Donazione fabbricato e successiva cessione
Sentenza Corte Cassazione 26.7.2017, n. 18487 |
La donazione di un immobile e la successiva vendita (nel caso di specie, il mese successivo) da parte del donatario ad un prezzo pari al valore indicato nell’atto di donazione configura un’ipotesi di simulazione relativa, con la conseguenza che tale operazione è contestabile dall’Ufficio. Infatti “il carattere reale, e non simulato, dell’operazione di vendita e l’effettiva percezione del prezzo da parte dei venditori-donatari, non sono sufficienti ad escludere lo scopo elusivo dell’intera operazione negoziale posta in essere, nella sequenza donazione-vendita”. |
Fattura generica e detrazione
Ordinanza Corte Cassazione 6.10.2017, n. 23384 |
Il diritto alla detrazione dell’IVA non sussiste qualora la descrizione contenuta nella fattura relativamente ai beni / servizi ceduti / resi risulti “generica” e non siano forniti ulteriori elementi “anche integrativi e succedanei” rispetto alla stessa che consentano di evidenziare entità, natura e data della cessione / prestazione. |
Cassa negativa Sentenza Corte Cassazione 25.10.2017, n. 25289 |
Il conto cassa che presenta un saldo negativo “per qualche anno” (nel caso di specie, per 3 anni), legittima, da solo, l’accertamento per ricavi “in nero”. Grava sul contribuente fornire la prova contraria. |
Affitto d’azienda e società di comodo
Sentenza Corte Cassazione 13.11.2017, n. 26728 |
L’affitto d’azienda non è una condizione sufficiente ai fini della disapplicazione della disciplina delle società di comodo. È, infatti, necessario dimostrare la sussistenza delle cause “oggettive e straordinarie” di cui all’art. 30, Legge n. 724/94 per giustificare il minor reddito dichiarato. |
Aliquota variabile TARI utenze domestiche
Circolare MEF 20.11.2017, n. 1/DF |
Per la determinazione della quota variabile della TARI delle utenze domestiche, il Comune / Gestore del servizio rifiuti deve considerare l’intera superficie dell’immobile, composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze, con conseguente applicazione della stessa “una sola volta”. Nel caso in cui la quota variabile sia stata computata più volte, ossia applicata sia all’abitazione che alle relative pertinenze, il contribuente può richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza. |
Maxi ammortamento beni inferiori a € 516,46
Risoluzione Agenzia Entrate 24.11.2017, n. 145/E |
In presenza di beni di costo unitario non superiore a € 516,46 per i quali l’impresa può beneficiare del maxi ammortamento, non dedotti integralmente nell’esercizio ma in base alle rispettive quote di ammortamento, la maggiorazione del 40% spettante non può essere fruita integralmente nell’esercizio di sostenimento bensì in base ai relativi coefficienti di ammortamento. |
COMMENTI L’acconto iva 2017 |
Entro il prossimo 27.12.2017 scade il termine di versamento dell’acconto IVA 2017. Per la determinazione dell’importo da versare è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi.
DETERMINAZIONE ACCONTO IVA 2017 |
1. METODO STORICO |
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2. METODO PREVISIONALE |
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3. METODO EFFETTIVO |
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1. METODO STORICO
Il metodo in esame prevede che l'acconto è pari all'88% della base di riferimento (saldo a debito) individuata secondo la periodicità di liquidazione adottata.
Periodicità di liquidazione |
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Base di riferimento |
Mod. IVA 2017 |
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Mensile |
Saldo a debito liquidazione dicembre 2016 |
VH12 |
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Mensile “posticipato” |
Saldo a debito liquidazione dicembre 2016 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2016 |
VH12 |
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Trimestrale speciale (autotrasportatore, distributore di carburante) |
Saldo a debito liquidazione quarto trimestre 2016 |
VH12 |
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Trimestrale |
Saldo a debito della dichiarazione relativa al 2016 (saldo + acconto)
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VL38 – VL36 + VH13 |
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Trimestrale |
Saldo a debito senza considerare il maggior acconto 2016 corrispondente a quanto effettivamente dovuto per il 2016 (differenza acconto versato e credito IVA annuale) |
VH13 – VL33 |
Variazione della periodicità di liquidazione
Per i contribuenti che nel 2017 hanno adottato una diversa periodicità delle liquidazioni IVA rispetto al 2016 l’acconto IVA va determinato applicando le seguenti specifiche disposizioni.
Contribuente mensile 2017 ex trimestrale 2016 |
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L’acconto va commisurato ad 1/3 del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2016 (saldo + acconto) |
Mod. IVA 2017 |
(VL38 – VL36 + VH13) : 3 |
Contribuente trimestrale 2017 ex mensile 2016 |
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L’acconto va commisurato alla somma dei saldi delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre 2016 |
Mod. IVA 2017 |
VH10 + VH11 + VH12 |
Rivenditori veicoli provenienza UE
Come noto, i rivenditori di autoveicoli di provenienza UE sono tenuti al versamento dell’IVA relativa alla prima cessione interna, al fine di procedere all’immatricolazione dell’autoveicolo.
Nell’ambito del mod. IVA 2017 tali soggetti hanno evidenziato:
- a rigo VH31 i versamenti effettuati nel mese di dicembre 2016;
- a rigo VH12, nella colonna “debiti”, il saldo a debito della liquidazione del mese di dicembre 2016 al netto dei suddetti versamenti.
Per i soggetti in esame la base di riferimento dell’acconto IVA 2017 è quindi determinata considerando il saldo della liquidazione di dicembre 2016 al lordo di quanto versato con il mod. F24 “Versamenti con elementi identificativi”, ossia la somma di rigo VH12 e rigo VH31.
Adeguamento studi di settore / parametri
L’adeguamento agli studi di settore / parametri per il 2016 non influenza il calcolo dell’acconto IVA 2017 (l’adeguamento è stato infatti effettuato “fuori dichiarazione”).
Contabilità separata
Contabilità separata per opzione |
Le liquidazioni periodiche IVA sono cumulative per tutte le attività, con riferimento ad un unico volume d’affari. |
Contabilità separata per obbligo |
In presenza di diverse periodicità di liquidazione l’acconto va commisurato all’importo dovuto in sede di:
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Soggetti ex minimi / forfetari
Il soggetto (ex minimo / forfetario) che dal 2017 ha adottato il regime IVA ordinario con effettuazione delle liquidazioni IVA mensili / trimestrali, non avendo una base di riferimento per il 2016, non è tenuto al versamento dell’acconto IVA 2017.
Operazioni straordinarie
Come specificato nelle istruzioni al mod. IVA 2017, in presenza di operazioni straordinarie / altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento d’azienda in società, donazione d’azienda, successione ereditaria, scioglimento società di persone con proseguimento dell’attività sotto forma di ditta individuale, ecc.) si verifica, in linea generale, una continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione.
Tenendo presente tale principio si ritiene che il soggetto che “nasce” dalle predette operazioni straordinarie (società conferitaria, erede/i che continuano l’attività del de cuius, donatario dell’azienda, socio di società di persone sciolta per il venir meno della pluralità dei soci che prosegue l’attività in forma individuale, ecc.) debba versare l’acconto IVA 2017 sulla base della situazione esistente nel 2016 in capo al soggetto “dante causa”.
È comunque possibile utilizzare anche uno dei metodi di calcolo successivamente esaminati.
2. METODO PREVISIONALE
Il contribuente può, in ogni caso, commisurare l'acconto al “dato previsionale” del 2017 anziché al “dato storico” del 2016. Utilizzando tale metodo è opportuno verificare che l'acconto versato per il 2017 non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2017 (mod. IVA 2018).
3. METODO EFFETTIVO
L’utilizzo del metodo in esame consente di determinare l’ammontare “effettivo” dell'acconto IVA dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72, e non soltanto di quelle fatturate e registrate, come di seguito schematizzato.
IVA relativa alle annotazioni effettuate nel registro delle fatture emesse e corrispettivi, al netto dell'IVA a credito risultante dal registro degli acquisti (compresa quella relativa alle operazioni assoggettate a reverse charge, ad esempio, acquisti di beni intraUE), tenendo conto della relativa periodicità di liquidazione. In particolare, il contribuente:
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IVA a debito relativa alle operazioni effettuate fino al 20.12 se non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di fatturazione / registrazione. A tal fine dovranno essere considerate:
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Riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre o terzo trimestre). |
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Contribuenti mensili posticipati
Tali soggetti possono determinare l'acconto in misura pari a 2/3 dell'IVA dovuta sulla base delle operazioni del mese di novembre che daranno luogo alla liquidazione di dicembre 2017.
Autotrasportatori
Gli autotrasportatori che annotano le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione e per il calcolo dell’acconto utilizzano il metodo effettivo, devono considerare, per la determinazione dell’IVA a debito le fatture emesse nel terzo trimestre 2017 annotate nel periodo 1.10 – 20.12, nonché quelle emesse in tale periodo anche se registrate nel primo trimestre 2018.
Per tali soggetti è consigliato applicare il metodo previsionale, in quanto è possibile determinare con certezza l'IVA dovuta per il quarto trimestre 2017.
Liquidazione IVA “per cassa
Per i contribuenti che adottano la liquidazione “IVA per cassa”:
- l’IVA a debito relativa alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate diviene esigibile nel momento di pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diviene comunque esigibile decorso 1 anno dall’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72, a meno che l’acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.);
- l’IVA a credito relativa agli acquisti è detraibile nel momento di pagamento dei relativi corrispettivi e comunque decorso 1 anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi del citato art. 6.
Ai fini della determinazione dell’acconto IVA, i soggetti che utilizzano il regime in esame devono applicare le regole ordinarie sopra esaminate.
In particolare l’applicazione del metodo effettivo consente di non tener conto dell’IVA relativa alle operazioni attive non incassate effettuate nel periodo 1.12 – 20.12.2017 o 1.10 – 20.12.2017, ferma restando l’impossibilità di considerare l’IVA relativa alle operazioni passive annotate nel medesimo periodo ma non ancora pagate.
PA / SOCIETà SOGGETTE A SPLIT PAYMENT
A carico dei soggetti identificati ai fini IVA tenuti all’applicazione dello split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 è prevista una specifica modalità di determinazione dell’acconto IVA.
Le Pubbliche amministrazioni / Società soggette all’applicazione dello split payment, di cui al comma 01 del citato art. 5, devono determinare l’acconto utilizzando uno dei metodi a disposizione sopra esaminati (storico / previsionale / effettivo), tenendo conto dell’IVA versata all’Erario nell’ambito del predetto meccanismo (si ritiene che la citata disposizione debba essere riferita ai nuovi soggetti destinatari dello split payment a decorrere dall’1.7.2017).
In caso di applicazione del metodo storico:
- i soggetti che effettuano il versamento diretto dell’IVA dovuta da split payment, devono effettuare un ulteriore versamento di acconto determinato sulla base dell’IVA da split payment divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 / terzo trimestre 2017 (soggetto trimestrale);
- i soggetti che provvedono a computare l’IVA da split payment nell’ambito delle liquidazioni periodiche, devono determinare l’acconto in base al calcolo previsto per la categoria di appartenenza (mensile, trimestrale, ecc.) aggiungendo l’ammontare dell’IVA divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 / terzo trimestre 2017 (soggetto trimestrale).
Si rammenta che l’esigibilità dell’imposta derivante dalle operazioni in esame si manifesta al momento del pagamento del corrispettivo ovvero, in via opzionale, al momento del ricevimento della fattura / annotazione della fattura, nel caso in cui tali eventi si verifichino anteriormente al pagamento. |
ESCLUSIONI DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO
L’acconto IVA 2017 non è dovuto nei seguenti casi:
- base di riferimento a credito (storico 2016 / presunto 2017);
- importo dell’acconto dovuto inferiore a € 103,29;
- inizio attività nel corso del 2017;
- cessazione attività entro il 30.11.2017 (contribuente mensile);
- cessazione attività entro il 30.9.2017 (contribuente trimestrale);
- produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
- contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011);
- contribuenti forfetari (art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014);
- contribuenti usciti dal regime dei minimi / forfetari dall’1.1.2017 con applicazione del regime ordinario;
- soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91.
SCOMPUTO DELL'ACCONTO IVA 2017
Soggetto mensile |
Liquidazione di dicembre 2017 (16.1.2018) |
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Soggetto trimestrale speciale |
Liquidazione del quarto trimestre 2017 (16.2.2018) |
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Soggetto trimestrale |
Dichiarazione IVA relativa al 2017 (16.3.2018) |
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Soggetto con attività separate con liquidazioni IVA miste |
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MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento dell’acconto IVA va effettuato tramite il mod. F24, con le consuete modalità telematiche, utilizzando il codice tributo:
- “6013” (contribuente mensile)
- “6035” (contribuente trimestrale)
indicando quale periodo di riferimento “2017”.
Si rammenta che:
- per i soggetti trimestrali l’acconto IVA non va maggiorato degli interessi dell’1%;
- quanto dovuto può essere compensato con i crediti tributari / contributivi disponibili.
ANNOTAZIONE DELL’ACCONTO VERSATO
Al fine di “facilitare” il controllo in sede di un’eventuale successiva verifica, nonostante non sussista l’obbligo di riportare sui registri IVA le liquidazioni periodiche, è consigliato annotare:
- l’importo versato a titolo di acconto IVA, con i relativi estremi di versamento, nel registro delle fatture emesse / corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione;
- in caso di adozione del metodo effettivo, nel registro delle fatture emesse/corrispettivi la citata “liquidazione atipica” relativa alla determinazione dell’acconto, anche se a credito.
SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO
Al mancato / insufficiente versamento dell’acconto IVA è applicabile la sanzione del 30%. La violazione può essere regolarizzata tramite il ravvedimento operoso.
RILEVANZA PENALE OMESSO VERSAMENTO IVA
A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 l’importo dell’omesso versamento IVA risultante dalla dichiarazione annuale, con rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni), è stato aumentato a € 250.000 (il limite precedente era pari a € 50.000).
Il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo. Entro il 27.12.2017 è pertanto opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA 2017, relativo al 2016. Va tuttavia sottolineato che il predetto reato non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.
Come sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9.3.2017, n. 11417, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2015 (22.10.2015), il pagamento del debito tributario assume la medesima efficacia estintiva anche se avviene oltre il predetto limite temporale, sempreché prima del giudicato.
Con riferimento al reato in esame merita evidenziare che la Corte di Cassazione nella recente sentenza 29.8.2017, n. 39500 ha ribadito che la “crisi economica” non può essere addotta quale giustificazione della violazione (omesso versamento IVA).
Il caso trattato dai Giudici riguardava una srl per la quale la “perdita” di un importante cliente e le dimissioni di circa 40 dipendenti hanno generato una crisi di liquidità e, quindi, l’impossibilità di “onorare” il debito verso l’Erario.
La questione è comunque complessa. A tal fine è opportuno valutare la situazione del contribuente alla luce della corposa giurisprudenza disponibile sull’argomento (sentenze Corte di Cassazione 24.2.2017, n. 36054; 21.6.2016, n. 35629; 5.5.2015, n. 40766; 14.5.2014, n. 39880).