ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Assegno periodico mantenimento figlio
Sentenza CGT I grado Milano 29.3.2024, n. 1415/24 |
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), TUIR è indeducibile quanto dovuto dal contribuente per il mantenimento dei figli (copertura delle spese ordinarie, quali “abbigliamento, acquisti per la scuola”, ecc.) in forza di un Provvedimento dell'Autorità giudiziaria qualora quest'ultimo non contenga il riferimento ai bisogni primari e allo stato di bisogno del beneficiario (in tal caso trattasi di assegno alimentare per il quale è riconosciuta la deducibilità ai sensi della lett. c del citato comma 1). |
Immobile inagibile
Sentenza CGT II grado Lombardia 28.10.2024, n. 2804/8/24 |
Al fine di usufruire delle agevolazioni IMU per l'immobile inagibile / inabitabile il contribuente deve fornire idonee prove. Non è sufficiente la presentazione di una perizia tecnica se dalla stessa non è possibile evincere che lo stato di degrado dell'immobile non risulta superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. |
Cassetto fiscale e comunicazioni di irregolarità
Provvedimento Agenzia Entrate 19.11.2024 |
È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento attuativo dell'art. 23, D.Lgs. n. 1/2024 che prevede il rafforzamento del contenuto conoscitivo del Cassetto fiscale tramite la messa a disposizione nello stesso delle comunicazioni di irregolarità riguardanti il mod. REDDITI / IRAP / 770 / IVA, comprese quelle relative alle liquidazioni periodiche. Il contribuente, nell'area “L'Agenzia scrive” del Cassetto fiscale, può, oltre a consultare le predette comunicazioni, effettuare il pagamento di quanto dovuto / richiedere assistenza tramite CIVIS. |
Adozione regime forfetario nel quinquennio
Risposta interpello Agenzia Entrate 22.11.2024, n. 226 |
Non può beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5% (regime start-up) il contribuente che adotta il regime forfetario nel quinquennio dall'inizio dell'attività. Il caso di specie interessa un soggetto che ha iniziato nell'anno n una nuova attività in regime ordinario e successivamente nell'anno n+1 "entra" nel regime forfetario continuando ad esercitare la medesima attività. |
COMMENTI ULTIMA CHANCE PER ADERIRE AL CPB (ENTRO IL 12.12.2024) |
A favore dei soggetti ISA il Legislatore, nell’ambito del DL n. 167/2024, ha riaperto i termini per manifestare l’adesione al CPB 2024 - 2025.
In particolare, la possibilità di aderire al concordato, originariamente consentita entro il 31.10.2024, è riconosciuta fino al 12.12.2024.
Il citato DL n. 167/2024 non sarà convertito in legge in quanto le relative disposizioni sono trasfuse nel DL n. 155/2024, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2025”, attualmente in corso di conversione. |
SOGGETTI INTERESSATI ALLA RIAPERTURA
La riapertura dei termini interessa i soggetti ISA che hanno validamente presentato il mod. REDDITI 2024 entro il 31.10.2024 e, in tale “occasione”, non hanno aderito al CPB.
Tale possibilità non è riconosciuta ai contribuenti forfetari.
MODALITÀ DI ADESIONE AL CPB 2024 - 2025
Per aderire al CPB i soggetti interessati devono inviare entro il 12.12.2024 un mod. REDDITI 2024 integrativo contenente il quadro P del mod. CPB (senza sanzioni).
Nella dichiarazione integrativa non possono essere indicati:
- un minor imponibile;
- una minor imposta a debito / maggior credito;
rispetto a quanto riportato nella dichiarazione presentata entro il 31.10.2024.
Va considerato che la presentazione tardiva del mod. REDDITI 2024 entro il 29.1.2025, ossia entro 90 giorni dal termine (ordinario), non consente di:
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REGIME OPZIONALE “FLAT TAX INCREMENTALE”
I soggetti che aderiscono al concordato possono (facoltà) applicare una “flat tax incrementale”:
- strutturata in 3 aliquote (10% / 12% / 15%), differenziate in base al punteggio ISA ottenuto nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023);
Aliquota |
Punteggio ISA |
15% |
Inferiore a 6 |
12% |
Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 |
10% |
Pari o superiore a 8 |
- sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta precedente (2023) rettificato.
Esempio
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L’architetto Giacomo Rossi presenta la seguente situazione.
L’architetto può scegliere di applicare la “flat tax” all’incremento di reddito, così determinato. |
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La quota di reddito 2024 – 2025 non incrementale, pari a € 50.000, sarà assoggettata a IRPEF e addizionali con le ordinarie modalità. |
MAGGIORAZIONE ACCONTO 2024
L’adesione al CPB 2024 - 2025 entro il 12.12.2024 richiede il rispetto di specifiche modalità di determinazione dell’acconto 2024, con l’utilizzo del metodo storico (maggiorazione IRPEF / IRES 10% - IRAP 3%) ovvero del metodo previsionale.
In particolare, se l’acconto IRPEF / IRES / IRAP 2024 è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta:
- ai fini IRPEF / IRES una maggiorazione pari al 10% della differenza tra il reddito concordato e quello d’impresa / lavoro autonomo 2023, rettificato (ossia senza considerare le componenti straordinarie di reddito, quali plus / minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.);
- ai fini IRAP una maggiorazione pari al 3% della differenza tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2023, rettificato (ossia senza considerare le componenti straordinarie rilevanti ai fini IRAP).
La maggiorazione doveva essere versata entro il 2.12.2024 (il mancato versamento può essere oggetto di regolarizzazione tramite il ravvedimento).
Quanto dovuto a titolo di maggiorazione dell’acconto può usufruire del differimento del versamento al 16.1.2025 previsto, in sede di conversione del Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2025”, a favore delle persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2023 non superiori a € 170.000. Il versamento può essere effettuato:
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Se l’acconto IRPEF / IRES / IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata è calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito / VAP concordato e quanto già versato a titolo di prima rata dell'acconto 2024, calcolata in base alle regole ordinarie.
SANATORIA 2018 - 2022
Anche per i soggetti ISA che aderiscono al concordato entro il 12.12.2024 è possibile l’accoppiata CPB 2024 - 2025 e sanatoria annualità 2018 - 2022.
La sanatoria delle predette annualità prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell’imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA, con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).
Ai fini della sanatoria è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP entro il 31.3.2025 (unica soluzione / prima rata di massimo 24 rate mensili).
A seguito del pagamento di quanto dovuto sono inibiti gli accertamenti per il 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 del reddito d’impresa / lavoro autonomo. |
Differimento termini decadenza accertamento
Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 - 2025 e che utilizzano, per una o più annualità dal 2018 al 2021 la sanatoria, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità definite, sono prorogati al 31.12.2027.
In ogni caso, per i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 - 2025, i predetti termini di decadenza dell’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.