Bonus librerie
Decreto 23.4.2018 |
È stato pubblicato sulla G.U. 7.6.2018, n. 130 il Decreto attuativo dell’art. 1, commi da 319 a 321, Finanziaria 2018 che prevede, dal 2018, il riconoscimento di un credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati (c.d. “bonus librerie”). Il credito è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali di svolgimento dell’attività nonché alle eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MIBACT. I soggetti interessati devono presentare una specifica richiesta (telematica), entro il 30.9.2018, per il credito d’imposta 2018, calcolato con riferimento alle spese 2017. |
Accertamento induttivo compravendita auto Sentenza Corte Cassazione 4.5.2018, n. 10660 |
L’accertamento induttivo nei confronti di un soggetto esercente l’attività di compravendita di autovetture può essere effettuato tenendo conto dei prezzi “normali” di mercato desumibili dalle note riviste del settore. |
Studi di settore e percentuali di ricarico Ordinanza Corte Cassazione 21.5.2018, n. 12416 |
È legittimo l’accertamento basato sugli studi di settore in presenza di una condotta imprenditoriale antieconomica, con applicazione di una percentuale di ricarico irrisoria, notevolmente inferiore rispetto a quella del settore di riferimento. |
Imposta di pubblicità Sentenza Corte Cassazione 23.5.2018, n. 12783 |
L’imposta comunale di pubblicità è dovuta per la mera disponibilità dello spazio su cui il messaggio pubblicitario può essere diffuso, a prescindere dall’effettivo utilizzo dello stesso. |
Voucher digitalizzazione
Decreto MISE 1.6.2018 |
È stato pubblicato sul sito Internet del MISE il Decreto che approva il nuovo elenco dei soggetti beneficiari del voucher digitalizzazione. L’elenco “è stato definito a seguito dell’integrazione della dotazione finanziaria dell’intervento, avvenuta con il decreto ministeriale 23 marzo 2018, e dell’espletamento dei controlli amministrativi su tutte le domande presentate”. |
Acconto IRPEF 2017 insufficiente e nuova IRI
Risoluzione Agenzia Entrate 22.6.2018, n. 47/E |
Non sarà sanzionato il contribuente che ha effettuato il versamento di un acconto IRPEF 2017 inferiore al dovuto prevedendo di optare per la nuova IRI dal 2017, la cui applicazione è stata successivamente differita al 2018 ad opera della Finanziaria 2018. Nell’ambito del mod. REDDITI 2018 PF, i contribuenti interessati dovranno opportunamente compilare i righi RS148 “Rideterminazione dell’acconto” e RN38 “Acconti”. |
COMMENTI (RI)UTILIZZABILE DALL’1.7.2018 LA CARTA CARBURANTE
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Come noto, la Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche alle disposizioni riguardanti l’entrata in vigore e l’utilizzo della fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa va obbligatoriamente adottata:
- dall’1.1.2019 per tutti gli operatori, fatta eccezione per i contribuenti minimi / forfetari e con l’esclusione delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia;
- in via “anticipata”, ossia a decorrere dall’1.7.2018, per 2 specifiche fattispecie di operazioni:
cessioni di carburante;
prestazioni dei subappaltatori / subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici.
A tali decorrenze va aggiunto il termine dell’1.9.2018, a partire dal quale la fatturazione elettronica dovrà essere utilizzata per le cessioni a turisti extraUE rientranti nell’ambito del c.d. “tax free shopping”.
Dal 1.7.2018 |
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Dal 1.9.2018 |
Cessioni a turisti extraUE rientranti nell’ambito del “tax free shopping” |
Dal 1.1.2019 |
Tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari ed escluse le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia |
PROROGA DELL’UTILIZZO DELLA CARTA CARBURANTE
Il 28.6.2018, in prossimità del termine dell’1.7.2018 sopra evidenziato, il Legislatore, con un apposito Decreto, è intervenuto concedendo il differimento all’1.1.2019 della decorrenza dell’obbligo della fattura elettronica (soltanto) per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.
A seguito di tale intervento, infatti, la normativa di riferimento dispone ora che l’obbligo di fatturazione elettronica risulta applicabile:
“alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:
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In base a quanto disposto dal citato Decreto, tale differimento dell’obbligo di fatturazione elettronica per i distributori stradali di carburante comporta lo “slittamento” dall’1.7.2018 all’1.1.2019 del termine di abrogazione della c.d. “scheda carburante” che potrà quindi essere ancora utilizzata fino al 31.12.2018.
Resta invece fissata all’1.7.2018 la data a decorrere dalla quale scatta l’obbligo di:
- pagamento tracciato degli acquisti di carburante da parte dei soggetti IVA per poter fruire della detrazione dell’IVA a credito e della deduzione del relativo costo;
- memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori.
Da quanto sopra, la tempistica degli adempimenti in esame è quindi così individuata.
Fattura elettronica cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori |
1.7.2018 |
Fattura elettronica cessioni di benzina / gasolio per autotrazione da parte di distributori stradali |
1.1.2019 |
Fattura elettronica per prestazioni rese da subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di un contratto di appalto pubblico |
1.7.2018 |
Tracciabilità dei pagamenti per acquisti carburante ai fini della detrazione IVA e della deducibilità del relativo costo |
1.7.2018 |
Abrogazione scheda carburante |
1.1.2019 |
Memorizzazione / trasmissione telematica corrispettivi cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori |
1.7.2018 |
Dall’1.1.2019 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari e delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia. |