Premi assicurazione amministratori Sentenza CTR Veneto n. 1183/2/16 |
Sono deducibili dalla società, in quanto inerenti, i premi di assicurazione a copertura del rischio di pregiudizi patrimoniali derivanti dalla morte dell’amministratore. |
Imposta pubblicità e totem informativi Sentenza CTP Lodi 3.5.2017, n. 35/01/17 |
Non sono soggetti all’imposta di pubblicità i totem informativi posti all’interno di un centro commerciale, non essendo considerati quali mezzi pubblicitari. |
Nuova percentuale tassazione dividendi / plusvalenze
Decreto MEF 26.5.2017 |
È stato pubblicato sulla G.U. 11.7.2017, n. 160 il Decreto che fissa le nuove percentuali di tassazione dei dividendi e plusvalenze riferite a partecipazioni qualificate detenute in soggetti IRES, nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati, a seguito della riduzione dal 27,5% al 24% dell’aliquota IRES a decorrere dal 2017. |
Incasso a mezzo assegno
Sentenza Corte Cassazione 21.6.2017, n. 15439 |
Il compenso incassato dal professionista a mezzo assegno bancario e versato sul c/c bancario entro la fine dell’anno deve essere dichiarato in tale anno, ancorché sia stato reso disponibile, “come valuta”, nell’anno successivo. Tale ultimo momento, infatti, individua soltanto la decorrenza degli interessi e non anche la disponibilità della somma che è invece individuata al momento “della percezione del titolo di credito da parte del prenditore dell’assegno”. |
Erogazioni liberali
Risoluzione Agenzia Entrate 11.7.2017, n. 89/E |
Sono detraibili / deducibili ex artt. 15, 147 e 100, TUIR le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche / enti non commerciali / imprese a favore di una parrocchia per la realizzazione dei lavori di restauro / risanamento conservativo di immobili soggetti a regime vincolistico. |
Professionista in maternità
Sentenza Corte Cassazione 14.7.2017, n. 17463 |
Non è soggetta ad IRAP la professionista che, a seguito delle incombenze collegate alla necessità di accudire un figlio nel primo periodo di vita, richiede la collaborazione ad una collega per pratiche, adempimenti, cancelleria e attività di ricerca. |
Definizione agevolata liti pendenti
Provvedimento Agenzia Entrate 21.7.2017 |
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento attuativo dell’art. 11, DL n. 50/2017 che prevede la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. In particolare è stato approvato il modello utilizzabile al fine della domanda di definizione. |
ggg
COMMENTI le c.d. “locazioni brevi” |
Con la c.d. “Manovra correttiva” sono state introdotte specifiche disposizioni riguardanti le “locazioni brevi”.
Innanzitutto per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa.
Al fine di definire meglio tale concetto è previsto che il MEF potrà individuare i criteri in base ai quali l’attività di locazione in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, “avuto riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare”.
I contratti in esame possono essere stipulati:
- direttamente dal privato persona fisica;
- tramite soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare;
- tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.
I redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall’1.6.2017, in caso di opzione per la cedolare secca, sono assoggettati all’aliquota del 21%.
Quanto sopra è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi aventi le caratteristiche sopra illustrate.
Merita altresì evidenziare che sono stati introdotti specifici adempimenti a carico degli intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono detti portali telematici, prevedendo:
- l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati dei contratti di locazione breve entro il a quello a cui gli stessi si riferiscono;
- l’obbligo di operare una ritenuta alla fonte del 21% qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Infine è stato disposto che il soggetto che incassa i canoni / corrispettivi o interviene nel pagamento degli stessi è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno, nonché di ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
L’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento ha individuato le modalità con le quali i soggetti esercenti l’attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono i predetti portali telematici sono tenuti a:
- comunicare i dati relativi ai contratti in esame;
- versare la ritenuta del 21% operata.
Le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dall’1.6.2017. |
Comunicazione dei dati dei contratti
Come sopra evidenziato, entro il 30.6 dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto, sono tenuti alla trasmissione dei dati relativi ai contratti di locazione breve sia gli intermediari immobiliari che i gestori di portali telematici che intervengono nella conclusione del contratto.
Nel citato Provvedimento è specificato che:
- la comunicazione all’Agenzia deve contenere i seguenti dati:
nome / cognome / codice fiscale del locatore;
durata del contratto;
importo del corrispettivo lordo;
indirizzo dell’immobile.
Se il medesimo locatore stipula più contratti relativi allo stesso immobile, la comunicazione può essere effettuata anche in forma aggregata;
- l’invio dei dati va effettuato utilizzando i servizi che saranno messi a disposizione dall’Agenzia nel rispetto delle specifiche tecniche che la stessa provvederà ad emanare.
Effettuazione e versamento della ritenuta
Come sopra specificato, qualora l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico intervenga nel pagamento ovvero incassi i corrispettivi della locazione breve, lo stesso è tenuto ad operare la ritenuta alla fonte / a titolo di acconto del 21% all’atto del pagamento al beneficiario.
In merito preme evidenziare che la ritenuta operata è considerata a titolo d’acconto nel caso in cui il contribuente beneficiario non scelga di optare per la cedolare secca nel mod. 730 / REDDITI PF.
La ritenuta va versata tramite il mod. F4 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata.
A tal fine è stato istituito l’apposito codice tributo “1919”, da esporre nella Sezione “Erario”, con l’indicazione del mese / anno cui si riferisce la ritenuta (così, ad esempio, con riferimento alle ritenute operate a luglio da versare entro il 21.8 va riportato “0007” – “2017”).
L’effettuazione della ritenuta e il relativo versamento vanno certificati e dichiarati con la presentazione della Certificazione Unica / mod. 770. La presentazione della CU esonera i soggetti in esame dall’obbligo di invio all’Agenzia dei dati relativi agli stessi contratti. |