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Novità fiscali - GENNAIO 2025

08 Gennaio 2025

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Sospensione

Registro titolari effettivi

Nota UnionCamere

29.11.2024, prot. n. 34941/U

È confermata la sospensione della disciplina del Registro dei titolari effettivi, compresa l’applicazione delle sanzioni da parte delle CCIAA, collegata con le ordinanze del Consiglio di Stato con le quali sono state rimesse alla Corte di Giustizia UE le questioni pregiudiziali (già) sollevate dinnanzi al TAR del Lazio.

Rinuncia credito

nei confronti della società

Ordinanza Corte Cassazione 2.12.2024, n. 30812

La rinuncia, da parte del socio, ai crediti vantati nei confronti della società “non va considerata sopravvenienza attiva ove sia operata in conto capitale, atteso che, in tale ipotesi, esprime la volontà di patrimonializzare la società e non può, pertanto, essere equiparata alla rimessione del debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale”.

Movimentazioni bancarie società di persone

a ristretta base

Ordinanza Corte Cassazione 10.12.2024, n. 31750

In caso di accertamento nei confronti di società di persone a ristretta base familiare, in cui gli unici soci sono coniugi e uno dei due è anche legale rappresentante, l'Ufficio può utilizzare, ex art. 32, DPR n. 600/73, le risultanze dei c/c bancari ad essi intestati, attribuendo alla società le operazioni riscontrate, “desumendo circostanziati indizi, tra l’altro, dalla relazione di parentela di primo grado tra i soci e dal fatto che uno dei due è legale rappresentante, elementi idonei a far presumere la sovrapposizione tra interessi personali e della società, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa”.

Elenco Nazionale

Guide Turistiche (ENGT)

Avviso Ministero Turismo 20.12.2024

È stata annunciata l'operatività dell'Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT). A tal fine le guide già abilitate / riconosciute possono provvedere all'iscrizione nel predetto elenco accedendo al seguente indirizzo:

https://guide-turistiche.ministeroturismo.gov.it/home

Registro Elettronico

NCC e Taxi (RENT)

Circolare MIT 23.12.2024, n. 38681

Sono state pubblicate sul sito Internet del Ministero le istruzioni relative al programma di rilascio del RENT destinato a raccogliere le informazioni delle imprese NCC e TAXI, delle relative autorizzazioni / licenze nonchè dei dati ad esse associati e del Foglio di Servizio Elettronico (FDSE).






COMMENTI

LA “MINI IRES” 2025

Nell’ambito della Legge n. 111/2023, contenente la Riforma fiscale, il Legislatore ha inteso perseguire la semplificazione del sistema tributario tramite la revisione dei comparti impositivi (IRPEF / IRES / IRAP / IVA).

In particolare, l’art. 6, comma 1, lett. a), Legge n. 111/2023, prevede la riduzione dell’IRES in caso di impiego del reddito prodotto:

  • in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati;
  • in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

La riduzione:

  • riguarda, in presenza di una delle precedenti condizioni, una somma corrispondente (in tutto o in parte) al reddito entro i 2 periodi d’imposta successivi alla sua produzione;
  • non si applica al reddito corrispondente agli utili distribuiti / destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa, nel predetto biennio.

In alternativa alle predette disposizioni, per le imprese che non beneficiano della riduzione dell’IRES, è prevista la possibilità di fruire:

  • di incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento;

nonché

  • di misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime.

In sede di approvazione della Finanziaria 2025, in attesa dell’attuazione dei principi di cui alla citata lett. a), con l’art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305 è stata (re)introdotta la c.d. “Mini-IRES”, usufruibile alle condizioni di seguito esaminate.

LA MINI IRES 2025

L’aliquota IRES ridotta al 20% è applicabile al reddito d’impresa conseguito nel 2025 da società di capitali (srl, spa, ecc.), enti commerciali e società / enti non residenti.

L’agevolazione non spetta alle società:

  • in liquidazione ordinaria / assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025);
  • che determinano il reddito, anche parzialmente, in base a regimi forfetari.
 

Considerate le predette condizioni, l’agevolazione in esame non spetta anche alle imprese che chiudono il bilancio 2024 in perdita.

Va considerato che:

  • per gli enti non commerciali l’aliquota ridotta è applicabile limitatamente all’IRES riferibile al reddito d’impresa;
  • per le società in regime di trasparenza ex art. 115, TUIR, l’importo sul quale è applicabile l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla relativa quota di partecipazione agli utili.

Condizioni richieste per applicare l’IRES del 20%

L’agevolazione in esame spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

  • accantonamento in un’apposita riserva di una quota non inferiore all’80% dell’utile 2024;
  • destinazione di un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell’utile 2023, ad investimenti:

       anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (“Industria 4.0”) e all’art. 38, DL n. 19/2024 (“Transizione 5.0”). È opportuno che sia chiarito se i predetti investimenti consentano, oltre alla riduzione dell’IRES, anche la fruizione del relativo credito d’imposta;

       realizzati dall’1.1.2025 ed entro la scadenza del termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare quindi gli investimenti devono essere realizzati entro il 31.10.2026 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2026, relativo al 2025);

       di ammontare non inferiore a € 20.000.

È inoltre necessario che:

  • nel 2025:

       il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2024-2022);

       siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale almeno pari all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato;

  • l’impresa non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) nel 2024 e 2025, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un Decreto del MEF.

Esempio

  

Una srl presenta la seguente situazione.

utile 2024

€ 800.000

utile 2023

€ 1.000.000

media ULA 2024-2022

18

lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati 2024

20

1% lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 2024

0,2

ricorso CIG

No nel 2024

Al fine di poter beneficiare della “Mini IRES” la società deve:

  • accantonare ad un’apposita riserva almeno € 640.000 (800.000 x 80%);
  • effettuare investimenti Industria 4.0 / Transizione 5.0 almeno pari a € 240.000 (considerato che il 30% di € 640.000 è pari a € 192.000, l’ammontare minimo degli investimenti deve essere pari al 24% dell’utile 2023);
  • assumere almeno 1 dipendente a tempo indeterminato nel 2025 (è così soddisfatta la condizione dell’incremento occupazionale minimo di 1 unità). Con tale assunzione si ipotizzi anche che le ULA 2025 siano superiori alla media 2024 - 2022;
  • non fare ricorso alla CIG.

Ipotizzando che nel 2025 la società dichiari un reddito d’impresa pari a € 900.000 il risparmio d’imposta è così determinato.

IRES ordinaria

€ 216.000

Mini IRES

€ 180.000

Risparmio d’imposta

€  36.000

Decadenza dall’agevolazione

Determina la decadenza dall’agevolazione in esame:

  • la distribuzione entro il 31.12.2026 della quota di utile accantonata nella predetta riserva;
  • la dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni oggetto dell’investimento ovvero la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.

Determinazione acconto IRES 2026

L’acconto dovuto per il 2026 è determinato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando l’agevolazione in esame.