Novità fiscali - LUGLIO 2016

06 Luglio 2016

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

Reverse charge console da gioco, PC, laptop

Circolare Agenzia Entrate 25.5.2016, n. 42/E

Relativamente all’estensione, dal 2.5.2016, del reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop):

-   sono stati puntualmente individuati i beni interessati al meccanismo in esame;

-   è stato chiarito che il reverse charge riguarda le sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

È stata altresì esaminata la nuova fattispecie (per la quale è necessaria l’autorizzazione UE) di reverse charge applicabile alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi aggiudicatari di commesse pubbliche tenuti all’applicazione dello split payment.

Anomalie studi di settore

2012 -2014

Provvedimento Agenzia Entrate 1.6.2016

L’Agenzia delle Entrate ha individuato le anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio 2012-2014, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel “Cassetto Fiscale”, consultabile accedendo al sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare le comunicazioni di anomalia sono trasmesse all’intermediario, se tale scelta è stata effettuata dal contribuente nel mod. UNICO 2015. In mancanza, l’Agenzia comunica all’indirizzo PEC del contribuente che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata.

Residenza fiscale

Sentenza Corte Cassazione 15.6.2016, n. 12311

L’iscrizione di un cittadino italiano all’AIRE non rappresenta un elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, qualora lo stesso abbia in Italia il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle proprie relazioni personali. In particolare, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale, viene riconosciuta la preminenza dei legami personali su quelli professionali.

Premi produttività e

benefit ai dipendenti

Circolare Agenzia Entrate 15.6.2016, n. 28/E

Sono stati forniti chiarimenti in merito:

-   alla tassazione agevolata, tramite l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, dei premi di produttività riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore privato;

-   ai benefit (prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura / sotto forma di rimborso spese) che non concorrono alla formazione del reddito del dipendente.


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COMMENTI

canone rai: L’addebito in bolletta

Come noto, la Finanziaria 2016 ha modificato alcune disposizioni in materia di canone RAI, prevedendo, tra l’altro, che, a decorrere dall’1.1.2016:

  • il pagamento del canone, per i titolari:

-     di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico;

-     con residenza anagrafica nel luogo di fornitura;

avviene previo addebito dello stesso nelle fatture dell’azienda fornitrice dell’utenza elettrica;

  • il canone è ripartito in 10 rate mensili, addebitate nelle fatture aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre).
  Per il 2016 nella prima fattura successiva all’1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute;
  • la mera esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente. Per superare tale presunzione, è ammessa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT, con validità per l’anno in cui è presentata.
  Si rammenta che sono esonerati dal pagamento del canone RAI gli ultrasettantacinquenni, non conviventi con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio, con un reddito che, unitamente a quello del coniuge, non sia superiore complessivamente a € 6.713,98annui, che possiedono l’apparecchio / apparecchi televisivi nell’abitazione di residenza. Tali soggetti, per usufruire dell’esonero, sono tenuti a presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva.

Con la Circolare 21.6.2016, n. 29/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di addebito del canone RAI sulla fattura dell’energia elettrica, avendo particolare riguardo agli importi delle singole rate.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La dichiarazione sostitutiva produce effetti differenziati sul canone RAI a seconda del motivo e della data di presentazione della stessa.

DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE
Utenze attive all’1.1.2016
Entro il 16.5.2016 Canone non dovuto per l’intero 2016
Dal 17.5 al 30.6.2016 Canone non dovuto per il secondo semestre 2016
Dall’1.7.2016 al 31.1.2017 Canone dovuto per l’intero 2016 e non dovuto per l’intero 2017
Utenze attivate dal 2.1.2016
Entro il 16.5.2016 per utenze attivate a gennaio, febbraio, marzo 2016 o, per le utenze attivate da aprile 2016, entro il primo mese successivo a quello di attivazione Canone non dovuto per l’intero 2016
In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato entro il 30.6.2016

Canone dovuto per il primo semestre 2016 in base al mese di attivazione

canone non dovuto per il secondo semestre 2016

dall’1.7.2016 entro il 31.1.2017

Canone dovuto per l’intero 2016, in base al mese di attivazione

canone non dovuto per l’intero 2017

In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebito del canone in nessuna delle utenze intestate al contribuente, posto che il canone è dovuto in relazione ad un’altra utenza intestata ad un altro componente della famiglia anagrafica, si verifica quanto segue.

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER LA QUALE UNO DEI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA È GIÀ TENUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone non è dovuto per l’intero 2016.

Nel caso in cui sia addebitata la rata di luglio 2016, a causa del ritardo con cui il fornitore dell’utenza elettrica riceve le informazioni in merito alla non debenza del canone, l’addebito delle rate successive sarà interrotto e il contribuente ha diritto al rimborso di quanto versato.

In caso di dichiarazione di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, il canone è addebitato a decorrere dal primo mese in cui la stessa è presentata.

Va inoltre evidenziato che:

  • il canone è dovuto una sola volta, a prescindere dal numero di apparecchi televisivi;
  • in presenza di più utenze elettriche residenziali, il canone è addebitato su una sola di tali utenze.

Attivazione nuove utenze

Con riguardo ai soggetti che attivano una nuova utenza elettrica, titolari nell’anno di un’altra utenza, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione con effetto dalla data di attivazione della fornitura stessa.

Se la dichiarazione è presentata dal secondo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica si applicano i termini sopra esposti.

Per il 2016, in via transitoria, con riguardo alle nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16.5.2016 ha effetto dalla data di attivazione della fornitura stessa.

VOLTURA / SOSTITUZIONE DELL’IMPRESA ELETTRICA

Nell’ipotesi di:

  • voltura del contratto di fornitura dell’energia elettrica per mortis causa, non si determina alcuna modifica sull’addebito del canone, salvo che il codice fiscale “entrante” disponga già di un’utenza addebitabile o l’esistenza di cause di non addebito del canone;
  • cessazione del contratto di fornitura con un’impresa elettrica e stipula con un’altra impresa elettrica, non si determinano conseguenze sull’addebito del canone.

ADDEBITO DEL CANONE

Per il 2016 il canone RAI è dovuto nella misura di € 100.

In particolare, per gli abbonamenti ad uso domestico residenziale, quanto addebitato è differenziato a seconda che si tratti di un rinnovo ovvero di un nuovo abbonamento.

Canone 2016 (I° semestre) per nuovi abbonamenti / rinnovi

In caso di nuovi abbonamenti / rinnovi, qualora il canone 2016 sia dovuto soltanto per il primo semestre 2016, a seconda del mese di attivazione l’ammontare complessivo e l’importo della singola rata è così individuato.

Periodo Importo totale N. rate Importo rata
Gennaio – giugno € 51,03 6 Le rate sono addebitate cumulativamente
Febbraio – giugno € 42,88 5
Marzo – giugno € 34,72 4
Aprile – giugno € 26,58 3
Maggio – giugno € 18,43 2
Giugno € 10,27 1

Canone 2016 (intero anno) per nuovi abbonamenti

In caso di nuovi abbonamenti, qualora il canone sia dovuto per l’intero 2016, a seconda del mese di attivazione l’ammontare complessivo e l’importo della singola rata è così individuato.

Periodo Importo totale N. rate Importo rata
Gennaio – dicembre € 100,00 10 € 10,00
Febbraio – dicembre € 93,80 9 € 10,42
Marzo – dicembre € 85,65 8 € 10,71
Aprile – dicembre € 77,50 7 € 11,07
Maggio – dicembre € 69,35 6 € 11,56
Giugno – dicembre € 61,19 5 € 12,24
Luglio – dicembre € 53,04 4 € 13,26
Agosto – dicembre € 44,89 3 € 14,96
Settembre – dicembre € 36,73 2 € 18,37
Ottobre – dicembre € 28,59 1 € 28,59
Novembre – dicembre € 20,44 1 € 20,44
Dicembre € 12,28 1 € 12,28

Canone 2016 per rinnovo abbonamenti

Periodicità Importo totale N. rate Importo rata
Annuale € 100 10 € 10,00
Semestrale € 51,03
Trimestrale € 26,58

Casi particolari

L’Agenzia, nella citata Circolare, ha fornito chiarimenti anche in merito alle seguenti particolari fattispecie.

Fornitura attiva dall’1.1.2016 e ancora attiva all’1.7.2016

Nel mese di luglio è applicato il canone dalla rata di gennaio alla rata di luglio.

Successivamente sono applicate le “normali” rate mensili.

Fornitura attivata dal 2.1.2016 entro il 30.9.2016 Il canone è applicato dalla rata del mese di attivazione.
Fornitura attivata dall’1.10.2016 Il canone è applicato dal rateo del mese di attivazione, nel primo mese del 2017, se per il contribuente sussiste una fornitura attiva.
Fornitura attiva dall’1.1.2016 disattivata prima dell’1.7.2016 e senza altra fornitura riattivata nell’anno Il canone non è addebitato.
Fornitura attiva dall’1.1.2016 disattivata prima dell’1.7.2016 e con altra fornitura riattivata dal 2.7.2016 al 30.9.2016 Il canone 2016 è applicato sulla nuova fornitura nelle rate emesse entro il 30.10.2016.
Fornitura attiva dall’1.1.2016 disattivata prima dell’1.7.2016 e con altra fornitura riattivata dall’1.10.2016 Il canone è applicato dal rateo del mese di attivazione, nel primo mese del 2017, se per il contribuente sussiste una fornitura attiva.
Fornitura attiva dall’1.1.2016 disattivata dal 2.7.2016 e con altra fornitura riattivata entro il 30.9.2016

Il canone è applicato per l’intero 2016. In particolare:

-   sulla fornitura attiva l’1.7.2016 sono applicate le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazione;

-   sulla nuova fornitura sono applicate le rate mancanti nel primo mese disponibile. Poi sono applicate le normali rate.

Fornitura attiva dall’1.1.2016 disattivata dal 2.7.2016 e con altra fornitura riattivata dall’1.10.2016

Il canone è applicato per l’intero 2016. In particolare:

-   sulla fornitura attiva l’1.7.2016 sono applicate le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazione;

-   sulla nuova fornitura, se ancora attiva a gennaio 2017, sono applicati i ratei mancanti.

Fornitura attiva all’1.1.2016, con variazione in data 15.6.2016 da residente a non residente Il canone non è addebitato, posto che all’1.7.2016 la fornitura è non residente.
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