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Novità fiscali - GIUGNO 2018

13 Giugno 2018

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

Accertamento

bar-caffetteria

Ordinanza Corte Cassazione    

27.4.2018, n. 10207                     

È legittimo l’accertamento induttivo effettuato nei confronti di un bar-caffetteria basato sulla presunzione dell’utilizzo di 8 gr di miscela per ogni tazzina prodotta. Grava sul contribuente fornire la prova del diverso quantitativo utilizzato.

Accertamento dentista

Sentenza Corte Cassazione      

4.5.2018, n. 10692                       

È legittimo l’accertamento induttivo effettuato nei confronti di un odontoiatra basato sull’utilizzo di prodotti monouso, quali aspirasaliva e guanti.

Autonoma organizzazione

 

Sentenza Corte Cassazione      

8.5.2018, n. 10998                       

È soggetto ad IRAP il professionista che nell’esercizio dell’attività si avvale della collaborazione, non occasionale, del coniuge, anch’esso professionista. In tal caso, infatti, “si configura l’autonoma organizzazione in quanto il reddito prodotto è il frutto dell’attività di due professionisti”.

Cessione credito riqualificazione energetica

 

 

 

 

 

 

 

Risoluzione Agenzia Entrate    

18.5.2018, n. 11/E                       

La cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica può essere posta in essere:

-   dai soggetti IRPEF / IRES teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta;

-   a favore di “altri soggetti terzi” rispetto ai fornitori dei beni / servizi utilizzati per l’intervento agevolato, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Inoltre:

-   è possibile una sola cessione successiva a quella originaria;

-   tra gli istituti di credito / intermediari ai quali i c.d. “incapienti” (no tax area) possono cedere il credito rientrano anche le società classificabili nel settore delle società finanziarie.

Nuove regole pagamento

retribuzioni dall’1.7.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Ispettorato nazionale        

lavoro 22.5.2018, n. 4538           

In merito all’obbligo decorrente dall’1.7.2018 in capo ai datori di lavoro / committenti di effettuare il pagamento delle retribuzioni / anticipi esclusivamente tramite specifici strumenti di pagamento (bonifico, assegno, strumenti di pagamento elettronico, pagamenti in contanti presso lo sportello bancario / postale presso il quale il datore di lavoro dispone di un c/c di tesoreria), con esclusione dei contanti, è stato chiarito che:

-   l’obbligo non interessa i compensi derivanti da borse di studio / tirocini / rapporti autonomi occasionali;

-   la violazione si realizza anche nel caso in cui, nonostante l’utilizzo del predetti strumenti di pagamento, il versamento delle somme non è realmente effettuato, in quanto ad esempio il bonifico viene successivamente revocato o l’assegno è annullato prima dell’incasso.


COMMENTI

Le spese d’istruzione dei figli e il mod. redditi 2018 pf

Nella dichiarazione dei redditi è possibile usufruire di una serie di agevolazioni con riferimento alle spese sostenute a favore dei figli.

In particolare è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% relativamente alle spese di istruzione (universitarie e non) compresi i canoni di locazione pagati per i figli universitari “fuori sede”, nonché le spese per la frequenza dell’asilo nido, alle condizioni di seguito sintetizzate.

SPESE FREQUENZA SCUOLA MATERNA / ELEMENTARE / MEDIA / SUPERIORE

La detrazione in esame spetta in relazione alle spese per la frequenza della:

  • scuola dell’infanzia, comunemente definita “scuola materna”;
  • scuola del primo ciclo di istruzione che ricomprende la c.d. “scuola elementare” e la c.d. “scuola media”;
  • scuola secondaria di secondo grado, comunemente definita “scuola superiore”.
 

La detrazione spetta anche per l’iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento ante DPR n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica / Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria.

Diversamente, le spese relative alla frequenza di nuovi corsi istituiti ai sensi del citato DPR n. 212/2005 sono equiparate alle spese sostenute per l’iscrizione a corsi universitari.

Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione in esame anche:

  • i contributi obbligatori / volontari deliberati dagli istituti scolastici o da loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica (ad esempio, per la frequenza di corsi di lingua, teatro, ecc. anche se svolti al di fuori dell’orario scolastico);
  • le spese sostenute per la mensa scolastica ed i servizi integrativi (quali, ad esempio, l’assistenza al pasto e il pre / post scuola), le gite scolastiche e l’assicurazione della scuola.

Dette spese:

  • sono detraibili anche nel caso in cui il servizio è reso tramite il Comune / altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto, “essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado”;
  • vanno documentate mediante ricevute / quietanze di pagamento con indicazione dell’importo sostenuto e dei dati dell’alunno. Con specifico riferimento alle spese di mensa l’Agenzia richiede:

-    bollettino postale / bonifico bancario riportanti nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno;

-    attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento / scuola, nella quale è indicato l’ammontare annuo della spesa sostenuta e i dati dell’alunno, nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) ovvero con l’acquisto di buoni mensa (cartacei / elettronici). La richiesta da parte del genitore per il rilascio dell’attestazione e l’attestazione stessa sono esenti dall’imposta di bollo.

Nel caso in cui le spese siano:

  • pagate alla scuola, ai fini della detrazione, non è necessario presentare la copia della delibera scolastica che ha disposto il versamento;
  • pagate a soggetti terzi (ad esempio, pagamento all’agenzia di viaggio della quota per la gita scolastica), il soggetto che presta l’assistenza fiscale è tenuto a richiedere copia della delibera scolastica che ha disposto il versamento.

Le spese sono detraibili da parte del genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa. In caso di intestazione del documento al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In caso di sostenimento della spesa in misura diversa è comunque ammesso annotare sul documento di spesa una diversa percentuale di ripartizione.

 

Qualora il pagamento venga effettuato per più alunni / studenti (ad esempio, dal rappresentante di classe), per usufruire della detrazione è necessario che l’Istituto rilasci un’apposita attestazione da cui risultino i dati di ciascun alunno / studente.

Per le spese in esame sono previsti i seguenti limiti di spesa.

Anno sostenimento spese

Fino al 2015

2016

2017

2018

Dal 2019

Limite massimo

€ 400

€ 564

€ 717

€ 786

€ 800

Spese non ammesse

Non è possibile fruire della detrazione in esame per:

  • le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici;
  • il servizio di trasporto scolastico, in quanto trattasi di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è prevista alcuna agevolazione;
  • le spese di frequenza dell’asilo nido per le quali i genitori possono fruire della specifica detrazione IRPEF del 19% su un importo massimo di € 632 per ogni figlio fiscalmente a carico.

Preme altresì evidenziare che non possono essere considerate le spese che sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nei punti da 701 a 706 della CU con il codice “12”, fermo restando che sull’eventuale quota eccedente la spesa rimborsata è possibile fruire della detrazione.

Incumulabilità con la detrazione prevista per le erogazioni liberali

Si rammenta che “per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i octies), che non è cumulabile con la detrazione in esame.

SPESE FREQUENZA CORSI UNIVERSITARI

Le spese sostenute per la frequenza di:

  • Università statali, sono detraibili nella misura del 19% dell’intero importo corrisposto (non è previsto un limite di spesa);
  • Università non statali, sono detraibili nella misura del 19% dell’importo corrisposto, nel limite massimo di spesa individuato annualmente dal MIUR con un apposito Decreto. A tal fine per il 2017 va fatto riferimento al DM 28.12.2017.

È possibile beneficiare della detrazione in esame anche per le spese sostenute per la frequenza di:

  • Istituti tecnici superiori
  • Corsi di specializzazione, tra i quali rientrano anche i corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria, se effettuati in centri accreditati presso il MIUR;
  • Corsi di perfezionamento.

In particolare il citato DM individua l’importo massimo sul quale è possibile calcolare la detrazione in base all’area disciplinare e alla sede del corso di studi come di seguito riportato.

Area disciplinare corsi istruzione

Nord

Centro

Sud e isole

Medica

€ 3.700

€ 2.900

€ 1.800

Sanitaria

€ 2.600

€ 2.200

€ 1.600

Scientifico – Tecnologica

€ 3.500

€ 2.400

€ 1.600

Umanistico – Sociale

€ 2.800

€ 2.300

€ 1.500

Iscritti ad un corso di dottorato / specializzazione / master universitario di primo e secondo livello

€ 3.700

€ 2.900

€ 1.800

   

A detti importi va sommata la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3, Legge n. 549/95.

           

Per l’applicazione di tali limiti, la Tabella 1 allegata al citato DM indica la zona geografica di appartenenza delle singole Regioni nonché l’area disciplinare corrispondente a ciascun corso di laurea. A tal fine, merita evidenziare che:

  • per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quelle in cui l’Università ha la sede legale, va fatto riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso;
  • nel limite di spesa individuato dal citato DM è ricompresa anche l’imposta di bollo per la quale “non è prevista la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti”;
  • il limite del citato DM comprende anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.

Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in Università non statali:

-     situate in aree geografiche diverse;

-     appartenenti a diverse aree tematiche;

va verificato se lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test. In particolare:

-     in caso di iscrizione, le spese sostenute per tutti i test di ammissione concorrono al raggiungimento del limite proprio del corso a cui lo studente si è iscritto;

-     se lo studente non si iscrive ad alcun corso, va fatto riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test;

  • se lo studente, nello stesso periodo d’imposta, sostiene spese di frequenza presso Università non statali situate in aree geografiche diverse, o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, va fatto riferimento al limite di spesa detraibile più alto tra quelli applicabili.

Frequenza di corsi universitari all’estero

In caso di frequenza di corsi universitari all’estero, va fatto riferimento all’importo massimo previsto dal DM in esame per i corsi della medesima area disciplinare nella zona geografica in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.

Analogamente, in caso di frequenza di corsi post-laurea all’estero, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi post-laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

Frequenza Università telematiche

In caso di frequenza di corsi di laurea svolti da Università telematiche va fatto riferimento all’importo massimo previsto dal DM in esame per i corsi della medesima area disciplinare nella zona geografica in cui ricade la sede legale dell’Università.

Frequenza corsi di laurea in teologia presso Università Pontificie

Per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le Università Pontificie va fatto riferimento all’importo massimo previsto dal DM per i corsi dell’area disciplinare “Umanistico – sociale” nella zona geografica in cui si svolge il corso di studi (Centro, se il corso è tenuto presso lo Stato Città del Vaticano). In tal caso, quindi, il limite di spesa risulta pari a € 2.300 ovvero € 2.900 se trattasi di dottorato, specializzazione, master.

Spese ammesse

Si rammenta che:

  • rientrano tra le spese detraibili le tasse di immatricolazione e iscrizione (anche se relative ad anni fuori corso o a corsi di perfezionamento / specializzazione universitaria), le soprattasse per esami di profitto o di laurea;
  • non rientrano tra le spese agevolabili quelle relative all’acquisto di testi scolastici e materiale scolastico (cancelleria), le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla frequenza universitaria. Con riferimento alle spese di alloggio si rammenta che per gli studenti universitari fuori sede è possibile fruire della specifica detrazione.

 

Sono altresì esclusi dal beneficio i contributi pagati all’Università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero.

Si riportano di seguito ulteriori chiarimenti riferiti a specifici casi.

Tipologia spesa

Detraibilità ex lett. e)

Spese frequenza master universitari (*):

 
  • assimilabili, per durata e struttura dell’insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione e gestiti da istituti universitari

  • non assimilabili a corsi universitari o di specializzazione oppure non gestiti da istituti universitari

NO

Spese frequenza Scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali e paritarie

(*) Con riferimento ai master privati di I e II livello è sufficiente la sola verifica che il master sia attivato da un istituto universitario (non è necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogati da università statali).

Dette spese rientrano tra gli oneri per i quali la detrazione spetta anche se sono sostenuti per un familiare fiscalmente a carico. Al fine di attestare la spesa sostenuta il contribuente deve conservare il bonifico bancario / bollettino postale ovvero la ricevuta / quietanza di pagamento dai quali devono essere desumibili:

  • i dati dell’istituto;
  • la causale;
  • l’importo;
  • la data del pagamento;
  • i dati dello studente.

CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI “FUORI SEDE”

Come sopra accennato è possibile fruire della detrazione IRPEF del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da / per studenti universitarifuori sede”.

Al fine di individuare i soggetti beneficiari di tale agevolazione assume particolare importanza la distanza minima che deve esistere tra residenza dello studente ed ubicazione dell’Università.

Tipologia contratto di locazione

La detrazione è riconosciuta per i canoni relativi a contratti stipulati / rinnovati ai sensi della Legge n. 431/98, “cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata ad uso abitativo”.

Di conseguenza “sono detraibili … anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità di legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti”.

La detrazione spetta anche con riferimento ai canoni relativi a contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento / locazione, stipulati con Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, Enti senza fine di lucro e cooperative.

 

L’immobile locato dallo studente deve essere ubicato nel Comune in cui ha sede l’Università ovvero in un Comune limitrofo.

La detrazione non spetta per i canoni relativi ad un contratto di sublocazione.

Iscrizione ad un’Università

L’agevolazione richiede che gli “studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università”, anche se ubicata nel territorio di uno Stato UE / SEE.

In merito alla tipologia di Università frequentata l’Agenzia nel corso del tempo ha chiarito che:

  • non rileva né il tipo di facoltà / corso universitario frequentato, né la natura pubblica / privata dell’Università;
  • la detrazione spetta anche agli iscritti:

­ ai corsi istituiti ex DPR n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati;

­ agli Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto il MIUR ha considerato la frequenza di tali istituti assimilabile alla frequenza di un corso universitario.

 

La detrazione non spetta agli studenti che frequentano corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero.

Spesa agevolata

La spesa agevolata è esclusivamente quella relativa ai canoni di locazione, con esclusione, anche se comprese nel canone, delle:

  • spese condominiali / di riscaldamento;
  • spese relative ai costi di intermediazione.

Diversamente, in caso di contratto di ospitalità che includa anche prestazioni, quali la pulizia della camera e i pasti, per le quali non è previsto un corrispettivo specifico, è possibile considerare la spesa sostenuta senza operare alcuno “scorporo”. Tali prestazioni non sono detraibili se autonomamente addebitate.

Se il contratto è cointestato a più soggetti, la spesa va imputata a ciascun contitolare in base alla percentuale di titolarità del contratto, a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione.

Ammontare massimo della detrazione

La spesa in esame può essere considerata nel limite di € 2.633. La detrazione massima è quindi pari a € 500 ed è riconosciuta anche per le spese sostenute (pagate) nell’interesse di un familiare a carico. A tal fine:

  • il contratto può essere intestato anche al/i genitore/i;
  • se un genitore ha a carico 2 (o più) figli studenti universitari, con 2 (o più) contratti di locazione, va considerato comunque il limite complessivo di spesa di € 2.633.

Ai fini della ripartizione della detrazione tra i genitori con figlio a carico, si evidenzia che:

  • la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica il sostenimento della spesa.

Se il contratto è intestato ad entrambi i genitori, in favore del figlio universitario, la spesa si presume sostenuta in parti uguali e la detrazione spetta ad entrambi i genitori, nel limite massimo di spesa di € 1.316,50 ciascuno;

  • se il documento di spesa è intestato al figlio, le spese vanno suddivise tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento.

Nel caso in cui i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50% sul documento comprovante la spesa va annotata la percentuale di ripartizione. L’eventuale detrazione spettante che non trova capienza nell’IRPEF non può essere recuperata / riportata nella dichiarazione dell’anno successivo.

Distanza minima tra residenza dello studente ed Università

Il Legislatore ha previsto:

  • una disposizione applicabile “a regime” alla generalità dei possibili soggetti beneficiari;
  • una disposizione applicabile soltanto alle spese sostenute (principio di cassa) nel 2017 e 2018.

Si rammenta che l’agevolazione spetta anche agli studenti iscritti presso un’Università ubicata in uno Stato UE / SEE alle medesime condizioni”.

Distanza minima tra Università e residenza

A regime

È richiesto che la residenza dello studente e l’Università siano:

  • in Comuni diversi distanti tra loro almeno 100 Km;

e

in una Provincia diversa.

Per 2017

e 2018

Con riferimento ai canoni pagati nel 2017 e/o nel 2018 il Legislatore prevede una distinzione tra:

  • generalità degli studenti universitari che possono fruire della detrazione.

Per tutti gli “studenti universitari fuori sede” è possibile fruire della detrazione in esame a condizione che Università e residenza siano:

- in Comuni diversi;

- distanti tra loro almeno 100 Km.

A tal fine si rammenta che va fatto riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l’Università, considerando una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti (ad esempio, ferroviaria o stradale).

La detrazione spetta se almeno 1 di tali collegamenti risulta pari o superiore a 100 km.

 

Per i canoni pagati nel 2017 – 2018, quindi, non è richiesto che residenza e Università siano in Province diverse;

  • studenti residenti in zone montane o disagiate.

Esclusivamente per gli studenti residenti in zone montane ovvero in zone disagiate, sempre limitatamente ai canoni pagati nel 2017 e/o 2018, la detrazione spetta a condizione che Università e residenza siano:

- in Comuni diversi;

- distanti tra loro almeno 50 Km.

Per tali soggetti, quindi, per il 2017 e 2018, oltre a non essere richiesto che residenza ed Università siano in Province diverse, la distanza minima necessaria tra le 2 è ridotta a 50 Km. Per individuare l’ambito applicativo di tale disposizione non è stato ancora chiarito il criterio / riferimento normativo da utilizzare per individuare le zone montane e le zone disagiate.