Novità fiscali - GIUGNO 2016

08 Giugno 2016

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

Redditometro

Sentenza CTR Lombardia

8.3.2016, n. 1263/28/16

Nell’accertamento tramite redditometro il contribuente può dimostrare che le spese sono state sostenute con le disponibilità finanziarie presenti sul c/c accumulate in periodi d’imposta precedenti rispetto a quello oggetto di accertamento.

Redditometro

Sentenza Corte Cassazione 22.4.2016, n. 8126

L’acquisto di un’abitazione di lusso fa scattare l’accertamento tramite redditometro qualora il reddito del contribuente e gli apporti economici del coniuge non siano sufficienti a giustificare la spesa rispetto a quanto dichiarato.

Bonus strumenti musicali

Circolare Agenzia Entrate 27.4.2016, n. 15/E

È stato chiarito, tra l’altro, che la richiesta e l’emissione del certificato d’iscrizione al conservatorio di musica / istituto musicale pareggiato, da consegnare al rivenditore / produttore dello strumento musicale al fine di usufruire del relativo bonus, va effettuata in esenzione dall’imposta di bollo.

Agevolazione “prima casa”

Sentenza Corte Cassazione 27.4.2016, n. 8351

L’agevolazione prima casa spetta anche se il soggetto non trasferisce la residenza entro 18 mesi a causa di lavori condominiali, poiché “le opere straordinarie che rendono inaccessibile l’immobile sono la causa di forza maggiore per mantenere i benefici”.

Rimborso IVA prioritario per prestazioni in edilizia

Decreto MEF 29.4.2016

La richiesta di rimborso IVA in via prioritaria è stata estesa, a decorrere dal 2° trimestre 2016, ai soggetti che effettuano prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici ex art. 17, comma 6, lett. a-ter, DPR n. 633/72.

Avvisi bonari contributi INPS scadenti a febbraio 2016

Messaggio INPS

3.5.2016, n. 1950

È reso noto l’inizio delle elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2016 per i soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti. Gli avvisi saranno reperibili direttamente nel Cassetto previdenziale del soggetto interessato. Sarà inoltre inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito il loro indirizzo di posta elettronica tramite il Cassetto. Qualora sia già stato effettuato il pagamento, lo stesso potrà essere comunicarlo al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Comunicazione bidirezionale – Comunicazioni – Invio quietanza di versamento”.

COMMENTI

IL REVERSE CHARGE PER CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC E LAPTOP NON è APPLICABILE AL DETTAGLIO

Come noto, il reverse charge consiste nel rovesciamento dell’obbligo di applicazione dell’IVA, che è posto in capo all’acquirente / committente anziché al cedente / prestatore.

In particolare, il cedente / prestatore emette fattura senza addebito dell’IVA, la quale deve essere:

  • integrata dall’acquirente / committente con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
  • annotata da quest’ultimo sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

Nell’ambito del recepimento di 2 Direttive comunitarie, il Governo ha emanato il D.Lgs. n. 24/2016 contenente specifiche disposizioni “contro le frodi in materia di IVA che prevedono l’applicazione temporanea (dal 2.5.2016 al 31.12.2018) del reverse charge a talune operazioni “a rischio frodi”. In particolare l’applicazione del meccanismo in esame è stata estesa alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop.

le cessioni di console da gioco, tablet pc e latpop

Il Legislatore ha sostituto il riferimento previsto dalla lett. c) del comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/72, relativa alle “cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori”, con “cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.

La previsione della nuova lett. c) limitatamente alle cessioni di “dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale” è già operativa dall’1.4.2011.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo gli attesi (interessanti) chiarimenti in merito all’ambito oggettivo e soggettivo della disposizione in esame.

Ambito oggettivo

Relativamente all’ambito oggettivo l’Agenzia individua puntualmente i beni a cui è applicabile il reverse charge utilizzando gli specifici codici della Nomenclatura Combinata (NC) come segue:

console da gioco (NC 9504 50 00)

tablet PC (NC 8471 30 00)

laptop (NC 8471 30 00)

Il citato codice 9504 50 00 riguarda le console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30. Come desumibile dalle Note della Nomenclatura Combinata il citato codice 9504 50 00 comprende:

  1. console per videogiochi da cui l’immagine è riprodotta su un televisore, un monitor o un altro schermo o un’altra superficie;
  2. apparecchi per videogiochi con schermo incorporato, anche portatili.

Non sono ricomprese le console o gli apparecchi per videogiochi che funzionano a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento (sottovoce 9504 30).

Il citato codice 8471 30 00 riguarda le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo.

Ai fini dell’individuazione dei suddetti beni non rileva la denominazione commerciale, bensì “la circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura Combinata (NC)”.

Ambito soggettivo

Relativamente all’ambito soggettivo l’Agenzia precisa innanzitutto che il meccanismo riguarda i soggetti passivi IVA, obbligati all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente.

Lo stesso va applicato anche dai soggetti passivi (acquirenti) non stabiliti in Italia / senza stabile organizzazione in Italia (in tali casi è richiesta l’identificazione ai fini IVA).

Il chiarimento più importante riguarda l’operatività (limitata) del reverse charge alle sole cessioni di beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Così, ad esempio, la cessione di un tablet PC da parte di un negoziante al dettaglio ad un soggetto passivo IVA (lavoratore autonomo, società di persone, società di capitali, ditta individuale, ecc.) va fatturata quale operazione imponibile con applicazione dell’IVA al 22%.

L’esclusione del reverse charge alla fase del commercio al dettaglio è collegabile alle finalità connesse all’applicazione del meccanismo in esame. L’Agenzia riconosce altresì che l’applicazione del reverse charge alla fase del dettaglio, caratterizzata da una elevata frequenza di operazioni, sarebbe stata particolarmente onerosa in capo ai soggetti destinatari (cedente – acquirente).

 

 

 


clausola di salvaguardia

Posto che l’applicazione della disciplina in esame alle fatture emesse dal 2.5.2016 poteva generare profili di incertezza, è stato precisato che sono fatti salvi e non sanzionabili eventuali comportamenti difformi posti in essere fino al 25.5.2016.

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