Novità fiscali GENNAIO 2016 e Legge di Stabilità

12 Gennaio 2016

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

ULTIME NOVITÀ FISCALI

ggg

Bonus immobili

destinati a locazione

DM 8.9.2015

È stato pubblicato sulla G.U. 3.12.2015, n. 382 il Decreto attuativo dell’agevolazione consistente nella deduzione IRPEF del 20% delle spese sostenute per l'acquisto / costruzione / ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione, fino ad un massimo di € 300.000.

Riduzione credito d’imposta

taxi / NCC e riscaldamento

DPCM 29.9.2015

È stato pubblicato sulla G.U. 11.12.2015, n. 288 il Decreto che dispone la riduzione al 49,41% per il 2015 e dal 2016 al 56,87% del credito d’imposta calcolato sull’accisa dei carburanti consumati spettante per le autovetture da noleggio da piazza adibite al servizio pubblico (taxi / NCC).

Inoltre dal 26.12.2015 è disposta la riduzione in misura pari al 5,07%, dell’agevolazione riconosciuta per l’acquisto di gasolio / GPL da riscaldamento utilizzato in zone geograficamente o climaticamente svantaggiate.

Riduzione premi INAIL 2016

DM 30.9.2015

È stato pubblicato sulla G.U. 9.12.2015, n. 286 il Decreto di approvazione della determinazione INAIL 27.7.2015. n. 283 che per il 2016 fissa al 16,61% la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi INAIL “da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione”.

Agevolazioni ZFU Emilia

Circolare MISE

24.11.2015, n. 90178

È stata pubblicata sulla G.U. 9.12.2015, n. 286 la Circolare contenente una serie di chiarimenti in merito alle istanze di accesso alle agevolazioni (esenzione IRPEF / IRES, IRAP e IMU per il 2015 e 2016) a favore delle microimprese localizzate nella Zona Franca Urbana dell’Emilia.

In particolare le istanze possono essere presentate dal 21.12.2015 al 31.3.2016. L’ordine temporale di presentazione delle istanze è ininfluente per la concessione del beneficio.

Medici di base e

fatturazione elettronica

Risoluzione Agenzia Entrate 25.11.2015, n. 98/E

I medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN sono esonerati dall’obbligo della fattura elettronica relativamente alle operazioni rese nei confronti della ASL.

La certificazione dei predetti compensi continua ad essere effettuata tramite il cedolino emesso dalla ASL di riferimento.


COMMENTI

La finanziaria 2016

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2016 c.d. “Legge di stabilità 2016”, in vigore dall’1.1.2016.

Il testo, composto da 1 articolo suddiviso in 999 commi, contiene una serie di interessanti disposizioni di seguito sintetizzate

RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA

È confermato il rinvio dell’aumento dell’IVA contenuto nella Finanziaria 2015, prevedendo:

  • l’aumento al 13% dell’aliquota IVA del 10% a decorrere dal 2017;
  • l’aumento al 24% a decorrere dal 2017 (in luogo del 25%) e del 25% dal 2018 (in luogo del 25,5%) dell’aliquota IVA del 22%.

NOVITà IMU

Immobili in comodato a parenti

In sede di approvazione è stato rivisto il trattamento dell’unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale, ora disciplinato dalla nuova lett. 0a) introdotta nel comma 3 dell’art. 13, DL n. 201/2011. Tale fattispecie non rientra quindi più nella potestà regolamentare del Comune.

In particolare, ai sensi della citata lett. 0a), la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

  • il contratto sia registrato;
  • il comodante:

-    possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;

-    risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

Esenzione terreni agricoli

È confermata la rivisitazione della tassazione applicabile ai terreni agricoli. In particolare, è riconosciuta l’esenzione IMU per i terreni agricoli:

  • ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9;
  • posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001;
  • ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Conseguentemente sono abrogate le disposizioni relative alla determinazione della base imponibile di detti terreni (art. 13, commi 5 e 8-bis, DL n. 201/2011) nonché all’individuazione dei terreni agricoli imponibili / esenti IMU per il 2014 e 2015 (art. 1, commi da 1 a 9-bis, DL n. 4/2015).

Esenzione immobili cooperative edilizie

In sede di approvazione, integrando l’art. 13, comma 2, lett. a), DL n. 201/2011, l’esenzione IMU prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari è riconosciuta anche nel caso in cui gli immobili di dette cooperative sono destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Disposizioni IMI / IMIS Provincia di Trento e Bolzano

Con riferimento alle imposte (IMI e IMIS) previste in Provincia di Bolzano e di Trento in “sostituzione” all’IMU:

  • è confermata l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 8 dell’art. 9, D.Lgs. n. 23/2011 a seguito della quale è eliminata la possibilità, riconosciuta alle Province Autonome di Trento e Bolzano, di assoggettare ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • all’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 è aggiunto un nuovo periodo in base al quale a decorrere dal 2014 anche dette imposte, così come l’IMU, sono alternative all’IRPEF per la componente immobiliare. In altre parole, quindi, la rendita catastale degli immobili non locati assoggettati ad IMI / IMIS non concorre alla base imponibile IRPEF.

Invio delibere e regolamenti da parte dei Comuni

È confermato al 14.10 (anziché al 21.10) il termine ultimo entro il quale i Comuni sono tenuti ad inviare telematicamente al Portale del Federalismo fiscale le delibere ed i regolamenti IMU, affinché l’efficacia degli stessi decorra dalla data di pubblicazione. Resta fermo al 28.10 il termine entro il quale dette delibere e regolamenti devono risultare pubblicati sul sito Internet del MEF per trovare applicazione a decorrere dall’anno di pubblicazione.

Riduzione IMU immobili locati a canone concordato

In sede di approvazione, inserendo il nuovo comma 6-bis all’art. 13, DL n. 201/2011, è disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’ammontare dell’IMU dovuta, così come risultante dall’applicazione dell’aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%).

NOVITà TASI

Esenzione abitazione principale

È confermata la modifica del comma 669, Finanziaria 2014, a seguito della quale l’esenzione TASI già riconosciuta per i terreni agricoli è estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Conseguentemente sono modificati anche:

  • il comma 639, che ora individua nel possessore e nell’utilizzatore i soggetti passivi TASI con esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall’uno o dall’altro nonché dal relativo nucleo familiare;
  • il comma 681, il quale ora dispone che, nei casi in cui l’immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento / delibera comunale non disciplina tale aspetto.

Tali disposizioni non trovano applicazione per le abitazioni principali di lusso per le quali, in base alla disciplina “generale” TASI, l’imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale.

Fabbricati “beni merce”

È confermata l’integrazione del comma 678, Finanziaria 2014, in base alla quale per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, c.d. “beni merce”, l’aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati.

I Comuni possono aumentare detta aliquota fino allo 0,25% ovvero diminuirla fino ad azzerarla.

Invio delibere e regolamenti da parte dei Comuni

È confermato che il termine ultimo entro il quale i Comuni sono tenuti ad inviare telematicamente al Portale del Federalismo fiscale le delibere ed i regolamenti TASI, affinché l’efficacia degli stessi decorra dalla data di pubblicazione, è fissato al 14.10 (anziché al 21.10).

Resta fermo al 28.10 il termine entro il quale dette delibere e regolamenti devono risultare pubblicati sul sito Internet del MEF per trovare applicazione a decorrere dall’anno di pubblicazione.

Maggiorazione aliquote

In sede di approvazione è stato stabilito che per il 2016, con riferimento agli immobili non esenti, il Comune può mantenere le maggiorazioni TASI di cui all’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, nella stessa misura applicata per il 2015.

Si rammenta che secondo il citato comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015 tale aliquota massima non può eccedere il 2,5‰.

Detti limiti possono essere maggiorati di un ulteriore 0,8‰ a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

In merito al termine ultimo di approvazione delle delibere / regolamenti comunali riguardanti le aliquote TASI per il 2015, è stato espressamente previsto che il termine per deliberare il bilancio di previsione per il 2015 da parte del Comune, cui è ancorato il termine per deliberare le aliquote TASI deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio”.

Riduzione TASI immobili locati a canone concordato

Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è introdotta una riduzione dell’imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.

In particolare, al comma 768, Finanziaria 2014 è aggiunto un nuovo periodo in base al quale “per gli immobili locati a canone concordato … l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune … è ridotta al 75 per cento”.

NOVITà IVIE

È confermata, considerata la necessità di applicare ai fini IVIE gli stessi criteri IMU, l’esenzione IVIE per l’immobile posseduto all’estero che costituisce l’abitazione principale (comprese le relative pertinenze) nonché la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tale esenzione non trova applicazione se l’immobile in Italia risulterebbe di lusso (A/1, A/8 o A/9). In tali casi va applicata l’aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, di € 200, eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale.

Per l’immobile abitazione principale di più soggetti, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.

revisione / aggiornamento rendite catastali

È confermato che a decorrere dall’1.1.2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, di cui alle categorie catastali D ed E, va determinata tramite stima diretta “tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”.

  Dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari “imbullonati”.

A decorrere dalla stessa data è possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità.

Solo per il 2016, se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016, la rendita catastale rideterminata ha effetto dall’1.1.2016.

Ciò comporta che per la determinazione dell’IMU 2016, in deroga alla regola generale di cui all’art. 13, comma 4, DL n. 201/2011 (rilevanza della rendita catastale risultante all’1.1 dell’anno di imposizione), è possibile considerare la nuova rendita catastale rideterminata.

BLOCCO AUMENTI TRIBUTI / ADDIZIONALI 2016

È sospesa l’efficacia degli aumenti di tributi / addizionali disposti da Regioni / Comuni per il 2016, rispetto al 2015, salvo il caso di copertura del dissesto sanitario, ovvero di manovra finalizzata all’accesso alle anticipazioni di liquidità, nonché della TARI.

NUOVO REQUISITO AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

In sede di approvazione, in materia di agevolazioni “prima casa”, è stato introdotto il nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis), DPR n. 131/86 in base al quale il soggetto già proprietario della prima casa” può acquistare la “nuova prima casa applicando le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.

  Se entro detto termine annuale la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione delle agevolazioni.

detrazione iva acquisto unità immobiliari residenziali

In sede di approvazione è stata inserita un’interessante agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione:

  • spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016;
  • va ripartita in 10 quote annuali.

LOCAZIONI AGEVOLATE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE

In sede di approvazione è stata estesa alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di ottenere in concessione ovvero in locazione a canone concordato per finalità di interesse pubblico immobili dello Stato di cui all’art. 9, DPR n. 296/2005 (ad esempio, edifici scolastici e immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere):

  • senza fini di lucro;
  • affiliate alle Federazioni sportive nazionali o enti nazionali di promozione sportiva;
  • che svolgono attività sportiva dilettantistica.

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES

In sede di approvazione è stato previsto che a decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, l’aliquota IRES è fissata nella misura del 24% (anziché 27,5%). Conseguentemente:

  • dalla stessa data, è fissata all’1,20% la misura della ritenuta a titolo d’imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società in uno Stato UE / SEE di cui all’art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73;
  • è demandata ad un apposito DM la rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze, ora fissata nella misura del 49,72%, nonché di quella relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali (ora pari al 77,74%).

Al fine di evitare che tali modifiche comportino l’aumento della quota imponibile per i soggetti di cui all’art. 5, TUIR (società di persone e soggetti equiparati) è disposto che le nuove percentuali non trovano applicazione con riferimento a detti soggetti.

ESENZIONE IRAP AGRICOLTURA

È confermata l’abrogazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 446/97 e l’inserimento al successivo comma 2 della nuova lett. c-bis), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (in generale dal 2016), ai sensi della quale sono esenti IRAP gli esercenti attività agricole ex art. 32, TUIR.

L’esenzione IRAP è riconosciuta anche:

  • alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall’art. 8, D.Lgs. n. 227/2001;
  • alle cooperative e loro consorzi di cui all’art. 10, DPR n. 601/73 (società cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi, derivanti dall'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci esenti IRES).

Conseguentemente sono eliminati i richiami alle “imprese agricole” attualmente presenti nelle disposizioni relative alla base imponibile IRAP (art. 4, comma 2) e al VAP (artt. 9, comma 1 e 12, comma 2), nonché all’aliquota ridotta prevista per detti soggetti (artt. 45, comma 1 e 1, comma 238, Legge n. 244/2007). Merita evidenziare che resta ferma la soggettività IRAP per le attività di agriturismo e di allevamento e per le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis, TUIR, per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria.

Deduzione IRAP dipendenti produttori agricoli

In sede di approvazione la deduzione riconosciuta ai produttori agricoli per i lavoratori agricoli dipendenti di cui all’art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/97 è ora “ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”.

DETRAZIONi recupero edilizio e risparmio energetico

È disposta la proroga alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR che per quelli di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006.

In particolare, per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione:

  • per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un importo massimo di spesa pari a € 96.000;
  • per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del 65%.

Le detrazioni per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica sono ora fruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (iacp) comunque denominati, per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016, per interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

cessione detrazione soggetti incapienti

In sede di approvazione, con riferimento alle spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, il nuovo comma 2-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 introduce la possibilità, per:

  • i titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.500, di redditi di terreni non superiori a € 185,92 e dell’abitazione principale con le relative pertinenze (art. 11, comma 2, TUIR);
  • i titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a € 8.000 ovvero a € 4.800 (art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR);

di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato l’intervento agevolabile.

Con un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le relative modalità operative.

BONUS “mobili ed elettrodomestici”

È confermata la proroga della detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015).

La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015).

bonus mobili giovani coppie

In sede di approvazione è stata introdotta una nuova detrazione IRPEF:

  • riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio):

-    che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;

-    in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età;

-    acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (la norma non precisa i termini temporali relativi all’acquisto);

  • pari al 50%, su una spesa massima di € 16.000, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione.

Detta spesa deve essere sostenuta dall’1.1 al 31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali.

Tale detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio né con il bonus “mobili ed elettrodomestici”.

leasing agevolato “prima casa”

In sede di approvazione è stata introdotta una serie di interessanti disposizioni tendenti a agevolare l’acquisto della “prima casa” mediante un contratto di leasing.

Il ricorso a tale modalità d’acquisto consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alle nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) del comma 1 dell’art. 15, TUIR, relativamente:

  1. ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a € 8.000;
  2. al prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000.

Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:

  • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
  • il soggetto interessato:

-    abbia un’età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all’atto della stipula del contratto;

-    non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha un’età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%.

  La nuova detrazione spetta alle condizioni previste relativamente agli interessi passivi ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale di cui alla lett. b) del citato art. 15.

Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:

  • è applicata l’imposta di registro dell’1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse in leasing ricorrendo i requisiti “prima casa”, in capo all’utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
  • le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).

Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall’impresa di costruzioni l’imposta di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa.

In caso di cessione del contratto di leasing in esame è applicabile l’imposta di registro del 9%, ridotta all’1,5% in presenza delle condizioni “prima casa”.

  L’agevolazione in esame è applicabile dall’1.1.2016 al 31.12.2020.

BONUS ROTTAMAZIONE AUTOCARAVAN

In sede di approvazione è stato introdotto il riconoscimento di un contributo fino ad un massimo di € 8.000 per l’acquisto nel 2016 (con immatricolazione entro il 31.3.2017) di un nuovo autocaravan di categoria non inferiore ad Euro 5 in sostituzione di un analogo veicolo di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2, destinato alla demolizione.

Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

Le modalità di attuazione dell’agevolazione in esame saranno definite con uno specifico DM.

BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO

In sede di approvazione è stata estesa la detrazione IRPEF / IRES del 65% anche alle spese sostenute per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono:

  • mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  • consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

MAXI AMMORTAMENTI

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40% (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000).

  In sede di approvazione è stata disposta l’irrilevanza dell’incremento di costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali).

Acquisto di veicoli

Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

Beni esclusi

Sono esclusi dall’incremento gli investimenti:

  • in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • in fabbricati e costruzioni;
  • nei beni ricompresi nei seguenti gruppi:
Gruppo V Industrie manifatturiere alimentari Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali Condutture 8,0%
Gruppo XVII

Industrie dell’energia elettrica,

del gas e dell’acqua

Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale Condotte per usi civili (reti urbane) 8,0%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione 10,0%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento 12,0%
Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali Condutture 8,0%
Gruppo XVIII Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz. Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) 7,5%
Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) 12,0%

Acconti d’imposta

Le disposizioni sopra esaminate non hanno effetto sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015 (2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

L’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 (in generale, 2016) va determinato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in assenza dell’agevolazione.

CREDITO D’imposta investimenti nel mezzogiorno

In sede di approvazione è stato introdotto uno specifico credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) nel periodo 1.1.2016 - 31.12.2019.

La misura dell’agevolazione, collegata alle dimensioni dell’impresa, è così individuata:

  • 20% per le piccole imprese;
  • 15% per le medie imprese;
  • 10% per le grandi imprese.

Per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli / della pesca / dell’acquacoltura l’agevolazione in esame è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale ex art. 2, punti 49, 50 e 51, Regolamento UE n. 651/2014, relativi all’acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinate a strutture produttive già esistenti / nuove.

Il credito d’imposta in esame:

  • non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i beni agevolabili sopra accennati;
  • è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a € 1,5 milioni per le piccole imprese, € 5 milioni per le medie imprese e € 15 milioni per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alla medesima categoria di beni della stessa struttura operativa, esclusi quelli relativi ai beni agevolati. Per i beni in leasing assume rilevanza il costo sostenuto dalla società concedente;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione e in quelle di utilizzo. Non è applicabile il limite annuale di utilizzo di € 250.000 ex art. 1, comma 53, Finanziaria 2008.

Ai soggetti interessati è richiesta la presentazione di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate con le modalità e i termini fissati con uno specifico Provvedimento.

  Il credito d’imposta in esame è subordinato al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui al citato Regolamento UE n. 651/2014 ed in particolare dell’art. 14 relativo agli aiuti a finalità regionale.

REGIME FORFETARIO

Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono apportate le seguenti modifiche.

Aumento del limite di ricavi / compensi

La principale (e da più parti auspicata) modifica riguarda l’aumento del limite dei ricavi / compensi per ciascuno dei 9 gruppi di attività (non risultano variati i correlati coefficienti di redditività).

TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ
Gruppo di settore Codice attività ATECO 2007 Vecchi limiti ricavi/compensi Nuovi limiti ricavi/compensi

Coefficiente

redditività

Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 35.000 45.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40.000 50.000 40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000 40.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 20.000 30.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 15.000 25.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 15.000 25.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40.000 50.000 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 15.000 30.000 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 20.000 30.000 67%

Limite del reddito da lavoro dipendente / pensione

Il citato comma 54 contiene una serie di condizioni per l’accesso al regime in esame. In particolare ai sensi della lett. d) il reddito d’impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione).

Tale condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non risulta superiore a € 20.000.

Ora è abrogata la citata lett. d) e contestualmente introdotta al comma 57 la nuova lett. d-bis) in base alla quale non possono avvalersi del regime in esame i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.

La condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro.

Contribuenti “start up”

In base al citato comma 65 in caso di “nuova” attività è prevista la riduzione del reddito di 1/3 nei primi 3 anni.

Ora tale agevolazione è sostituita con la fruizione, per i soggetti che intraprendono una nuova attività, per i primi 5 anni, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%.

Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
  • qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.

Forfettari “start up” dal 2015

Con una disposizione transitoria, l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% è riconosciuta per il 2016 – 2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando il regime forfettario.

Nuovo regime previdenziale

È stato riscritto il citato comma 77 contenente la disciplina previdenziale dei soggetti in esame disponendo che il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.

In precedenza l’agevolazione consisteva nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.

  È confermata la regola in base alla quale la riduzione contributiva si riflette sull’accredito dei contributi.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA

È riproposta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. È infatti consentito alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate.

L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2015.

A tal fine è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione) calcolata sulla differenza tra:

  • il valore dei beni assegnati;
  • il costo fiscalmente riconosciuto.
  In mancanza di uno specifico riferimento alla “sostituzione” dell’IVA, quest’ultima va applicata con le regole ordinarie.

Per le assegnazioni / cessioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%.

In sede di assegnazione la società può richiedere che il valore normale degli immobili sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

In caso di cessione, al fine della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

In sede di approvazione è stato modificato il trattamento fiscale in capo al socio assegnatario limitando la non applicazione dell’art. 47, TUIR, ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8.

Di conseguenza, ora, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) l’operazione non risulta più fiscalmente irrilevante, in quanto per lo stesso è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.

Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

  • nella misura del 60% entro il 30.11.2016;
  • il rimanente 40% entro il 16.6.2017.
  Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni e che entro il 30.9.2016 si trasformano in società semplici.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

In sede di approvazione è stata riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

L’agevolazione:

  • è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2015;
  • ha effetto “dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016”, ossia dal 2016;
  • richiede il pagamento entro il 31.5.2016 di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF / IRAP dell’8%.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

A tal fine è applicabile, in quanto compatibile, quanto disposto in materia di assegnazione agevolata.

esenzione irap medici ospedalieri

In sede di approvazione è stato aggiunto il nuovo comma 1-bis all’art. 2, D.Lgs. n. 446/97 in base al quale ai fini IRAP non sussiste autonoma organizzazione a favore dei medici che:

  • hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno delle stesse;
  • percepiscono per l’attività ivi svolta più del 75% del loro reddito complessivo.

Ai fini della sussistenza del predetto requisito sono in ogni caso irrilevanti l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta.

  L’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN.

NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

È sostituito integralmente l’art. 26, DPR n. 633/72, in materia di “Variazioni dell’imponibile o dell’imposta”, prevedendo con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente.

La nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:

  1. in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell’accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese (nuovo comma 4, lett. a).

Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

  In capo all’acquirente / committente non sussiste l’obbligo di annotazione della nota di credito nel registro delle fatture emesse / corrispettivi;
  1. a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (nuovo comma 4, lett. b).

Come previsto dal nuovo comma 12 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

-    in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare;

-    in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

-    qualora, dopo che per 3 volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Con riferimento alle suddette fattispecie, in caso di successivo incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo va emessa una nota di debito (nuovo comma 6).

Inoltre, in caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la possibilità di emettere nota di credito non si estendealle cessioni / prestazioni “per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni(nuovo comma 9).

Infine la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell’acquirente / committente debitore dell’imposta in applicazione del reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44, DL n. 331/93 (nuovo comma 10).

Decorrenza

Le novità sopra esaminate sono applicabili:

  • con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. a) alle procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016;
  • con riferimento alle altre fattispecie anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016.


NUOVA FATTISPECIE DI REVERSE CHARGE

In sede di approvazione è stata introdotta al comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/72, la nuova lett. a –quater) che estende il reverse charge anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario, ex art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, di una commessa con un Ente pubblico al quale il consorzio deve applicare l’IVA con il meccanismo dello “split payment” ex art. 17-ter, DPR n. 633/72.

L’efficacia della nuova disposizione è subordinata all’autorizzazione da parte dell’UE ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

In sede di approvazione è stato disposto a favore di imprese / lavoratori autonomi la proroga anche per il 2016 della possibilità, prevista dall’art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti:

  • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
  • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;

a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

L’individuazione dei soggetti interessati nonché delle modalità di compensazione è demandata ad un apposito Decreto.

NUOVI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO

In sede di approvazione sono stati allungati i termini di accertamento in capo all’Ufficio ai fini IVA / II.DD. di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73 come segue:

  • entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell’attuale quarto);
  • entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell’attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000.

  Le novità sopra accennate sono applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successi. Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.

ENTRATA IN VIGORE RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE

È prevista l’anticipazione all’1.1.2016, rispetto alla data dell’1.1.2017, del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014.

Sanzioni voluntary disclosure

Restano ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla Legge n. 186/2014, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

In sede di approvazione è stato previsto che l’Agenzia delle Entrate potrà notificare i relativi atti, all’indirizzo PEC del professionista che ha assistito il contribuente, previa manifestazione espressa in tal senso.

nuova rateazione cartelle

In sede di approvazione, ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito di:

  • accertamento con adesione;
  • rinuncia all’impugnazione;

è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione, secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016.

A tal fine, entro 10 giorni successivi al versamento il soggetto interessato deve trasmettere copia della relativa quietanza all’Ufficio che dispone la sospensione delle somme eventualmente iscritte a ruolo, anche se rateizzate ex art. 19, DPR n. 602/73.

Quest’ultimo ricalcola le rate dovute considerando tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci del piano di rateazione originario e, una volta verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.

Qualora siano versate somme superiori all’importo ricalcolato, le stesse non sono ripetibili.

  In caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, il contribuente decade dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, senza ulteriori proroghe.

La rateazione non è concessa se è richiesta dopo una segnalazione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo di importo pari o superiore a € 10.000), limitatamente agli importi oggetto della stessa.

OPERAZIONI CON STATI BLACK LIST

È disposta l’abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell’art. 110, TUIR, che prevede(va) l’indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane relativamente ai beni / servizi acquistati da soggetti domiciliati in Stati “black list”, salva la ricorrenza delle c.d. circostanze esimenti.

Di conseguenza i costi in esame saranno equiparati a quelli relativi ad operazioni interne con applicazione delle ordinarie disposizioni presenti nel TUIR.

ACQUISTI BENI / SERVIZI DA SOGGETTI NON RESIDENTI

In sede di approvazione è previsto che, con le modalità stabilite da un apposito DM, saranno raccolte informazioninecessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell’evasione internazionale” relativamente ai beni / servizi acquistati da soggetti non residenti.

È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione di uno specifico Provvedimento per la “soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti”.

RISCOSSIONE canone rai

Sono state modificate alcune disposizioni contenute nel RD n. 246/38 in materia di canone RAI prevedendo in particolare che, a decorre dall’1.1.2016:

  • il canone di abbonamento per uso privato è ridotto a € 100 (anziché € 113,5) per il 2016;
  • la mera esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente.
  Al fine di superare le presunzioni previste dal citato Decreto, è ammessa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, come previsto in sede di approvazione, va presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT con modalità che saranno definite da un prossimo Provvedimento. La stessa ha validità per l’anno in cui è presentata;
  • il canone è dovuto una sola volta, in relazione a tutti gli apparecchi, detenuti nei luoghi adibiti dal contribuente a propria residenza e dimora, dallo stesso e dai soggetti appartenenti alla sua famiglia anagrafica così come definita dall’art. 4, DPR n. 223/89;
  • il pagamento del canone, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, avviene previo addebito dello stesso nelle fatture emesse dall’azienda fornitrice dell’energia elettrica.

In sede di approvazione è stata prevista la ripartizione in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre).

  Per il 2016 nella prima fattura successiva all’1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute;
  • è demandato ad un apposito DM la definizione, tra l’altro, delle modalità attuative del nuovo metodo di pagamento e della rateizzazione del canone.

In sede di approvazione è stato previsto che, a decorrere dall’1.1.2016, non è più possibile presentare la denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento in base al quale l’apparecchio può essere racchiuso in un apposito involucro adeguatamente sigillato da parte della GdF al fine di impedirne il funzionamento

PROROGA AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Al fine di promuovere una stabile occupazione, sono riproposti a favore dei datori di lavoro privati sgravi contributivi per un periodo massimo di 24 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Tale sgravio:

  • consiste nell’esonero nella misura del 40% dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di € 3.250 annui;
  • non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

L’agevolazione non spetta:

  • relativamente ai lavoratori:

-   che siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei 6 mesi precedenti;

-   per i quali lo sgravio in esame ovvero quello previsto dall’art. 1, comma 118, Finanziaria 2015 per le assunzioni 2015 siano già stati usufruiti relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;

  • con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti l’1.1.2016 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.

Applicazione al settore agricolo

L’agevolazione in esame è applicabile anche ai datori di lavoro del settore agricolo con riguardo alle assunzioni:

  • relative ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato;
  • decorrenti dall’1.1.2016;
  • con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31.12.2016.

Sono esclusi i contratti relativi a lavoratori a tempo indeterminato nel 2015 nonché quelli relativi a lavoratori a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento al 2015.

  Le predette limitazioni si applicano esclusivamente con riguardo ai soggetti che rivestono la qualifica di operai agricoli e non agli impiegati e dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari.

Esclusivamente con riferimento al settore agricolo, il predetto esonero contributivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Subentro nuovo datore di lavoro nella fornitura di servizi in appalto

L’agevolazione in esame è riconosciuta anche al datore di lavoro che:

  • subentra nella fornitura di servizi in appalto;
  • assumeancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva” un lavoratore per cui il datore di lavoro cessante fruisce dello sgravio contributivo;

nei limiti della durata e della misura che residua, computando il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

DETASSAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ

È “ripristinata” l’agevolazione relativa all’assoggettamento all’imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa:

  • su un importo massimo complessivo lordo di € 2.000.
  Tale limite è aumentato fino a € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro;
  • con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2015 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 50.000;
  • salvo espressa rinuncia scritta del dipendente.

Come previsto in sede di approvazione, un apposito DM definirà i criteri di misurazione degli incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione nonché le ulteriori modalità attuative.

Inoltre è previsto che i fringe benefit di cui all’art. 51, comma 2, TUIR concessi ai dipendenti e i beni ceduti e i servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a € 258 ai sensi del comma 3 del citato art. 51, non concorrono, entro i predetti limiti, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva, anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate.

  La definizione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché delle modalità attuative della nuova disposizione è demandata ad un apposito DM da emanare entro l’1.3.2016.

In sede di approvazione è stato disposto che per la quantificazione delle somme premiali legate alla produttività, va considerato anche il periodo di astensione obbligatoria per la maternità.

ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS

L’aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016 è confermata nella misura prevista per il 2014, pari al 27%.

Considerato l’aumento dello 0,72% l’aliquota contributiva 2016 è quindi pari al 27,72%.

credito d’imposta “art – bonus”

Per effetto delle modifiche all’art. 1, comma 1, DL n. 83/2014, il credito d’imposta a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. Art – Bonus) spetta:

  • a regime (in luogo del triennio 2014 – 2016);
  • nella misura del 65% delle erogazioni effettuate (in precedenza 65% per le erogazioni effettuate nei 2 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 e 50% per le erogazioni effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015).

bonus riqualifcazione alberghi

In sede di approvazione il credito d’imposta previsto dall’art. 10, DL n. 83/2014 a favore delle strutture turistico-alberghiere, è stato esteso anche alle spese per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva nei limiti e con le modalità previste dall’art. 11, DL n. 112/2008.

Con un apposito DM saranno stabilite le disposizioni attuative del bonus in esame con riferimento in particolare alle:

  • tipologie di strutture ricettive ammesse al beneficio;
  • tipologie di interventi ammessi al beneficio;
  • procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande;
  • soglie massime di spesa per singola voce di spesa sostenuta;
  • procedure di recupero nel caso di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.

Nuovi criteri classificazione strutture / imprese ricettive

In sede di approvazione, con l’aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 10, è previsto l’aggiornamento, tramite un apposito DM, dei criteri per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenuto conto:

  • delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;
  • dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

SOPPRESSIONE TASSA DI STAZIONAMENTO

In sede di approvazione è stata soppressa la tassa annuale di stazionamento sulle unità da diporto ex art. 16, comma 2, DL n. 201/2011.

RIMBORSO IVA TURISTI EXTRA-UE

In sede di approvazione è stato previsto che il rimborso dell’IVA ai turisti extra-UE di cui all’art. 38-quater, DPR n. 633/72 può essere effettuato dagli intermediari iscritti all’Albo ex art. 114-septies, D.Lgs. n. 385/93.

Con un apposito DM, saranno fissate le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all’aumento degli acquisti effettuati.

“SOCIETà BENEFIT”

In sede di approvazione è stata introdotta la nuova forma societaria delle c.d. società benefit” le quali si caratterizzano, nell’esercizio di un’attività economica, anche per il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

  Alla nuova forma societaria sono applicabili le disposizioni previste per le società (di persone / capitali) e per le cooperative di cui agli artt. da 2247 a 2553, C.c..

Oggetto sociale

Come accennato, l’oggetto sociale va individuato nel perseguimento di un “beneficio comune” nei confronti di:

  • persone;
  • comunità;
  • territori e ambiente;
  • beni ed attività culturali e sociali;
  • enti e associazioni;
  • altri portatori di interesse, ossia tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività svolta dalla società (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA e società civile);

tramite una condotta responsabile, sostenibile e trasparente.

Il suddetto “beneficio comune” va indicato espressamente nell’oggetto sociale e concretamente perseguito in modo da bilanciare le seguenti 3 componenti:

  • interesse dei soci;
  • perseguimento delle finalità del beneficio;
  • interessi di coloro ai quali l’attività sociale è diretta.

Adempimenti

Per documentare il perseguimento del predetto oggetto sociale, è previsto l’obbligo di redigere una relazione annuale, da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito Internet della società e contenente:

  • la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni poste in essere dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di bilancio comune (con evidenza delle circostanze di impedimento / rallentamento se presenti);
  • la valutazione dell’impatto generato, utilizzando lo standard di valutazione esterno comprensivo delle aree di valutazione identificate;
  • la descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

Società già esistenti

La forma societaria in esame può essere adottata anche da una società già esistente a condizione che sia modificato l’atto costitutivo / statuto, nel rispetto di quanto previsto per ciascuna tipologia di società e in particolare dagli artt. 2252, 2300 e 2436, C.c..

È inoltre prevista la possibilità, accanto alla denominazione sociale propria, di inserire l’espressione “Società benefit” o la sigla “SB”, da utilizzare nei titoli emessi, nella documentazione sociale e nelle comunicazioni verso terzi.

Comunicazione erogazioni liberali a onlus

Relativamente alla comunicazione riguardante le cessioni gratuite di beni di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72, a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla GdF è previsto:

  • l’aumento a € 15.000 (in precedenza € 5.164,57) del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la suddetta comunicazione;
  • l’esonero della stessa, senza limiti di valore, in caso di beni facilmente deperibili.

CREDITO D’IMPOSTA MEDIAZIONE

In sede di approvazione è introdotto a regime, in luogo dell’applicazione in via sperimentale, il credito d’imposta a favore delle parti per le spese sostenute per avvocati / arbitrati nei procedimenti di negoziazione assistita / arbitrato, commisurato al compenso fino a concorrenza di € 250.

Con uno specifico DM saranno stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito d’imposta e i controlli sull’autenticità stessa.

Il Ministero della Giustizia comunica entro il 30.4 “di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi” il credito d’imposta spettante in relazione a ciascun procedimento.

Il credito d’imposta va indicato nel mod. UNICO / 730 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

ALIQUOTA IVA 4% SETTORE EDITORIA

L’aliquota IVA ridotta del 4% di cui al n. 18), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 è applicabile ai “giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzia di stampa, libri e periodici” ossia alle “pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.

CREDITO D’IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI

In sede di approvazione è stato previsto che il credito d’imposta relativo al gasolio a favore degli autotrasportatori di cui all’Elenco 2, allegato alla Finanziaria 2014, a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI

In sede di approvazione è stato previsto che le deduzioni forfetarie ex art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori, a decorrere dal 2016, spettano:

  • in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa;
  • nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.

COMPENSAZIONE CREDITI AVVOCATI

In sede di approvazione è stato disposto che dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato posso compensare, anche parzialmente, quanto dovuto per imposte, tasse (compresa l’IVA) e contributi previdenziali entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.

La compensazione è consentita purché non sia stata proposta opposizione al Decreto di pagamento ex art. 170, DPR n. 115/2002.

Con un apposito DM saranno stabiliti criteri, priorità e modalità dell’agevolazione in esame.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell’1.1.2016, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2016 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva. In sede di approvazione è stata “unificata” all’8% la misura dell’imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni qualificate / non qualificate e per i terreni (non è più prevista l’aliquota “agevolata” del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI

È riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.

È possibile provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

  • 16% per i beni ammortizzabili;
  • 12% per i beni non ammortizzabili.
  In sede di approvazione è stato disposto che, limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2019), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

LIMITE UTILIZZO del contante

Con la modifica dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è aumentato da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.

In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money transfer”) la soglia rimane pari a € 1.000.

È prevista altresì l’abrogazione delle seguenti disposizioni:

estensione dei pagamenti elettronici

In di approvazione l’obbligo di “accettare” i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l’attività di vendita / servizi è stato esteso alle carte di credito ed opera a prescindere dall’importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi).

  Il predetto obbligo può essere disatteso in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”.

Merita sottolineare che con un apposito DM saranno fissate oltre alle modalità attuative anche le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.

Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno estese dall’1.7.2016, anche al pagamento del parcheggio nelle aree blu”.

pagamenti pubblica amministrazione

In sede di approvazione è stato confermato per le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di pagare gli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a € 1.000, esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici ex art. 2, comma 4-ter, DL n. 138/2011.

modifiche al settore agricolo

Merita evidenziare che in sede di approvazione è stata eliminata la disposizione che prevede(va) l’abrogazione dal 2016 del regime IVA di esonero per i produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/72.

È disposto l’aumento dal 12% al 15% dell’imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola.

Con un apposito DM saranno aumentate le percentuali di compensazione:

  • applicabili a specifici prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10%;
  • (per il 2016) applicabili agli animali vivi in misura non superiore al:

-    7,7% per i bovini;

-    8% per i suini.

Infine, a seguito della modifica dell’art. 1, comma 512, Legge n. 228/2012, a decorrere dal 2016, è aumentata dal 7% al 30% la rivalutazione del reddito dominicale e agrario.

Produzione / cessione di energia da impianti fotovoltaici

È sostituito l’art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005, il quale dispone(va) che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da parte di imprenditori agricoli che costituiscono “attività connesse”, va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA.

Ora è previsto che:

  • la produzione / cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui, e fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e producono reddito agrario;
  • per la produzione di energia oltre i citati limiti, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione delle quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%. È possibile optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
  Le predette novità sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (dal 2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Aliquota IVA pellet

In sede di approvazione è stata eliminata la disposizione che “riportava” al 10% l’aliquota IVA delle cessioni dei pellet.

PREU

In sede di approvazione è previsto, dall’1.1.2016, l’aumento del PREU nelle seguenti misure.

Tipologia apparecchio

Art. 110, comma 6, TULPS

PREU

fino al 31.12.2015

PREU

dall’1.1.2016

lett. a) Apparecchio con attivazione mediante l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico 13% 17,5%
lett. b) Apparecchio con attivazione esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa 4,5% 5,5%

A decorrere dall’1.1.2016 la percentuale destinata alle vincite (pay out) relativa agli apparecchi di cui alla lett. a) è fissata in misura non inferiore al 70% (in luogo della precedente pari al 74%).

semplificazioni mod. 730 precompilato

Trasmissione dati da parte di soggetti terzi

Come noto, ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati inviati alla stessa dai c.d. “soggetti terzi”, ossia dai soggetti “coinvolti” nelle operazioni che interessano la dichiarazione dei redditi.

A tal fine, con specifico riferimento alle spese sanitarie:

  • l’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014 dispone che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria
  • il DM 31.7.2015 ha fissato le modalità di trasmissione dei dati a detto Sistema;
  • l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 31.7.2015 ha definito le modalità di utilizzo di tali dati.

Soggetti obbligati

È confermata la modifica del citato comma 3 dell’art. 3 nella parte in cui individua i soggetti operanti nel settore sanitario tenuti all’invio dei dati al STS includendo tra questi anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Si evidenzia inoltre che prevedendo l’invio di detti dati per le prestazioni erogate dal 2015(anziché “erogate nel 2015”) tale adempimento è introdotto a regime.

Con il nuovo comma 3-bis del citato art. 3, è altresì disposto che tutti i contribuenti, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, potranno consultare i dati relativi alle spese sanitarie acquisite dal STS mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso.

Con la modifica dell’art. 78, comma 25-bis, Legge n. 413/91 è ridefinita la categoria degli Enti / Casse / società / fondi integrativi al SSN tenuti all’invio dei dati e sono implementate le informazioni che devono essere trasmesse. In particolare è ora disposto che:

  • tra i soggetti tenuti all’invio dei dati entro il 28.2 sono ricompresi gli Enti / Casse / società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del SSN che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione all’Anagrafe dei fondi integrativi del SSN nonché gli altri fondi comunque denominati;
  • vanno trasmessi i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati (deducibili / detraibili) nonché quelli relativi alle spese sanitarie che comunque non sono rimaste a carico del contribuente. Ciò con riferimento agli oneri sia detraibili che deducibili ai fini IRPEF.
  In sede di approvazione è stato disposto che la nuova “versione” del citato comma 25-bis trova applicazione a partire dall’anno d’imposta 2015.

Esclusione spesometro

In via sperimentale per il 2016, al fine di semplificare gli adempimenti ed evitare duplicazioni dei dati trasmessi, viene meno l’obbligo di includere nell’elenco clienti – fornitori le informazioni già inviate al STS.

Regime sanzionatorio

Con l’implementazione del comma 4 del citato art. 3 è disposto che in caso di omessa / tardiva / errata trasmissione dei dati in esame è applicabile la sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000 per soggetto terzo.

Mitigazione sanzioni in sede di prima applicazione

Il nuovo comma 5-ter del citato art. 3 dispone che per le trasmissioni all’Agenzia delle Entrate dei dati utili per la predisposizione del mod. 730 precompilato effettuate:

  • nel 2015, relative al 2014;
  • nel primo anno previsto per la trasmissione;

non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5-bis del citato art. 3, all’art. 78, comma 26, Legge n. 413/91 e all’art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, in caso di:

  • lieve tardività;
  • errori nella trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni / deduzioni nel mod. 730 precompilato.

Controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate

È confermata l’abrogazione dell’art. 1, commi 586 e 587, Finanziaria 2014 che prevedevano controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a € 4.000, anche a seguito di crediti derivanti da precedenti dichiarazioni. Tale abrogazione ha effetto a decorrere dal mod. 730/2016 relativo al 2015.

Con l’introduzione del nuovo comma 3-bis al citato art. 5 è ora disposto che l’Agenzia delle Entrate può effettuare i controlli preventivi, in via automatizzata o mediante la verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione (ovvero dalla data di trasmissione della dichiarazione se successiva) con riferimento ai modd. 730 che presentano le seguenti caratteristiche:

  • presentazione effettuata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • modifiche, rispetto al modello precompilato, che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:

-    presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati dall’Agenzia;

ovvero

-    determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000.

In tali casi l’Agenzia si impegna ad effettuare il rimborso spettante non oltre il sesto mese successivo al termine per l’invio della dichiarazione (all’invio della dichiarazione se successivo).

Assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta

È confermata l’introduzione della nuova lett. c-bis) al comma 1 dell’art. 17, DM n. 164/99 in base alla quale il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate anche il risultato finale della dichiarazione (mod. 730-4).

mod. 770 e Certificazione Unica

È confermato che la Certificazione Unica di cui all’art. 4, comma 6-ter, DPR n. 322/98, da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3 dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, direttamente o tramite un intermediario incaricato, è “implementata” con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015.

In particolare ora è disposto che con la stessa dovranno essere comunicati anche

“gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata”.
 

L’invio delle CU contenenti tali dati è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del mod. 770. In altre parole, quindi, se con la presentazione della CU sono comunicati tutti i dati fino ad ora richiesti nel mod. 770, viene meno l’obbligo di presentare tale modello (che rappresenterebbe soltanto una duplicazione di quanto già inviato all’Agenzia delle Entrate con la CU).

L’obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31.7 permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU.

Mitigazione sanzioni in sede di prima applicazione

Come sopra accennato relativamente all’invio dei dati utili per il 730 precompilato il nuovo comma 5-ter dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014 dispone che per le trasmissioni all’Agenzia delle Entrate delle CU effettuate:

  • nel 2015, relative al 2014;
  • nel primo anno previsto per la trasmissione;

non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5-bis del citato art. 3, all’art. 78, comma 26, Legge n. 413/91, all’art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, in caso di:

  • lieve tardività;
  • errori nella trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni / deduzioni nel mod. 730 precompilato.

SpeseFUNEBRI

È confermata la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale, a partire dall’anno d’imposta 2015, le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad € 1.550 per ciascun evento verificatosi nell’anno.

Rispetto all’attuale versione, la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute in relazione alla “morte di persone” non richiedendo più che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela (familiari di cui all’art. 443, C.c., affidati o affiliati).

Spese UNIVERSITARIE

Come noto, l’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di “corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali”.

Ora, con la modifica della citata lett. e), applicabilea partire dall’anno d’imposta 2015:

  • è specificato che la disposizione si riferisce ai corsi presso Università statali e non statali;
  • relativamente alle spese per corsi presso Università non statali è previsto che l’importo detraibile non può essere superiore a quello stabilito annualmente con specifico DM per ciascuna Facoltà universitaria, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

nuova ALIQUOTA IVA DEL 5% COOPERATIVE SOCIALI

In sede di approvazione è stata introdotta la nuova aliquota IVA del 5% applicabile alle prestazioni di cui alla nuova Tabella A, Parte II-bis, ossia per:

“le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese da cooperative sociali e loro consorzi”.

Le prestazioni di cui ai citati numeri sono le seguenti:

18 prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con DM;
19 prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20 prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
21 prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla Legge n. 326/58, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
27-ter prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.

La nuova aliquota IVA del 5% è applicabile a dette prestazioni soltanto se rese:

  • da cooperative sociali e loro consorzi;
  • a favore dei soggetti “svantaggiati” richiamati nel citato n. 27-ter (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo).

Contestualmente sono stati abrogati:

  • il primo e il secondo periodo del comma 331 dell’art. 1, Finanziaria 2007 che prevede(va):

-    l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle prestazioni sopra elencate rese a favore dei citati soggetti “svantaggiati” da parte di cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni;

-    per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 l’opzione per il regime di esenzione;

  • il n. 41-bis) della Tabella, Parte II che prevede(va) l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili o ovunque rese a favore dei citati soggetti “svantaggiati” rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni.

Merita evidenziare che a seguito delle nuove disposizioni per le cooperative “non sociali” l’aliquota IVA passa dal 4% al 22%.

 

Il nuovo quadro normativo sopra evidenziato è applicabile alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’1.1.2016.

Per i contratti in corso, quindi, continuano ad essere applicabili le disposizioni previgenti.

“card culturale” diciottenni

In sede di approvazione è prevista l’assegnazione, a tutti i cittadini italiani / di altri Stati UE residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016, di una “Carta elettronica”:

  • di importo nominale massimo pari a € 500;
  • da utilizzare per assistere a rappresentazioni teatrali / cinematografiche, acquistare libri e accedere a musei / mostre / eventi culturali / monumenti / gallerie / aree archeologiche / parchi naturali / spettacoli dal vivo.
  Le somme così assegnate non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario e non rilevano ai fini del computo dell’ISEE.

è demandata ad un apposito DPCM la definizione delle modalità attuative dell’agevolazione in esame e l’importo da assegnare.

credito d’imposta sistemi videosorveglianza

In sede di approvazione è stato riconosciuto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche (privati) che sostengono spese per:

  • l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme;
  • contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.

è demandata ad un apposito Decreto la definizione delle modalità attuative dell’agevolazione in esame.

BONUS ACQUISTO STRUMENTi MUSICALi

In sede di approvazione è riconosciuto per il 2016 un contributo di € 1.000 per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati “iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento”.

Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative dell’agevolazione in esame.

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