Novità fiscali - MARZO 2018

07 Marzo 2018

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

 

Camion vela e

imposta di pubblicità

Sentenza CTP Milano                

23.11.2017, n. 6523/23/17          

La campagna pubblicitaria posta in essere tramite un veicolo “a vela” è soggetta all’imposta di pubblicità, da corrispondere al Comune del luogo in cui è situata la sede del proprietario del veicolo stesso.

Interessi di mora automatici

primo semestre 2018

Comunicato MEF 22.1.2018      

È stato pubblicato sulla G.U. 22.1.2018, n. 17 il Comunicato del MEF con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2018:

-  8,00% (0% + maggiorazione 8%) per la vendita dei prodotti in genere;

-  12,00% (0% + maggiorazione 12%) per la vendita di alimenti deteriorabili. Si rammenta che per tali prodotti la maggiorazione rispetto al tasso ordinario è passata da 2 a 4 punti percentuali a decorrere dal 4.7.2015 ad opera del DL n. 51/2015 che ha modificato il comma 3 dell’art. 62, DL n. 1/2012.

Agevolazioni “prima casa”

Sentenza Corte Cassazione      

23.1.2018, n. 1588                       

Ai fini dell’agevolazione “prima casa” non costituisce causa di forza maggiore il ritardo dell'impresa di costruzioni nel terminare i lavori sull'immobile del contribuente, con conseguente impossibilità di ottenere il certificato di agibilità e di trasferire la residenza entro i 18 mesi richiesti dalla norma.

Cessione terreno edificabile

Sentenza Corte Cassazione                                               

30.1.2018, n. 2246                       

È illegittima la rettifica del valore di cessione di un’area edificabile, ai fini dell’imposta di registro / imposte ipocatastali basata su una stima dell’UTE priva dell’indicazione dettagliata degli estremi degli atti utilizzati per il raffronto con altri immobili.

Omesso versamento IVA

per crisi di liquidità

 

Sentenza Corte Cassazione      

7.2.2018, n. 5781                         

Per il reato di omesso versamento IVA ex art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 non è esclusa la colpevolezza ancorché la violazione sia determinata dalla crisi di liquidità dell’impresa alla scadenza del termine di pagamento, salva la prova che sono state “adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo”.

Amministratore di condominio

e utilizzo voucher

Nota Ministero Lavoro               

12.2.2018, n. 2468                       

Non può essere retribuita utilizzando i voucher l’attività dall’amministratore di condominio, posto che lo stesso svolge l’incarico in via continuativa ed eterogenea al fine di garantire gli interessi collettivi dei condomini.

Agevolazioni ZFU Lombardia elenco imprese

 

 

 

Comunicato MISE 15.2.2018                                              

È stato pubblicato sulla G.U. 15.2.2018, n. 38 il Comunicato che rende noto l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni, prorogate al 31.12.2017 ad opera del DL n. 50/2017, in favore delle microimprese localizzate nella ZFU Lombardia relativa ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29.5.2012.

COMMENTI

i nuovi “bonus” per le imprese

La Finanziaria 2018 ha introdotto una seria di interessanti agevolazioni a favore delle imprese, tra i quali il bonus formazione 4.0, il bonus creatività, il bonus per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata e il bonus “librerie”. Le modalità attuative di tali agevolazioni saranno individuare con appositi Decreti.

BONUS FORMAZIONE 4.0

Alle imprese che effettuano attività di formazione, spetta un credito d’imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti:

  1. vendita e marketing;
  2. informatica;
  3. tecniche e tecnologie di produzione.

È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall’impresa per conformarsi:

  • alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell’ambiente;
  • ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali e:

  • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese;
  • non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori ai limiti di € 250.000 / € 700.000 per anno;
  • è concesso nel rispetto dei limiti / condizioni ex Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio). Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti.

 

Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio “revisionato” sono esenti dai predetti obblighi.

BONUS “CREATIVITà

È riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per sviluppo / produzione / promozione di prodotti e servizi culturali / creativi, a favore delle imprese culturali e creative” ossia le imprese / soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia / Stato UE / SEE con oggetto sociale (esclusivo / prevalente) l’ideazione / creazione / produzione / sviluppo / diffusione conservazione / ricerca / valorizzazione / gestione di prodotti culturali. Questi ultimi devono intendersi come beni / servizi / opere dell’ingegno inerenti alla letteratura / musica / arti figurative / arti applicate / spettacolo dal vivo / cinematografia / audiovisivo / archivi / biblioteche / musei, nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.

Le imprese culturali e creative possono accedere al predetto credito d’imposta nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Merita evidenziare che il credito d’imposta in esame:

  • non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

A favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui è riconosciuto un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.

Il credito d’imposta in esame:

  • è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 20.000;
  • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese;
  • non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori al limite di € 250.000;
  • è utilizzabile dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

BONUS “LIBRERIE”

A favore degli esercenti attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice:

  • “47.61” (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati);
  • “47.79.1” (commercio al dettaglio di libri di seconda mano)

è riconosciuto un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MIBACT, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.

Il credito d’imposta in esame:

  • è stabilito nella misura massima di € 20.000 per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite / € 10.000 per gli altri esercenti;
  • è concesso nel rispetto dei limiti / condizioni ex Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti de minimis);
    • non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
    • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
    • è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.
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