Agevolazione “prima casa” e donazione al coniuge
Sentenza CTP Milano 7.2.2017, n. 1134/35/17 |
Non si determina la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” qualora, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto, il coniuge cede all’altro il 50% della quota ad un prezzo simbolico, che non viene pagato. L’atto di cessione è, infatti, riqualificabile come donazione, avente lo scopo di ricongiungere la proprietà del bene in capo ad un unico soggetto, al fine di un futuro acquisto di un nuovo immobile. |
Studi di settore Sentenza Corte Cassazione 19.4.2017, n. 9932 |
È illegittimo l’accertamento basato sugli studi di settore che “attribuiscono” all’impresa una percentuale di ricarico eccessiva, ossia che non tiene conto, ad esempio, dell’elevata concorrenza presente nella zona in cui viene esercitata l’attività. |
Aliquota piante aromatiche
Risoluzione Agenzia Entrate 3.5.2017, n. 56/E |
L’aliquota IVA ridotta del 5% è applicabile “solo ed esclusivamente per le cessioni dei prodotti tassativamente e specificamente” riportati nel n. 1-bis), Tab. A/II-bis, DPR n. 633/72. Pertanto in presenza di confezioni che contengono un misto di prodotti diversi è applicabile l’aliquota IVA: - del 5% se il misto è composto esclusivamente dai citati prodotti; - del 22% se la confezione contiene, anche in minima parte, altri prodotti (ad esempio, alloro o maggiorana). Medesima “regola” opera per le cessioni di piante aromatiche allo stato vegetativo, facendo attenzione al fatto che per l’origano l’aliquota IVA ridotta del 5% è prevista solo se a rametti o sgranato e non anche per la pianta. |
Redditometro Sentenza Corte Cassazione 5.5.2017, n. 11082 |
L’accertamento tramite redditometro è nullo se il contribuente prova che gli acquisti sono giustificati da disponibilità derivanti dalla stipula di un mutuo. |
Regolarizzazione fabbricati rurali
Comunicato stampa Agenzia Entrate 24.5.2017 |
Ai proprietari di fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano l’Agenzia delle Entrate invierà un avviso bonario, al fine di consentire la regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso. L’interessato potrà comunicare all’Agenzia eventuali “inesattezze” nello stesso contenute: - compilando l’apposito “modello di segnalazione” allegato all’avviso; - utilizzando il servizio online disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. |
ggg
COMMENTI IL VERSAMENTO DEL SALDO 2016 E DELL’ACCONTO 2017 DELLE IMPOSTE |
In applicazione dei nuovi termini di versamento introdotti dal Decreto “Collegato alla Finanziaria 2017”, entro il prossimo 30.6.2017 ovvero entro il 31.7.2017 (il 30.7 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% va effettuato il versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2017 e dal mod. IRAP 2017.
SALDO IRPEF, IRES ED IRAP 2016
Come noto, il saldo 2016 di IRPEF e relative addizionali, IRES ed IRAP è determinato quale differenza tra l’imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2017 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2016 (giugno-luglio-agosto e/o novembre).
L’imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo è:
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SALDO CEDOLARE SECCA 2016
Le persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili uso abitativo che hanno applicato la cedolare secca devono:
- dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel quadro RB del mod. REDDITI 2017 PF;
- versare il saldo dovuto tenendo presente quanto già versato a titolo di acconto.
SALDO IVIE / IVAFE 2016
Entro il termine previsto per il saldo IRPEF, ossia entro il 30.6 / 31.7.2017 con la maggiorazione dello 0,40%, le persone fisiche sono tenute al versamento del saldo 2016 dell’imposta dovuta:
- sugli immobili situati all’estero (IVIE);
- sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
SALDO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO
Le società di capitali (spa, sapa, srl) considerate “di comodo”, e quindi tenute all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES, devono versare il saldo 2016 entro gli stessi termini previsti per l’IRES, utilizzando lo specifico codice tributo.
ACCONTO IRPEF, IRES ED IRAP 2017
I contribuenti sono tenuti al versamento dell’acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2017, da dichiarare nel mod. REDDITI / IRAP 2018, entro i medesimi termini previsti per il saldo 2016, ossia entro il 30.6 – 31.7.2017 con la maggiorazione dello 0,40%.
Come di consueto, l’acconto può essere determinato con il metodo storico oppure con il metodo previsionale.
Metodo storico |
L’acconto 2017 è determinato in base all'importo evidenziato:
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Metodo previsionale |
Qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un’imposta 2017 inferiore rispetto al 2016, è consentito effettuare un versamento in misura inferiore (rispetto a quanto risulterebbe dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento.
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La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l’IRAP e il metodo previsionale per l’IRPEF. |
Acconto IRPEF
Utilizzando il metodo storico, l’acconto IRPEF 2017 va calcolato applicando il 100% all’importo esposto a rigo RN34 "DIFFERENZA" del mod. REDDITI 2017 PF. Il versamento non va effettuato se il predetto importo risulta non superiore a € 51,65; lo stesso va effettuato in 2 rate nel caso in cui il predetto importo sia superiore a € 257,52.
In presenza di particolari fattispecie può risultare “conveniente” determinare l’acconto 2017 con il metodo previsionale come di seguito evidenziato.
Cedolare secca dal 2017
Le persone fisiche che nel 2017 hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili abitativi locati:
- non sono tenute al versamento dell’acconto 2017 per la cedolare secca;
- possono determinare l’acconto IRPEF 2017 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario di detti immobili nonsaràassoggettato ad IRPEF.
Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2017
Le persone fisiche che nel 2017 sono fuoriuscite dal regime della cedolare secca e pertanto devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili abitativi locati a decorrere dall’uscita:
- non sono tenute a versare l’acconto IRPEF 2017 per il reddito dell’immobile che nel 2017 sarà assoggettato ad IRPEF;
- possono, utilizzando il metodo previsionale, versare un acconto inferiore ovvero non versare l’acconto per la cedolare secca.
Acconto addizionale comunale IRPEF
L’acconto dell’addizionale comunale IRPEF 2017 è determinato dalla differenza tra:
- il 30% dell’ammontare complessivo dell’addizionale prevista dal Comune in cui il contribuente risiede all’1.1.2017, risultante dall’applicazione, al reddito di rigo RV1 ossia di rigo RV17, campo 2, dell’aliquota prevista per il 2016.
Prima di procedere a tale calcolo va verificato quanto deliberato dal Comune in materia di esenzione. Infatti, qualora sia prevista una soglia di esenzione per un importo superiore all’imponibile, l’addizionale non è dovuta; se l’esenzione riguarda un importo inferiore, l’acconto va calcolato applicando l’aliquota all’intero imponibile.
In presenza di redditi assoggettati a cedolare secca gli stessi devono essere considerati al fine di stabilire il superamento o meno della soglia di reddito, eventualmente fissata dal Comune, per l’esenzione dall’applicazione delle addizionali IRPEF, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E;
- quanto eventualmente trattenuto dal datore di lavoro / Ente pensionistico a titolo di acconto dell’addizionale comunale.
Anche per l’acconto dell’addizionale comunale 2017 è possibile versare un importo inferiore rispetto a quello risultante dall’operazione sopra descritta (utilizzo del metodo previsionale). |
Redditi soggetti a tassazione separata
I soggetti che percepiscono redditi non soggetti a ritenuta alla fonte sottoposti a tassazione separata sono tenuti a versare, a titolo di acconto, il 20% di quanto indicato in dichiarazione (rigo RM14, mod. REDDITI 2017 PF).
Acconto IRES
L’acconto IRES 2017 dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell’importo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” esposto a rigo RN17 del mod. REDDITI 2017 SC e a rigo RN28 del mod. REDDITI 2017 ENC.
In particolare, il versamento non va effettuato se il predetto importo risulta non superiore a € 20,66; lo stesso va effettuato in 2 rate nel caso in cui il predetto importo sia superiore a € 257,52.
Per la determinazione dell’acconto (ciò va considerato anche ai fini IRPEF) l’imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2016, per effetto del D.Lgs. n. 239/96.
Acconto maggiorazione IRES società di comodo
Le società di comodo tenute dal 2016 all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES devono versare altresì l’acconto 2017 di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l’IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.
Acconto IRAP
L'acconto IRAP 2017 è determinato e versato applicando le medesime regole previste per l’acconto IRPEF / IRES. Lo stesso quindi:
- è stabilito nella misura del 100%;
- non è dovuto se l’importo evidenziato a rigo IR21 “Totale imposta” del mod. IRAP 2017 è:
- non superiore a € 51,65 per le persone fisiche;
- non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (società di capitali, ecc.).
Regioni in disavanzo sanitario
Nelle Regioni che non hanno ancora raggiunto la copertura del disavanzo del settore sanitario, continuano a trovare applicazione le maggiorazioni dell’aliquota ordinaria e di quella dell’1,9% prevista per il settore agricolo ovvero delle aliquote ridotte / maggiorate dalle disposizioni regionali.
ACCONTO CEDOLARE SECCA 2017
L’acconto 2017 della cedolare secca (21% - 10%) è dovuto in misura pari al 95% dell’imposta dovuta per il 2016 e va determinato con le medesime modalità previste ai fini IRPEF.
In particolare, il versamento non va effettuato se il predetto importo risulta non superiore a € 51,65; lo stesso va effettuato in 2 rate nel caso in cui il predetto importo sia superiore a € 271,07.
ACCONTO IVIE / IVAFE 2017
Entro i predetti termini, i soggetti interessati devono versare l’acconto IVIE / IVAFE, determinate nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.
VERSAMENTO RATEALE DELLE SOMME DOVUTE
Relativamente alla rateizzazione è necessario considerare che:
- per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la stessa:
- deve concludersi entro novembre;
- comporta il pagamento degli interessi nella misura dello 0,33% mensile, decorrenti dal termine per il versamento del saldo e della prima rata di acconto.
La percentuale degli interessi dovuti, riferita al periodo di versamento e quantificata in misura forfetaria per ogni mese, va applicata a prescindere dal giorno in cui si effettua il pagamento; |
- è possibile scegliere quali somme rateizzare e il numero di rate.
È comunque opportuno scegliere un’unica modalità di rateizzazione con riferimento a tutti gli importi dovuti, per evitare “inconvenienti” in sede di versamento delle singole rate e di controllo dei pagamenti già effettuati. |
Va inoltre considerato che la scadenza dei versamenti delle rate successive alla prima differisce a seconda che il soggetto interessato sia titolare o meno di partita IVA, come di seguito schematizzato.
Versamento rate successive alla prima |
Titolare di partita IVA |
Entro il giorno 16 di ciascun mese |
Non titolare di partita IVA (*) |
Entro la fine di ciascun mese |
(*) Tra i non titolari di partita IVA rientrano anche i soci / associati di società di persone e soggetti equiparati, nonché i collaboratori dell’impresa familiare.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
In sede di versamento del saldo 2016 / acconto 2017 è possibile utilizzare la compensazione con le consuete modalità.
In merito si rammenta che, la c.d. “Manovra correttiva”, il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche alle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione.
In particolare, a decorrere dal 24.4.2017, “al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta”:
- è fissato a € 5.000 del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità;
- è soppresso il limite annuo di € 5.000
Conseguentemente l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va obbligatoriamente effettuato tramite i servizi telematici dell’Agenzia indipendentemente dall’importo. Ciò riguarda la generalità delle imposte, ossia il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Rimangono escluse da tale obbligo le compensazioni di “altri” crediti rispetto a quelli citati (ad esempio, contributi previdenziali); |
- è introdotto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente.
Importo massimo compensabile
L’importo massimo annuo compensabile è fissato a € 700.000 (non vanno considerati i crediti utilizzabili in compensazione verticale). Tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA trimestrali (Comunicato Agenzia Entrate 20.7.2004). L’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo.
A favore delle imprese subappaltatrici con volume d’affari IVA dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare il reverse charge, il predetto limite è elevato a € 1.000.000.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento operoso, tenendo presenti le modifiche apportate dalla Finanziaria 2015 e dal D.Lgs. n. 158/2015.
Sanzione ridotta |
Termine di versamento della regolarizzazione |
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da 0,1% a 1,4% |
1/10 dell’1% per giorno |
Entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1% |
1,5% |
1/10 del 15% |
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza |
1,67% |
1/9 del 15% |
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza |
3,75% |
1/8 del 30% |
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione |
4,29% |
1/7 del 30% |
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo alla violazione |
5% |
1/6 del 30% |
Entro il termine di accertamento |
Si rammenta infine che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura dello 0,2% nel 2016 e dello 0,1% dall’1.1.2017