, prevedendo la proroga, per le spese sostenute fino al 31.12.2019 (anziché 31.12.2018), della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR:
- nella misura del 50%;
- su un importo massimo di € 96.000.
Le detrazioni c.d. “sisma bonus” / riduzione del rischio sismico non sono oggetto di proroga in quanto le stesse sono già riconosciute fino al 2021. |
PROROGA DETRAZIONE BONUS mobili ed elettrodomestici
È confermata la proroga fino al 31.12.2019 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.
Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2019 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2018. |
Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l’ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”
È confermata la proroga anche per il 2019 della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Si rammenta che la detrazione:
- spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, (importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo) e per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.
FINANZIAMENTI A SOCI DI COOPERATIVE
In sede di approvazione è prevista la proroga al 31.12.2023 della previsione di cui all’art. 112, comma 7, D.Lgs. n. 385/93 in base alla quale possono continuare a svolgere la propria attività senza necessità di iscriversi all’Albo degli intermediari finanziari le società cooperative esistenti all’1.1.96 e le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:
- non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a € 15 milioni;
- l'importo unitario del finanziamento sia non superiore a € 20.000;
- i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.
CREDITO RICERCA E SVILUPPO
È confermata la modifica della disciplina relativa al credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute dal 2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa. Il credito spetta a condizione che:
- le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.
In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019:
- è ridotto da € 20 milioni a € 10 milioni l’importo massimo annuo del credito spettante a favore di ciascun beneficiario;
- sono modificate / integrate le tipologie di spesa. In particolare:
- è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;
- sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell’attività di ricerca e sviluppo;
- il credito è riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute.
Credito d’imposta spettante |
Art. 3, comma 6, DL n. 145/2013 – Tipologia di spesa |
|
50% della spesa incrementale proporzionalmente riferibile alle spese di cui alle lett. a) e c) rispetto alle spese totali ammissibili |
lett. a) |
Personale dipendente titolare di un rapporto subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. |
lett. c) |
Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. |
|
Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative ex art. 25, DL n. 179/2012 e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative ex art. 4, DL n. 3/2015 per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione che, in entrambi i casi, non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. In particolare si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ex art. 2359, C.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali (per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore). |
||
25% della spesa incrementale sul residuo (*) |
lett. a-bis) |
Personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. |
lett. b) |
Strumenti ed attrezzature di laboratorio. |
|
lett. c-bis) |
Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui alla lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. |
|
lett. d) |
Competenze tecniche e privative industriali. |
|
lett. d-bis) (**) |
Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle predette lett. b) e c). |
(*) |
Spesa incrementale (spesa eccedente la spesa media annuale dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 per i medesimi investimenti) al netto della parte che ha usufruito del 50%. |
(**) |
In sede di approvazione è disposto che tale previsione non è applicabile se l’inclusione del costo dei beni tra le spese ammissibili comporta una riduzione dell’eccedenza agevolabile. |
Inoltre, già a decorrere dal 2018:
- non è più richiesta l’allegazione al bilancio della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in merito all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e alla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale:
|
Va evidenziato che in caso di attività di ricerca e sviluppo:
- organizzate e svolte internamente all’impresa, la relazione va predisposta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo ovvero dal responsabile del singolo progetto / sottoprogetto;
- commissionate a soggetti terzi, la relazione va redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo;
- l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, è subordinato all’avvenuto adempimento dell’obbligo di certificazione.
CREDITO D’IMPOSTA RICICLAGGIO PLASTICA
In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento per il 2019 – 2020 di un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute / documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio.
Il credito d’imposta in esame:
- è riconosciuto fino ad un importo massimo di € 20.000 annui per ciascun beneficiario;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- è utilizzabile a decorrere dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.
PROROGA BONUS “FORMAZIONE 4.0”
In sede di approvazione è stata prevista la proroga al 2019 del bonus “Formazione 4.0” di cui all’art. 1, commi da 46 a 55, Finanziaria 2018.
È confermato il limite massimo agevolabile di € 300.000 per ciascun beneficiario (per le grandi imprese il limite è ridotto a € 200.000). |
La misura dell’agevolazione è differenziata a seconda della dimensione dell’impresa, come di seguito.
Tipo impresa |
Misura dell’agevolazione |
Piccola impresa |
50% |
Media impresa |
40% |
Grande impresa |
30% |
ATTIVITÀ NON COMMERCIALI FONDAZIONI EX IPAB
In sede di approvazione è stata introdotta la nuova lett. b-bis) al comma 3 dell’art. 79, D.Lgs. n. 117/2017 prevedendo che sono considerate non commerciali le attività aventi ad oggetto interventi e servizi sociali / interventi e prestazioni sanitarie nonché prestazioni socio-sanitarie di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell’art. 5 del citato Decreto, qualora svolte da Fondazioni ex IPAB a condizione che:
- gli utili siano interamente reinvestiti in attività di natura sanitaria / socio-sanitaria;
- non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.
CANONE RAI
È confermato il riconoscimento a regime del canone RAI nella misura di € 90.
CREDITO D’IMPOSTA RIMOZIONE AMIANTO
In sede di approvazione è previsto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 (in generale, dal 2019), finalizzate ad interventi su edifici / terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dall’ente proprietario, al fine di:
- bonifica ambientale (compresa la rimozione dell’amianto);
- prevenzione / risanamento del dissesto idrogeologico;
- realizzazione / ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate;
- recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.
Il credito d’imposta in esame è pari al 65% delle erogazioni effettuate e spetta a:
- persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui.
L’agevolazione è altresì riconosciuta qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per i predetti interventi siano destinate ai soggetti concessionari / affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24. Lo stesso non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. Non operano i limiti:
|
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali oggetto del credito d’imposta in esame:
- comunicano mensilmente al Ministero dell’ambiente l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;
- danno pubblica comunicazione di tale ammontare / destinazione / utilizzo delle erogazioni stesse sul proprio sito Internet / apposito portale gestito dal Ministero.
SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA
In sede di approvazione, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti:
- dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- dall’omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.
La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 20.000. In ogni caso tale situazione è considerata realizzata, a prescindere dal valore dell’ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012. |
La definizione in esame riguarda i debiti diversi da quelli di cui all’art. 4, DL n. 119/2018, ossia dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l’annullamento automatico al 31.12.2018.
Al saldo / stralcio dei debiti sono applicabili, in quanto compatibili, alcune disposizioni in materia di “rottamazione-ter” di cui al DL n. 119/2018 in termini di possibilità di integrare la domanda di definizione, di effetti della definizione (sospensione dei termini di prescrizione / decadenza, non avvio di nuove procedure esecutive / prosecuzione di procedure esecutive precedentemente avviate, ecc.), di modalità di pagamento di quanto dovuto (domiciliazione sul c/c, bollettino precompilato, sportello dell’Agente della riscossione), di effetti del mancato pagamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è dilazionato il pagamento, ecc. |
Modalità di adesione
Il soggetto interessato deve presentare entro il 30.4.2019 all’Agente della riscossione un’apposita dichiarazione nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica / apertura della procedura di liquidazione dei beni (in tal caso va allegata copia conforme del Decreto di apertura della liquidazione) e indicati, tra l’altro, i debiti che il soggetto intende definire nonché il numero di rate scelto.
Entro il 31.10.2019 l’Agente comunica al soggetto interessato:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l’importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.
Entro la predetta data l’Agente comunica l’impossibilità di estinguere il debito qualora:
- non sussistano i requisiti previsti;
ovvero
- la definizione abbia ad oggetto a debiti diversi da quelli ammessi.
In tal caso, se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la “rottamazione-ter” di cui all’art. 3, DL n. 119/2018, l’Agente avvisa il debitore che gli stessi sono automaticamente inclusi in tale definizione, indicando l’ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in 17 rate, e la relativa scadenza. In particolare il versamento di quanto dovuto va effettuato alle seguenti scadenze.
Prima rata pari al 30% |
Entro il 30.11.2019 |
Rate successive di pari importo (restante 70%) |
A decorrere dal 2020: entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno |
Dall’1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Versamento di quanto dovuto
Ai fini dell’estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare:
- quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:
Valore ISEE |
Importo dovuto per la definizione |
Non superiore a € 8.500 |
16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi |
Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500 |
20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi |
Superiore a € 12.500 |
35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi |
Per i soggetti per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni va effettuato il versamento del 10% di quanto dovuto a titolo di capitali e interessi; |
- quanto maturato a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019 ovvero in forma rateale. In quest’ultimo caso:
- il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.
Prima rata pari al 35% |
Entro il 30.11.2019 |
Seconda rata pari al 20% |
Entro il 31.3.2020 |
Terza rata pari al 15% |
Entro il 31.7.2020 |
Quarta rata pari al 15% |
Entro il 31.3.2021 |
Quinta rata pari al 15% |
Entro il 31.7.2021 |
- non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73.
Rapporti con la “rottamazione-bis” e “la rottamazione-ter”
I debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla “rottamazione-bis” di cui all’art. 6, comma 2, DL n. 193/2016 e “rottamazione-ter” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017, qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l’integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.
Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.
Controlli
Qualora sussistano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l’Agente della riscossione procede al relativo controllo.
RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER 2019 – 2024
Per incentivare l’acquisto di beni strumentali, in sede di approvazione, è previsto il rifinanziamento della c.d. “Sabatini-ter” per il periodo 2019-2024.
INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE
In sede di approvazione è stato disposto l’aumento, per il 2019, dal 30% al 40% della detrazione / deduzione degli investimenti effettuati in start-up innovative previste dall’art. 29, DL n. 179/2012, ossia della:
- detrazione IRPEFdegli investimenti effettuati, per un importo non superiore a € 1.000.000, per ciascun periodo d’imposta;
- deduzione dal reddito imponibile degli investimenti effettuati per un importo non superiore a € 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta.
Il medesimo aumento dal 30% al 40% è applicabile anche agli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale / del settore energetico.
È inoltre previsto che in caso di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi IRES, la percentuale è aumentata, per il 2019, dal 30% al 50% a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.
LIMITE UTILIZZO CONTANTE TURISTI UE – EXTRAUE
In sede di approvazione è aumentato a € 15.000 (in precedenza € 10.000) il limite di utilizzo del denaro contante previsto dal comma 1 dell’art. 3, DL n. 16/2012, per l’acquisto di beni / prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto / agenzie di viaggio / turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti UE / extraUE.
RIENTRO PENSIONATI IN ITALIA
In sede di approvazione è introdotto il nuovo art. 24-ter, TUIR in base al quale le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza in un Comune:
- della Sicilia / Calabria / Sardegna / Campania / Basilicata / Abruzzo / Molise / Puglia;
- con una popolazione fino a 20.000 abitanti;
possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera / prodotti all’estero, all’imposta sostitutiva del 7%.
L’opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non sono state fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione. Inoltre, l’opzione può essere esercitata da persone fisiche che trasferiscono la residenza da Stati con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. |
L’opzione in esame è:
- valida per i primi 5 periodi d’imposta successivi a quello di esercizio;
- esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo;
- revocabile dal contribuente.
L’imposta in esame:
- è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo IRPEF;
- non è deducibile da nessun’altra imposta / contributo.
È possibile manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno / più Stati / territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa.
I soggetti che esercitano l’opzione in esame per i periodi d’imposta di validità della stessa:
- non sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW);
- sono esenti da IVIE / IVAFE.
INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE
In sede di approvazione è riconosciuto (a regime), a decorrere dal 2019, l'indennizzo di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 207/96, a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune.
A tal fine l’interessato deve presentare all’INPS una specifica domanda per la concessione dell’indennizzo. In particolare, l’indennizzo in esame spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- 62 anni di età (57 se donne);
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella Gestione IVS commercianti.
L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS, che dal 2019 è pari ad € 513.
È prorogato infine l’aumento dello 0,09% della contribuzione della Gestione IVS commercianti per il finanziamento dell’indennizzo in esame.
FATTURA ELETTRONICA A CONSUMATORI FINALI
In sede di approvazione con la modifica dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 è ora previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate su richiesta dei consumatori stessi.
BONUS “ASILO NIDO”
In sede di approvazione è stato aumentato da € 1.000 a € 1.500 su base annua il bonus c.d. “asilo nido” per il triennio 2019 – 2021.
Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici / privati, nonché per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.
BONUS CULTURA 18ENNI
In sede di approvazione è riproposto anche per il 2019 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2019, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.
EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta, c.d. “sport bonus”, a favore dei soggetti che effettuano nel 2019 erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
Il credito d’imposta spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:
- alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari del reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. Il beneficiario dell’erogazione deve comunicare “immediatamente” all’Ufficio per lo Sport l’importo di quanto ricevuto e la relativa destinazione. Entro il 30.6 di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione / restauro e realizzazione di nuove strutture, va altresì comunicato lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.
IMPOSTA UNICA CONCORSI PRONOSTICI E SCOMMESSE
In sede di approvazione è stata disposta:
- la soppressione, a decorrere dall’1.7.2019, dell’imposta unica sui concorsi pronostici sportivi ex DM 179/2003 (Totocalcio, IL9, Totogol) e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive ex DM n. 278/99 nonché del diritto fisso di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 27, Legge n. 412/91 relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi;
- l’applicazione, a decorrere dall’1.1.2019, dell’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98, a:
- giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e gioco del bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
- scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nella misura del 20%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
- scommesse a quota fissa su eventi simulati nella misura del 22% della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
IMPOSTA BOLLO ASSOCIAZIONI / SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
In sede di approvazione l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 27-bis, Tabella B, DPR n. 642/72 per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da ONLUS, federazioni sportive / enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI è stata estesa anche alle associazioni / società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, riconosciute dal CONI.
REGIME FISCALE RACCOLTA PRODOTTI SELVATICI
In sede di approvazione è previsto l’assoggettamento all’imposta sostitutiva IRPEF / relative addizionali, fissa pari a € 100, dei redditi derivanti dall’esercizio occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe 02.30 della Tabella Ateco 2007, nonché della raccolta di piante officinali spontanee di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 75/2018.
L’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi è considerata occasionale se i corrispettivi percepiti non superano € 7.000 annui non cumulabili con altri redditi della persona fisica. |
L’imposta sostitutiva:
- va versata entro il 16.2 dell’anno di riferimento dai soggetti in possesso del titolo di raccolta per uno / più prodotti rilasciato dalla Regione / altri Enti subordinati;
- non è applicabile ai soggetti che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.
Nei confronti dei soggetti che versano l’imposta sostitutiva in esame con riferimento all’anno in cui la cessione del prodotto è avvenuta, non è applicabile la disposizione di cui all’art. 25-quater, DPR n. 600/73, in base alla quale alle somme corrisposte ai raccoglitori occasionali di tartufi va operata la ritenuta alla fonte:
- sul corrispettivo pagat a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito;
- a titolo d’imposta, pari all’aliquota IRPEF del primo scaglione di reddito (23%);
- con obbligo di rivalsa.
Per gli acquisti dei prodotti selvatici non legnosi / piante officinali spontanee, effettuati senza ritenuta, l’acquirente emette un documento d’acquisto riportante i seguenti elementi:
- data di cessione;
- nome / cognome / codice fiscale del cedente;
- codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva;
- natura / quantità del prodotto ceduto;
- corrispettivo pattuito.
Con la modifica del comma 109 dell’art. 1, Finanziaria 2005, è previsto che le cessioni di prodotti selvatici non legnosi / piante officinali spontanee non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile.
Con l’aggiunta del nuovo art. 34-ter al DPR n. 633/72 è previsto l’esonero dagli adempimenti IVA e da tutti gli obblighi documentali / contabili (compresa la dichiarazione annuale) per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe 02.30 della Tabella Ateco 2007, nonché dei raccoglitori di piante officinali spontanee che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 7.000.
È inoltre disposto che i produttori agricoli, diversi dai soggetti esonerati di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 (produttori agricoli che nell’anno precedente hanno realizzato / prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a € 7.000, costituto per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli), che gestiscono la produzione di prodotti selvatici non legnosi non ricompresi nella citata classe 02.30 e nell’art. 3, D.Lgs. n. 75/2018 (piante officinali spontanee) possono applicare il regime IVA speciale. Il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale.
IVA APPLICABILE AI TARTUFI
In sede di approvazione è previsto che, con l’inserimento:
- del n. 15-bis) alla Tabella A, parte I, DPR n. 633/72 alla cessione di tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate da un apposito DM, è applicabile il regime IVA speciale di cui all’art. 34, DPR n. 633/72;
- del n. 1-quater) alla Tabella A, parte II-bis, DPR n. 633/72, alla cessione di tartufi freschi o refrigerati è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5%.
Con la modifica del n. 20-bis, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è disposto che l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile alla cessione di tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.
IMPRENDITORI AGRICOLI E ATTIVITà DI VENDITA
Come noto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 228/2001, gli imprenditori agricoli, singoli o associati iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
In sede di approvazione, con l’aggiunta del comma 1-bis al citato art. 4, è previsto che i soggetti in esame possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno / più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.
Il fatturato derivante dalla vendita di prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere prevalente rispetto a quello dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. |
FAMILIARI COADIUVANTI COLTIVATORE DIRETTO
In sede di approvazione è previsto che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto appartenenti allo stesso nucleo familiare iscritti nella Gestione assistenziale / previdenziale agricola come coltivatori diretti, “beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”.
BONUS PUBBLICITà
In sede di approvazione, con riferimento al “bonus pubblicità” di cui all’art. 57-bis, DL. n. 50/2017, è introdotto l’obbligo di rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013.
RIDUZIONE CREDITI D’IMPOSTA
In sede di approvazione, con l’intento di ridurre i fondi disponibili, è prevista l’emanazione da parte del MEF / MISE di un apposito Decreto contenente la riduzione delle misure delle seguenti tipologie di crediti d’imposta:
- esercenti sale cinematografiche ex art. 18, comma 1, Legge n. 220/2016;
- esercenti attività di vendita di libri al dettaglio (librerie) di cui all’art. 1, comma 319, Finanziaria 2018;
- imprese produttrici di prodotti editoriali per investimenti in beni strumentali / programmi di ristrutturazione economica produttiva previsto dall’art. 8, Legge n. 62/2001.
CREDITO D’IMPOSTA EDICOLE
In sede di approvazione è previsto il riconoscimento a favore degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, di un credito d’imposta di € 2.000, parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.
Il credito in esame:
- è riconosciuto anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi di cui all’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 170/2001 (ad esempio, rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti / oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq, ecc.) se l’attività commerciale costituisce l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune;
- è soggetto ai limiti relativi agli “aiuti de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.
RIMBORSO MAGGIORAZIONI IMPOSTA PUBBLICITà
In sede di approvazione è stato consentito ai Comuni di rateizzare, entro 5 anni dalla data in cui la richiesta dell’interessato è divenuta definitiva, il rimborso delle maggiorazioni dell’imposta sulla pubblicità / diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 2013-2018, rese inefficaci dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10.1.2018, n. 15.
AUMENTO IMPOSTA PUBBLICITà
In sede di approvazione è prevista la facoltà in capo ai Comuni di aumentare fino al 50% le tariffe dell’imposta sulla pubblicità / diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
In sede di approvazione è riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.
In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
MISURE PER SOGGETTI COLPITI DAL SISMA
Proroga esenzione IMU sisma Emilia Romagna
È confermata, per i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 / 29.5.2012 (Comuni dell’Emilia Romagna), purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.11.2012, la proroga dell’esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31.12.2019.
Agevolazioni ZFU sisma centro Italia
In sede di approvazione le agevolazioni riconosciute dall’art. 46, DL n. 50/2017 a favore delle imprese aventi sede principale / unità locale nella Zona franca urbana (ZFU) costituita dai Comuni colpiti dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24.8.2016, nonché alle imprese che hanno avviato la propria attività all'interno di tale zona entro il 31.12.2017:
- sono prorogate fino al 2020;
- sono estese alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica in tale Zona entro il 31.12.2019, con esclusione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della Tabella Ateco 2007 che al 24.8.2016 non avevano la sede legale / operativa nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, DL n. 189/2016.
Si rammenta che le agevolazioni consistono:
- nell’esenzione dalle imposte sui redditi per il reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa nella Zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo d’imposta, dell’importo di € 100.000 riferito al reddito prodotto nella predetta Zona;
- nell’esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di € 300.000 per ciascun periodo d’imposta, riferito al valore della produzione netta;
- nell’esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella Zona franca posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
- nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Proroga sospensione / rateizzazione versamenti sisma centro Italia
In sede di approvazione è disposta:
- a favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24.8.2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), diversi dai titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo / esercenti attività agricole, l’ulteriore proroga all’1.6.2019 (in precedenza 16.1.2019) della ripresa dei versamenti tributari sospesi, anche mediante rateizzazione, decorrente dall’1.6.2019, fino ad un massimo di 120 (in precedenza 60) rate mensili di pari importo;
- l’ulteriore proroga all’1.6.2019 (in precedenza 31.1.2019) della ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi a seguito dei predetti eventi sismici, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 120 (in precedenza 60) rate mensili di pari importo.
Esenzione IRPEF / IRES fabbricati sisma centro Italia
In sede di approvazione è disposta la proroga dell’esenzione IRPEF / IRES del reddito dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma a partire dal 24.8.2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In particolare l’esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31.12.2020 (in precedenza 31.12.2018).
Si rammenta che per tali fabbricati opera altresì l’esenzione IMU, anch’essa applicabile fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31.12.2020.
Ripresa notifica cartelle di pagamento sisma centro Italia
In sede di approvazione è disposta la proroga dall’1.1.2019 all’1.1.2020 della ripresa dei termini di notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30, DL n. 78/2010 (avvisi di accertamento tributari e contributivi) nei Comuni colpiti dal sisma a partire dal 24.8.2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).
Dalla stessa data riprendono anche le attività esecutive da parte degli Agenti della riscossione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi quelli degli Enti locali.
Imposta pubblicità / TOSAP sisma centro Italia
In sede di approvazione, a favore delle attività aventi sede legale / operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici a partire dal 24.8.2016 è prevista l’esenzione dall’imposta comunale sulla pubblicità per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi nonché dalla TOSAP.
ESCLUSIONE ISEE IMMOBILI INAGIBILI
In sede di approvazione è prevista, per il 2019 l’esclusione ai fini dell’indicatore ISEE del valore degli immobili / fabbricati di proprietà distrutti / non agibili in seguito a calamità naturali.
BONUS MALUS EMISSIONI CO2 AUTOVETTURE NUOVE
In sede di approvazione per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall’1.3.2019 al 31.12.2021 un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) è riconosciuto:
- un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, così determinato:
CO2 g/km |
Contributo |
0-20 |
€ 6.000 |
21-70 |
€ 2.500 |
- un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, così determinato:
CO2 g/km |
Contributo |
0-20 |
€ 4.000 |
21-70 |
€ 1.500 |
Il veicolo consegnato per la rottamazione:
|
Merita evidenziare che nell’atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione, nonché indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.
Entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, il venditore, pena il non riconoscimento del contributo, deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista.
I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione.
Il contributo in esame è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. |
Le imprese costruttrici / importatrici del veicolo nuovo:
- rimborsano al venditore l’importo del contributo;
- recuperano tale importo quale credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24. Non operano i limiti:
- di compensazione pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.
È previsto inoltre a carico dell’acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica il pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, a decorrere dall’1.3.2019 al 31.12.2021, così determinato:
CO2 g/km |
Imposta |
|||
161-175 |
€ 1.100 |
|||
176-200 |
€ 1.600 |
|||
201-250 |
€ 2.000 |
|||
Superiore a 250 |
€ 2.500 |
|||
Tale imposta:
|
||||
Detrazione acquisto / posa in opera colonnine ricarica veicoli
Per i soggetti che sostengono dall’1.3.2019 al 31.12.2021 spese relative all’acquisto / posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, è riconosciuta una detrazione:
- pari al 50% delle spese sostenute;
- calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 3.000;
- ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
- applicabile anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l’acquisto / posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni di edifici condominiali.
Le infrastrutture di ricarica oggetto della nuova detrazione devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.
TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI STORICI
In sede di approvazione con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 63, Legge n. 342/2000 è prevista la riduzione al 50% del pagamento della tassa automobilistica per gli autoveicoli / motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni:
- in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’art. 4, Decreto MIT 17.12.2009;
- il cui riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione.
AUMENTO PREU
È confermato l’aumento, a decorrere dall’1.1.2019, del PREU relativo:
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot – AWP), nella misura di 1,35;
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett, b), TULPS (video lottery – VLT), nella misura di 1,25.
Contestualmente la percentuale delle somme giocate destinate alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68% per gli AWP e all’84% per le VLT.
PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data dell’1.1.2019, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2019 il termine entro il quale provvedere:
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva.
In sede di approvazione è stata aumentata l’imposta sostitutiva dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:
- 11% (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;
- 10% (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;
- 10% (in precedenza 8%) per i terreni.
ABROGAZIONE IRI
È confermata l’abrogazione dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in generale dal 2018).
ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI / IBRIDI
In sede di approvazione è previsto il riconoscimento nel 2019, a favore dell’acquirente in Italia, anche in leasing, di un veicolo elettrico / ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 con rottamazione di un veicolo delle stesse categorie, di un contributo pari al 30% del prezzo d’acquisto (corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d’acquisto) fino ad un massimo di € 3.000 nel caso in cui il veicolo rottamato sia di categoria Euro 0, 1 e 2.
Entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo il venditore, pena la decadenza del contributo, deve consegnare il veicolo usato a un demolitore e provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista.
Le imprese costruttrici / importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo recuperando quest’ultimo quale credito d’imposta per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, nonché dell’IRPEF / IRES / IVA.
ABROGAZIONE ACE
È confermata la soppressione dal 2019 dell’agevolazione ACE di cui all’art. 1, DL n. 201/2011 e all’art. 1, commi da 549 a 553, Finanziaria 2017.
Tuttavia continua a trovare applicazione il comma 2 dell’art. 3, DM 3.8.2017 relativamente all’eccedenza ACE 2018 la quale potrà essere riportata (e dedotta) nei periodi d’imposta successivi ovvero trasformata in credito d’imposta ai fini IRAP. È opportuno che sia chiarito se la disposizione transitoria interessa soltanto l’eccedenza generata nel 2018 ovvero anche quella pregressa tale anno.
ABROGAZIONE AGEVOLAZIONI IRAP
In sede di approvazione è disposta l’abrogazione:
- della deduzione IRAP di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), n. 3 prevista a favore di tutti i soggetti IRAP (escluse banche, assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari settori economici, dall’art. 11, comma 3, lett. a, D.Lgs. n. 446/97), per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- del credito d’imposta, pari al 10% dell’IRAP lorda, riconosciuto dall’art. 1, comma 21, Finanziaria 2015 a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.
AGEVOLAZIONE IMU IMMOBILI IN COMODATO
In sede di approvazione, per effetto dell’integrazione dell’art. 13, comma 3, lett. 0a), DL n. 201/2011, la riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, è riconosciuta, in caso di decesso del comodatario, al relativo coniuge in presenza di figli minori.
PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE TASI
In sede di approvazione è confermato anche per il 2019 il blocco del carico impositivo rispetto a quello del 2015 (fatte salve alcune eccezioni, quali i Comuni istituiti a seguito di fusione), fermo restando che, se nel 2016 sono state mantenute le maggiorazioni TASI di cui all’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014 nella misura applicata per il 2015, è possibile mantenere tali maggiorazioni per il 2019.
AGGIORNAMENTO REGISTRO IMPRESE / REA AGENTI E RAPPRESENTANTI
In sede di approvazione è disposta la riapertura, fino al 31.12.2019, del termine per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese / REA da parte di:
- agenti di affari in mediazione, ex art. 2, Legge n. 39/89 (ad esempio, agenti immobiliari, merceologici, ecc.);
- agenti / rappresentanti di commercio, ex art. 2, Legge n. 204/85;
- mediatori marittimi, ex artt. 1 e 4, Legge n. 478/68;
- spedizionieri, ex art. 2, Legge n. 1442/41.
Si rammenta che con il DL n. 91/2018 (c.d. “Decreto Milleproroghe) il predetto termine era stato fissato al 31.12.2018.