Novità fiscali - OTTOBRE 2018

09 Ottobre 2018

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

Accertamento nei confronti di bar e consumo di caffè

 

Ordinanza Corte Cassazione    

24.8.2018, n. 21130                     

È legittimo l’accertamento induttivo effettuato nei confronti di un bar basato sul caffè acquistato nell’anno e, considerando un consumo medio di 8 gr. di polvere di caffè per preparare una tazzina, ottenere il numero di caffè somministrati, da moltiplicare per il prezzo di listino praticato.

Accertamento nei confronti di panificio

Sentenza Corte Cassazione      

7.9.2018, n. 21860                       

È legittimo l’accertamento nei confronti di un soggetto che esercita l’attività di fabbricazione di prodotti di panetteria basato sul quantitativo consumato di farina e lievito, sul prezzo di vendita applicato nonché sul riscontro di frequenti saldi negativi di cassa.

Pagamento retribuzioni

Nota INL 10.9.2018, n. 7396       

In merito all’obbligo, decorrente dall’1.7.2018, di corresponsione della retribuzione ai lavoratori tramite banca / posta utilizzando mezzi tracciabili è stato tra l’altro chiarito che:

-   l’obbligo non riguarda le somme corrisposte al lavoratore a titolo diverso dalla retribuzione (ad esempio, rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio);

-   il pagamento può essere effettuato anche presso una banca ove il datore di lavoro ha aperto un c/c ordinario ovvero tramite vaglia postale;

-   in caso di pagamento in contanti effettuato “per un importo stipendiale mensile” complessivamente pari o superiore a € 3.000, sono applicabili anche le sanzioni in materia di antiriciclaggio.

Detrazione IRPEF 50%

box pertinenziale

 

 

Risposta Agenzia Entrate         

19.9.2018, n. 6                             

La detrazione IRPEF del 50% ex art. 16-bis, TUIR prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta, con riferimento al box pertinenziale, esclusivamente se lo stesso è realizzato ex novo, ossia costituisce una “nuova costruzione”.

La detrazione non è riconosciuta se il box auto deriva da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso.

Acquisto carburante per macchine agricole

 

 

Risposta Agenzia Entrate         

27.9.2018, n. 13                           

Per gli imprenditori agricoli che determinano il reddito su base catastale ex art. 32, TUIR e si avvalgono, ai fini IVA, del regime speciale ex art. 34, DPR n. 633/72, gli acquisti di carburante destinato alle macchine agricole non devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili” ai fini della detrazione dell’IVA / deducibilità del costo.


COMMENTI

DAL 29.10.2018 L’AGENZIA DELLE ENTRATE PUò SOSPENDERE I MODD. F24 CON COMPENSAZIONI “A RISCHIO”

Come previsto dalla Finanziaria 2018 l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.

In particolare,

  • se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
  • diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.

Recentemente, con il Provvedimento 28.8.2018 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri / modalità di attuazione della nuova disposizione.

CRITERI SELETTIVI PER LA SOSPENSIONE DEL MOD. F24

Al fine di individuare i modd. F24 contenenti compensazioni “a rischio” l’Agenzia utilizza i seguenti criteri selettivi:

  • tipologia del debito pagato;
  • tipologia del credito compensato;
  • coerenza dei dati indicati nel mod. F24;
  • dati presenti nell’Anagrafe Tributaria / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel mod. F24;
  • analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;
  • pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.

L’esecuzione dei modd. F24 che presentano profili di rischio sulla base dei predetti criteri è sospesa dall’Agenzia delle Entrate.

 

Quanto sopra trova applicazione a decorrere dal 29.10.2018.

Dopo aver evidenziato che la ratio della nuova disposizione va individuata nel

contrastare l’indebito utilizzo dei crediti in compensazione e dunque l’azione dell’Agenzia delle entrate non sarà rivolta verso la generalità delle compensazioni, bensì solo nei confronti di quelle che presentano evidenti profili di rischio, anche in base all’esperienza maturata nell’attività di controllo”,

l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, di fatto

saranno selezionate solo quelle operazioni che, in base ai dati indicati nei modelli F24 e delle altre informazioni in possesso dell’Agenzia, presentano indizi e anomalie meritevoli di approfondimento.

I criteri elencati nel provvedimento hanno lo scopo di consentire di applicare, in concreto, parametri analitici di selezione per individuare le operazioni più rischiose, da esaminare durante il periodo di sospensione”.

I parametri di selezione, come evidenziato dall’Agenzia, saranno progressivamente perfezionati allo scopo di limitare la selezione di operazioni legittime (c.d. “falsi positivi”) nonché di migliorare l’efficacia della procedura, finalizzata a consolidare lo strumento della compensazione, evitando abusi.

I predetti criteri selettivi saranno applicati, ove compatibili, anche ai modd. F24 contenenti compensazioni presentati tramite i servizi telematici messi a disposizione da banche / Poste.

PROCEDURA DI SOSPENSIONE

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai modd. F24 presentati telematicamente (Entratel / Fisconline), comunica al contribuente se la delega di pagamento è stata sospesa, con apposita ricevuta contenente anche la data in cui termina il periodo di sospensione.

Tale periodo di sospensione, come sopra accennato, “non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24. La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento”.

Durante il periodo di sospensione:

  • non viene addebitato l’eventuale saldo positivo del mod. F24 sul c/c indicato;
  • il contribuente può procedere all’annullamento del mod. F24secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate”.

Nel caso in cui, a seguito ai controlli svolti, l’Agenzia riscontra che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica al contribuente lo scarto del mod. F24 tramite una specifica ricevuta contenente anche la relativa motivazione.

 

Tutte le compensazioni / pagamenti indicati nel mod. F24 scartato si ritengono non eseguiti.

Si rammenta che, in caso di mancata comunicazione dello scarto del mod. F24 entro il periodo di sospensione, “l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato”.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, il credito risulta correttamente utilizzato, in presenza di:

  • un
  • un m

Va evidenziato che il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate gli elementi informativi utili per la finalizzazione del mod. F24 sospeso:

  • durante il periodo di sospensione;
  • prima dell’intervento dello scarto / sblocco della delega di pagamento.
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