Novità fiscali - GENNAIO 2018

17 Gennaio 2018

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

Indagini bancarie

 

 

 

 

Sentenza CTP Venezia              

13.10.2017, n. 655/2/17               

Nell’ambito delle indagini bancarie le movimentazioni riscontrate sui c/c di un parente del contribuente (nel caso di specie, la madre) possono costituire un valido elemento per l’emissione dell’accertamento.

Infatti, “lo stretto legame familiare … costituisce elemento sufficiente” per ricondurre, in via presuntiva, le movimentazioni bancarie all’attività d’impresa familiare.

Imposta pubblicità cartelli in centro commerciale

 

 

Sentenza CTP Como                 

13.11.2017, n. 278/01/17

Non è dovuta l’imposta di pubblicità per i cartelli presenti all’interno di un centro commerciale diretti ad individuare i giorni e gli orari di apertura, le indicazioni sull’uscita o sulla mappa del centro stesso ovvero contenenti l’indicazione generica delle tipologie di beni (informatica, telefonica, ecc.).

Cassa negativa

 

 

 

 

 

 

 

Sentenza Corte Cassazione     

15.11.2017, n. 27045                   

La cassa negativa rappresenta “una anomalia necessariamente indicativa di una contabilità inattendibile in quanto il saldo di cassa negativo può verificarsi solo se una parte dei denari entrati in cassa non sia stata registrata nella contabilità, quindi sottratta alla imposizione, ovvero vi siano stati errori di registrazione contabile nel conto della cassa, che è onere del contribuente allegare e dimostrare”.

La presenza della stessa, quindi, “fa necessariamente presumere, in via logica, l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo”.

Tasso interesse legale dall’1.1.2018

 

 

Decreto MEF 13.12.2017            

È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che aumenta dallo 0,1% allo 0,3%, a decorrere dall’1.1.2018, il tasso di interesse legale.

Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione dell’usufrutto vitalizio nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.

Comunicazioni redditi esteri

 

 

 

 

 

Provvedimento Agenzia Entrate

21.12.2017                                   

È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che prevede l’invio di una comunicazione ai contribuenti per i quali sono emerse possibili anomalie dichiarative per il 2016 per i redditi connessi ad attività detenute all’estero. I contribuenti interessati possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.


COMMENTI

le novità della finanziaria 2018

È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2018”, c.d. Finanziaria 2018, contenente le seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2018.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

È confermato che a seguito della modifica della Finanziaria 2015, l’aumento dell’aliquota IVA ridotta del 10% è “rivisto” prevedendo che la stessa passerà all11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020. Anche l’aumento dell’aliquota IVA del 22% è rivisto prevedendo che la stessa passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021.

L’intervento legislativo “completa” quanto contenuto nell’ambito del c.d. “Decreto collegato alla Finanziaria 2018”, e pertanto nel 2018 “non ci saranno aumenti delle aliquote dell’IVA”.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:

  • la proroga della detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017).

Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:

-   impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

-   schermature solari.

ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%.

In sede di approvazione la detrazione del 65% è stata estesa alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;

  • la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi di:

-   acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

-   acquisto e posa in opera di schermature solari;

-   acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione pari a € 30.000;

-   sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

 

La detrazione in esame è esclusa se l’efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto.

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65%, se l’efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e l’intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

La detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65% in caso di:

-   sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

-   acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Modificando il comma 2-septies dell’art. 14 in esame è ora disposto che la detrazione, così come dallo stesso prevista, può essere fruita oltre che dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, anche:

  • dagli Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di in house providing costituiti ed operanti al 31.12.2013. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

 

Con l’introduzione del nuovo comma 3-ter all’art. 14 in esame è altresì prevista l’emanazione di nuovi Decreti con i quali (ri)definire i requisiti tecnici / massimali di spesa per singola tipologia di intervento, nonché i controlli effettuabili da parte dell’ENEA.

Riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico

Con l’introduzione del nuovo comma 2-quater.1 al citato art. 14 è disposto che per le spese relative agli interventi sulle parti comuni condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente:

  • alla riduzione del rischio sismico;
  • alla riqualificazione energetica;

in alternativa alle rispettive detrazioni previste dal comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell’art. 16 è possibile fruire di una detrazione dell’80% - 85%, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un ammontare massimo di spesa pari a € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali.

Cessione del credito

Come noto la Finanziaria 2016 ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali, a favore dei c.d. “soggetti incapienti” ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e 5, lett. a), TUIR.

Successivamente:

  • la Finanziaria 2017 oltre a “confermare” tale possibilità fino al 31.12.2017 ha introdotto la possibilità di cessione del credito anche da parte deisoggetti capienti”, con riferimento agli interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali che, a decorrere dal 2017, consentono di fruire della detrazione nella maggior misura del 70% - 75%, ai sensi dell’art. 14, comma 2-quater, DL n. 63/2013;
  • con l’art. 4-bis, DL n. 50/2017, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante da parte dei “soggetti incapienti” è stata riconosciuta:

-     fino al 31.12.2021;

-     anche con riferimento agli interventi di cui al comma 2-quater, ossia per i quali, a decorrere dal 2017, spetta la detrazione nella maggior misura del 70% - 75%;

-     oltre che a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili, anche a favore di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”.

Ora, con i nn. 5) e 8) della lett. a) in esame il Legislatore dispone che la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante può essere effettuata sia dai soggetti capienti che dai soggetti incapientiper tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica.

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS

È confermata la proroga per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017) della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR:

  • nella misura del 50% (anziché del 36%);
  • su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 48.000).

Misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici

È confermato che la detrazione spettante con riferimento alle spese sostenute per interventi consistenti nell’adozione di misure antisismiche e nell’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, così come prevista dai commi da 1-bis a 1-sexies del citato art. 16 è fruibile anche da:

  • Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;
  • Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di in house providing costituiti ed operanti al 31.12.2013. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

BONUS mobili ed elettrodomestici

È confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

 

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2017.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l’ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

 

È previsto che anche in tali casi le informazioni relative agli interventi effettuati vanno trasmesse all’ENEA.

NUOVO “BONUS VERDE”

È confermata l’introduzione, per il 2018, della nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

  • sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione:

  • spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
  • spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati;
  • è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
  • va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.

cedolare secca canoni concordati

Come noto, l’art. 9, comma 1, DL n. 47/2014 prevede, per il quadriennio 2014 – 2017, l’applicazione della cedolare secca con l’aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato, ossia stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8, Legge n. 431/98, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), DL n. 551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Ora è confermato che detta aliquota ridotta del 10% è applicabile per gli anni dal 2014 al 2019.

ESTENSIONE BONUS “RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI”

In sede di approvazione il credito d’imposta c.d. “riqualificazione alberghi” è stato esteso agli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e l’acquisizione di attrezzature / apparecchiature per lo svolgimento dell’attività termale.

VALORE BENI SIGNIFICATIVI

In sede di approvazione è stata introdotta una norma interpretativa dell’art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99 ai sensi della quale:

  • agli interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%;
  • nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione:

-     siano utilizzati i c.d. beni significativi” individuati dal DM 29.12.99;

-     il valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione;

l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.

In base alla nuova disposizione:

  • l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale”;
  • come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”.

È inoltre disposto che:

  • la fattura emessa dal prestatore deve indicare oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo … che sono forniti nell’ambito dell’intervento”;
  • sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017;
  • non è previsto il rimborso dell’IVA applicata sulle operazioni effettuate.

PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO”

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).

 

Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico. Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

PROROGA “IPER AMMORTAMENTO”

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo del 150%.

Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il costo è aumentato del 40%.

In sede di approvazione è stata ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili di cui alla citata Tabella B con l’aggiunta delle seguenti voci:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

  • possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B;
  • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

 

Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

CREDITO D’IMPOSTA “FORMAZIONE”

È confermato che alle imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 spetta un credito d’imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti (allegato A alla Finanziaria 2018):

  1. vendita e marketing;
  2. informatica;
  3. tecniche e tecnologie di produzione.

È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall’impresa per conformarsi:

  • alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell’ambiente;
  • ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

 

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali.

Il nuovo credito d’imposta:

  • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese;
  • non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000;
  • è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti.

 

Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio “revisionato” sono esenti dai predetti obblighi.

NUOVO BONUS “CREATIVITà

In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo bonus creatività”, consistente in un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per sviluppo / produzione / promozione di prodotti e servizi culturali / creativi.

Possono beneficiare della nuova agevolazione le imprese culturali e creative” ossia le imprese / soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia / Stato UE / SEE con oggetto sociale (esclusivo / prevalente) l’ideazione / creazione / produzione / sviluppo / diffusione conservazione / ricerca / valorizzazione / gestione di prodotti culturali. Questi ultimi devono intendersi come beni / servizi / opere dell’ingegno inerenti alla letteratura / musica / arti figurative / arti applicate / spettacolo dal vivo / cinematografia / audiovisivo / archivi / biblioteche / musei, nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.

Le imprese culturali e creative possono accedere al predetto credito d’imposta nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Merita evidenziare che il nuovo credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

In sede di approvazione è stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.

Il nuovo credito d’imposta:

  • è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 20.000;
  • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese;
  • non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  • è utilizzabile dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

DEDUCIBILITà IRAP LAVORATORI STAGIONALI

In sede di approvazione è riconosciuta per il 2018, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc., esclusi gli enti non commerciali) la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, “a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”.

“BONUS 80 EURO”

Il c.d. “Bonus 80 Euro” è rivisto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo, come di seguito.

Reddito complessivo

Credito spettante

Non superiore a € 24.600

€ 960

Superiore a € 24.600 ma non a € 26.600

   € 960 X

26.600 – reddito complessivo

               2.000

Superiore a € 26.600

0

REDDITO FIGLI A CARICO DI ETà NON SUPERIORE A 24 ANNI

In sede di approvazione è innalzato a € 4.000 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite di reddito decorre dall’1.1.2019.

BONUS “LIBRERIE”

In sede di approvazione è stato introdotto a decorrere dal 2018, a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice “47.61” (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati) o “47.79.1” (commercio al dettaglio di libri di seconda mano), un credito d’imposta “parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione” / altre spese individuate dal MIBACT, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.

Il nuovo credito d’imposta:

  • è stabilito nella misura massima di € 20.000 per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite / € 10.000 per gli altri esercenti;
  • è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis;
    • non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
    • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
    • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE

È confermata la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro nella forma di società di persone / capitali.

Il relativo statuto deve riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi:

  • denominazione / ragione sociale contenente la dicitura di “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
  • nell’oggetto / scopo sociale lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
  • divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società / associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;

A favore dei soggetti in esame, qualora riconosciuti dal CONI, l’IRES è ridotta alla metà (12%), nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.

In sede di approvazione, con l’aggiunta del n. 123-quater, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è prevista l’applicazione, a decorrere dall’1.1.2018, dell’aliquota IVA ridotta del 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

In sede di approvazione con la modifica della lett. d) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, c.d. “Jobs Act”, sono ora escluse dalla riconduzione alla subordinazione, oltre alle prestazioni ai fini istituzionali rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche le prestazioni rese, ai predetti fini, a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative.

È inoltre stabilito che le prestazioni di cui alla citata lett. d), individuate dal CONI ex art. 5, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 242/99, “costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.

È altresì rivisto il trattamento fiscale applicabile ai compensi derivanti dai contratti di co.co.co. prevedendo che quelli stipulati da:

  • associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR;
  • società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi di lavoro dipendente assimilato ex art. 50, TUIR.

Inoltre, a decorrere dall’1.1.2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS.

Fino al 2022 la contribuzione al citato Fondo è dovuta nel limite del 50% del compenso spettante al collaboratore. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

È confermato l’aumento da € 7.500 a € 10.000 della soglia entro la quale i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

RIFINANZIAMENTO BONUS STRUMENTI MUSICALI

In sede di approvazione è riproposto anche per il 2018 il contributo:

  • pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500;
  • per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

DETRAZIONE STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO DSA

In sede di approvazione, con l’aggiunta della nuova lett. e-ter) al comma 1 dell’art. 15, TUIR, è prevista l’introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, a decorrere dal 2018, anche nell’interesse dei soggetti a carico, in favore di minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato”.

DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI

È confermata l’introduzione della nuova lett. f-bis) al comma 1 dell’art. 15, TUIR, che riconosce la detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.

La disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall’1.1.2018.

ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

In sede di approvazione è previsto che, ai sensi del nuovo comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall’1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti. Una copia della fattura elettronica / in formato analogico è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore.

Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica / in formato analogico della fattura.

 

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi / forfetari.

Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall’1.7.2018 relativamente alle:

  • ·cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • ·prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende “l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.

In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Al fine di evitare la sanzione di cui al comma 8 del citato art. 6, l’acquirente / committente può regolarizzare la violazione inviando l’autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche relative a operazioni intercorrenti tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti.

 

Contestualmente dall’1.1.2019 è abrogato l’invio dello spesometro.

Operazioni da / verso soggetti non stabiliti in Italia

Con l’aggiunta del nuovo comma 3-bis al citato art. 1, è previsto che i soggetti passivi residenti / stabiliti / identificati in Italia trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate (entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura) i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica.

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

Obblighi di conservazione

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale “si intendono soddisfatti” per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi / modalità di applicazione della disposizione in esame.

Cessioni di benzina / gasolio

Con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dall’1.7.2018 è previsto l’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

È demandata all’Agenzia la definizione delle informazioni oggetto dell’invio, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica, nonché la possibilità di definire modalità e termini graduali della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, considerando il grado di automazione dei distributori di carburante.

Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

Per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati / ricevuti relativi ad operazioni di importo superiore a € 500 il termine per l’accertamento ex artt. 57, comma 1, DPR n. 633/72 e 43, comma 1, DPR n. 600/73, è ridotto di 2 anni.

La riduzione non è applicabile ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 salvo che abbiano esercitato l’opzione per la memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Semplificazioni amministrative e contabili

Ai lavoratori autonomi / imprese in contabilità semplificata e ai soggetti che hanno optato per la memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, l’Agenzia mette a disposizione:

  • ·gli elementi informativi necessari ai fini della predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA;
  • ·una bozza di dichiarazione annuale IVA / dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
  • ·le bozze dei modd. F24 di versamento delle imposte dovute.

A favore dei soggetti che si avvalgono dei predetti elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non sussiste l’obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse / acquisti.

Corrispettivi grande distribuzione

Con la modifica dell’art. 7, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, già esercitata nel 2016, resta valida fino al 31.12.2018.

MODALITà DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

In sede di approvazione è previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

 

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando 1 dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro:

  • instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
  • rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE

In sede di approvazione, a seguito dell’abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica.

Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR e l’integrazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità dell’IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.7.2018.

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di credito. L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione.

DIFFERIMENTO DEGLI ISA AL 2018

In sede di approvazione è previsto il differimento al 2018 dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) disciplinati dall’art. 9-bis, DL n. 50/2017.

NUOVO CALENDARIO ADEMPIMENTI FISCALI

In sede di approvazione è stato rivisto il calendario degli adempimenti fiscali (dichiarativi / comunicativi). In particolare, dal 2018:

  • per il mod. 730, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al 23.7. In caso di presentazione diretta al sostituto d’imposta la scadenza rimane fissata al 7.7.

Gli adempimenti in capo ai professionisti abilitati / CAF sono così “scalettati”:

-  29.6 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.6;

-  7.7 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.6 al 30.6;

-  23.7 per le dichiarazioni presentate dall’1.7 al 23.7;

  • per il mod. REDDITI / IRAP e il mod. 770 il termine di presentazione è fissato al 31.10.

Il differimento del termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP è applicabile “per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78”, ossia fintanto che è in vigore la comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute;

  • le CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10);
  • ·l’invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre / 1° semestre (in caso di scelta dell’invio con cadenza semestrale) è fissato al 30.9.

ERRATA APPLICAZIONE IVA

In sede di approvazione, a seguito dell’integrazione dell’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97, è previsto che in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente / prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione in capo all’acquirente / committente, è applicabile la sanzione da € 250 a € 10.000. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia stato effettuato in un contesto di frode fiscale.

PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È confermata la modifica dell’art. 48-bis, comma 1, DPR n. 602/73, per effetto della quale dall’1.3.2018 le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 (in precedenza € 10.000) devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

In caso di inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30), il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito.

SOSPENSIONE MOD. F24

È confermato, con l’aggiunta del comma 49-ter all’art. 37, DL n. 223/2006, che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. È inoltre previsto che:

  • ·se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
  • ·diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.

Dalla Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2018 è possibile desumere che, a titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

  • ·l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
  • ·la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
  • ·i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

In sede di approvazione è riproposta, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • ·al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.

TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI

Capital gains

È confermato, con la modifica dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97, che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.

Viene inoltre eliminata, con la modifica del comma 3 del citato art. 5, la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate / non qualificate.

Analogamente sono modificati gli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato / gestito.

Con l’abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 5 dell’art. 68, TUIR le plusvalenze derivanti da partecipazioni sia qualificate che non qualificate sono “sommate” alle relative minusvalenze. Di conseguenza è possibile compensare le plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

Dividendi e utili associati in partecipazione

È confermata la modifica dell’art. 27, comma 1, DPR n. 600/73, per effetto della quale ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (oltre che non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell’apporto, ossia sia a contratti “non qualificati” che “qualificati”.

Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l’associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano “qualificati” / “non qualificati” (in precedenza solamente non qualificati).

In presenza di un associante in contabilità semplificata, in base al nuovo comma 2 del citato art. 47, gli utili concorrono a formare il reddito dell’associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l’apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all’art. 110, TUIR.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall’1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall’1.1.2019.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

WEB TAX

In sede di approvazione è stata introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, c.d. “Web tax”, applicabile alle prestazioni rese nei confronti di:

  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia;
  • soggetti residenti sostituti d'imposta di cui all’art. 23, comma 1, DPR n. 600/73, diversi dai contribuenti minimi / forfetari.

Per servizi effettuati tramite mezzi elettronici si intendono “quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione”.

È demandata al MEF l’emanazione di un apposito Decreto, entro il 30.4.2018, contenente l’individuazione delle predette prestazioni di servizi. La nuova imposta, pari al 3%:

  • va applicata all’ammontare del corrispettivo dovuto per la singola transazione al netto IVA ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;
  • si applica nei confronti del prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare più di 3.000 transazioni;
  • è prelevata all’atto del pagamento del corrispettivo da parte del committente, con obbligo di rivalsa nei confronti del prestatore, salvo il caso in cui quest’ultimo indichi in fattura / altro documento da inviare con la fattura di non superare il predetto limite di 3.000 transazioni;
  • va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo.

La “Web tax” è applicabile (verosimilmente) a decorrere dall’1.1.2019 (1.1 dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del predetto Decreto attuativo).

DIFFERIMENTO IRI

È confermato il differimento al 2018 dell’applicazione dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI).

DETRAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

Come noto, il c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, ha rivisto le condizioni per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitarifuori sede”.

La Finanziaria 2018, confermando nella sostanza le modifiche apportate dal “Collegato alla Finanziaria 2018” e ferme restando le altre condizioni, con riferimento al luogo di ubicazione dell’Università rispetto alla residenza dello studente, soltanto per il 2017 e il 2018, prevede che la detrazione in esame è riconosciuta a favore degli studenti:

  • iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza (non montano / non in una zona disagiata);
  • residenti in una zona montana ovvero disagiata e iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 50 km da quello di residenza;

a prescindere, in tutti i casi, dal fatto che residenza ed Università siano nella stessa Provincia o in Province diverse.

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

È confermata, con l’aggiunta della nuova lett. i-decies) al comma 1 dell’art. 15, TUIR, l’introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.

Con l’aggiunta della nuova lett. d-bis) al comma 2 dell’art. 51, TUIR è previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

“le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari [a carico]”.

(RI)FINANZIAMENTO SABATINI-TER

È confermato il riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell’agevolazione c.d. Sabatini–ter” di cui all’art. 2, DL n. 69/2013, consistente in un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Di conseguenza il termine per l’acquisto dei suddetti beni è prorogato “fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili”.

Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle micro, piccole / medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento / pesatura dei rifiuti.

PROVENTI DA PRESTITI “PEAR TO PEAR”

In sede di approvazione per effetto dell’introduzione nell’art. 44, comma 1, TUIR, della nuova lett. d-bis), sono ora considerati redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (c.d. “piattaforme di Peer to Peer Lending”) gestite da società iscritte all’Albo degli intermediari finanziari / istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia di cui, rispettivamente, agli artt. 106 e 114, TUB.

I predetti “gestori”, sui redditi corrisposti a persone fisiche, devono operare una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26%.

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE

In sede di approvazione, con l’intento di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dall’1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi / contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile.

Ai fini del beneficio il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:

  • non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, l’esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);
  • non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all’esonero).

Merita evidenziare che nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero in esame, venga assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro privato, il beneficio spetta per il periodo residuo utile alla piena fruizione, non rilevando l’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

L’esonero si applica:

  • per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo pari a € 3.000 su base annua, anche in caso di prosecuzione, successiva al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione;
  • anche in caso di conversione, successiva all’1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

È inoltre previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi / contributi INAIL, a favore dei datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:

  • attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ex art. 1, comma 33, Legge n. 107/2015, ovvero al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ex D.Lgs. n. 226/2005, ovvero al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi ex DPCM 25.1.2008, ovvero al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
  • un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L’esonero in esame:

  • non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico / di apprendistato;
  • non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni.

AGEVOLAZIONI SETTORE AGRICOLO

In sede di approvazione, con l’intento di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, è riproposto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero (per un periodo massimo di 36 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS, a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, iscritti nella previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2018. L’esonero:

  • decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%;
  • non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento;
  • è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 in materia di aiuti de minimis.

È altresì previsto, al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale, per il triennio 2018-2020, a favore dei giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, non titolari del diritto di proprietà / diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all’art. 2135, C.c. / coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati, un contratto di affiancamento, l’accesso prioritario alle agevolazioni di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 185/2000 (mutui agevolati per gli investimenti).

È infine previsto che:

  • l’affiancamento non può avere durata superiore a 3 anni e comporta la ripartizione degli utili tra il giovane e l’imprenditore agricolo, “in percentuali comprese tra il 30 e il 50 per cento a favore del giovane imprenditore”;
  • nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato ad un IAP ex art. 1, D.Lgs. n. 99/2004.

CESSIONI GRATUITE PRODOTTI FARMACEUTICI

In sede di approvazione sono stati ricompresi i medicinali tra i prodotti oggetto della Legge n. 166/2016 concernente “la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.

Di conseguenza alla citata Legge n. 166/2016 sono state aggiunte le definizioni relative a:

  • medicinali destinati alla donazione;
  • soggetti destinatari del farmaco;
  • articoli di medicazione;
  • altri prodotti che saranno individuati con specifico DM.

In base alle nuove disposizioni la presunzione di cessione onerosa di cui all’art. 1, DPR n. 441/97, non opera per le:

  • eccedenze alimentari;
  • medicinali destinati alla donazione;
  • articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale “non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie”;
  • prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presìdi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancellaria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;
  • altri prodotti individuati con DM;

nel caso in cui la distruzione si realizzi con la cessione gratuita agli enti di cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 2, ossia Enti pubblici e enti privati senza scopo di lucro.

È altresì previsto che i predetti beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa” ex art. 85, comma 2, TUIR.

Quanto sopra trova applicazione a condizione che:

  • per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto / documento equipollente;
  • il donatore trasmetta all’Amministrazione finanziaria e alla GdF, in via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese (entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni). Sono escluse dalla comunicazione le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché le cessioni che singolarmente considerate, non superano € 15.000;
  • l’ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, contenente gli estremi dei documenti di trasporto / documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad utilizzare i beni stessi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall’ente donatario si considerano effettuate, ai fini IVA / IRPEF / IRAP nell’esercizio di un’attività commerciale.

PRESTITI SOCIALI COOPERATIVE

Con riguardo alle somme versate dai soci a titolo di prestito sociale è previsto che:

  • sussiste l’obbligo di impiego in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale”;
  • non è applicabile l’art. 2467, C.c., ossia la postergazione del rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) definirà i limiti della raccolta del prestito sociale e le relative forme di garanzia prevedendo:

  • che l’ammontare complessivo del prestito non possa eccedere, “a regime”, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato;
  • un periodo transitorio, al fine di consentire “il graduale adeguamento a tale limite”, durante il quale il rispetto del predetto limite costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all’ammontare risultante dall’ultimo bilancio approvato all’1.1.2018;
  • qualora l’indebitamento nei confronti dei soci ecceda € 300.000 e sia superiore al patrimonio netto della società, i prestiti sociali siano coperti fino al 30% da garanzie reali / personali rilasciate da soggetti vigilati ovvero con la costituzione di un patrimonio separato ovvero con l’adesione della cooperativa ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito.

Inoltre, al fine di tutelare i soci / creditori / terzi, saranno definiti i maggiori obblighi informativi / di pubblicità per le cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente detto limite.

BONUS BEBÈ

In sede di approvazione è previsto il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2018, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano nel 2018 erogazioni liberali per interventi di restauro / ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari. Il nuovo credito d’imposta nel limite del 3‰ dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a € 40.000:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo;
  • non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Il beneficiario dell’erogazione deve comunicare “immediatamente” all’Ufficio per lo Sport l’importo di quanto ricevuto e la relativa destinazione. Entro il 30.6 di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori va altresì comunicato lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

CONTRIBUTO ENPAF FARMACIE

In sede di approvazione è stato introdotto a carico delle società di capitali / cooperative a responsabilità limitata / società di persone titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, l’obbligo di versare all’ENPAF un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo al netto IVA.

Il contributo va versato annualmente entro il 30.9 dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.

CONTRIBUTO ENPAM SOCIETà ODONTOIATRICHE

In sede di approvazione è stato introdotto, a carico delle società operanti nel settore odontoiatrico di cui all’art. 1, comma 153, Legge n. 124/2017 l’obbligo di versare alla gestione Quota B dell’ENPAM un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo, entro il 30.9 dell’anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio.

SOCIETà TRA AVVOCATI

In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo comma 6-bis all’art. 4-bis, Legge n. 247/2012 in base al quale le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute:

  • a prevedere e inserire nella denominazione sociale l’indicazione “società tra avvocati”;
  • ad applicare il contributo integrativo di cui all’art. 11, Legge n. 576/80 ai corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA e riversarlo annualmente alla Cassa di previdenza e assistenza forense.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI / SUINI

È confermata anche per il triennio 2018-2020, nella stessa misura prevista per il 2017, la percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini.

In particolare la percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore rispettivamente al 7,7% e all’8%.

MISURE A FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI DAL SISMA

Agevolazioni ZFU “Lombardia”

È confermata la proroga al 31.12.2019 delle agevolazioni riconosciute dai commi da 445 a 453, Finanziaria 2016 alle imprese aventi sede principale / unità locale nella ZFULombardia” colpite dal sisma del 20 e 29.5.2012. A favore dei predetti soggetti è prevista:

  • l’esenzione IRPEF / IRES del reddito derivante dall’attività svolta nella ZFU fino a concorrenza di € 100.000 per ciascun periodo d’imposta;
  • l’esenzione IRAP del valore della produzione derivante dall’attività svolta nella ZFU fino a € 300.000 per ciascun periodo d’imposta;
  • l’esenzione IMU per gli immobili siti nella ZFU posseduti ed utilizzati per l’esercizio dell’attività.

IMU fabbricati zone colpite dal sisma del 20 / 29.5.2012

È confermata la proroga dal 31.12.2017 al 31.12.2018 dell’agevolazione riservata ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 / 29.5.2012 (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto).

La proroga interessa quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8, DL n. 74/2012, in base al quale i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.11.2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti da IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31.12.2018.

Proroga sospensione / rateizzazione versamenti sisma centro Italia

È confermata, a favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dal terremoto dal 24.8.2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), diversi dai titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo / esercenti attività agricole, l’ulteriore proroga al 31.5.2018 (in precedenza 16.2.2018) della ripresa dei versamenti tributari sospesi, anche mediante rateizzazione, decorrente dal 31.5.2018, fino ad un massimo di 24 (in precedenza 9) rate mensili di pari importo.

In sede di approvazione è stata prorogata al 2018 (in precedenza 2017) la previsione in base alla quale i redditi dei fabbricati, ubicati nelle suddette Regioni, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.6.2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF / IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.

AMPLIAMENTO ZFU “SISMA CENTRO ITALIA”

In sede di approvazione le agevolazioni previste dall’art. 46, DL n. 50/2017, relative alla c.d. ZFU “Sisma Centro Italia”, sono state estese ai soggetti con sede principale / unità locale nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all’Allegato 2 del DL n. 189/2016, che hanno subito nel periodo dall’1.11.2016 al 28.2.2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo 1.11.2015 – 28.2.2016. Inoltre, le agevolazioni in tema di contributi previdenziali / assistenziali (esclusi i premi INAIL) sono riconosciute anche alle ditte individuali / imprese familiari che hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo 1.9.2016 – 31.12.2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015.

CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLII MINERALI

È confermato che, a decorrere dall’1.2.2018, l’immissione in consumo / estrazione di benzina / gasolio utilizzabili come carburanti per motori introdotti in un deposito fiscale / di un destinatario registrato, è subordinata al versamento dell’IVA tramite mod. F24 senza possibilità di compensazione. I riferimenti del versamento vanno indicati nel documento di accompagnamento.

Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore del deposito procede all’immissione in consumo / estrazione dei prodotti.

Al fine di immettere in consumo / estrarre i prodotti, la ricevuta di versamento deve essere consegnata in originale al gestore del deposito. In mancanza di tale ricevuta, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell’IVA non versata.

Le cessioni dei prodotti in esame che intervengono durante la custodia nel deposito fiscale / di un destinatario registrato sono effettuate senza pagamento dell’IVA.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche per i depositi fiscali utilizzati come depositi IVA ex art. 50-bis, DL n. 331/93, ad eccezione dell’ipotesi in cui l’immissione in consumo sia effettuata per conto di un soggetto:

  • avente i requisiti di affidabilità indicati dal MEF con apposito Decreto;
  • che presti idonea garanzia nei termini e con le modalità stabiliti dal predetto Decreto.

Quanto sopra non trova applicazione ai prodotti in esame:

  • di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo / estratti;
  • immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori di cui all’art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 504/95 ed i requisiti di affidabilità di cui al predetto DM;
  • immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti la citata (idonea) garanzia.

CANONE RAI 2018

In sede di approvazione è estesa al 2018 la riduzione a € 90 del canone di abbonamento RAI per uso privato.

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