Novità fiscali - LUGLIO 2017

06 Luglio 2017

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

Omesso versamento imposte per ritardo della P.A.

Sentenza CTP Agrigento          

3.5.2017, n. 747/4/17                   

Il contribuente non può essere sanzionato per mancato / tardivo versamento di imposte qualora tale violazione sia determinata da un ritardo nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Studi di settore e

condizioni meteorologiche

 

 

Sentenza Corte Cassazione     

30.5.2017, n. 13561                     

È legittimo l’accertamento basato sullo studio di settore nei confronti di uno stabilimento balneare il cui reddito “irrisorio” è stato giustificato dal contribuente per la presenza di villeggianti soltanto nel fine settimana, al sussistere di “condizioni metereologiche particolarmente favorevoli” verificatesi nell’estate del periodo d’imposta oggetto dell’accertamento.

Cessione credito detrazione 70% - 75% riqualificazione energetica

 

Provvedimento Agenzia           

Entrate 8.6.2017                          

È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento che individua le modalità con le quali i soggetti beneficiari della detrazione del 70% – 75% per le spese sostenute nel periodo 1.1.2017 – 31.12.2021 per la riqualificazione energetica di parti comuni di edifici possono cedere il credito corrispondente a detta detrazione.

Cessione credito detrazione 75% misure antisismiche

 

 

Provvedimento Agenzia           

Entrate 8.6.2017                          

È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento che individua le modalità con le quali i soggetti beneficiari della detrazione del 75% per le spese sostenute nel periodo 1.1.2017 – 31.12.2021 per gli interventi su parti comuni di edifici relativi all’adozione di misure antisismiche possono cedere il credito corrispondente a detta detrazione.

Nuovo mod. RLI

 

 

Provvedimento Agenzia             Entrate

15.6.2017                                      

È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento di approvazione del nuovo mod. RLI, utilizzabile dal 19.9.2017, per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione / affitto di immobili, relativi adempimenti successivi, nonché per l’opzione / revoca della cedolare secca.

Rimborso spese telefono cellulare a dipendenti

Risoluzione Agenzia Entrate    

20.6.2017, n. 74/E                        

È soggetto a tassazione in capo al dipendente ex art. 51, comma 1, TUIR il rimborso forfetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute per l’utilizzo, anche per fini aziendali, del telefono cellulare di proprietà del dipendente.

Redditometro

 

 

Sentenza Corte Cassazione     

21.6.2017, n. 15399                     

L’accertamento da redditometro è legittimo qualora quanto dichiarato risulti inferiore rispetto al mutuo contratto dal contribuente per la “prima casa”.

Non è sufficiente che il pagamento delle rate sia “giustificato” dal contribuente da donazioni effettuate da parte di familiari.


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COMMENTI

la “manovra correttiva” dopo la conversione in legge

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del DL n. 50/2017, contenente le disposizioni della c.d. “Manovra correttiva”. In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, tra cui la riduzione del coefficiente ACE in luogo dell’intervento nel calcolo della relativa base imponibile e l’introduzione della disciplina dei nuovi Indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che sostituiranno gli attuali studi di settore.

ESTENSIONE SPLIT PAYMENT

È confermata l’estensione, a decorrere dall’1.7.2017 dello split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, ai quali ora oltre alla trattenuta alla fonte non sarà corrisposta l’IVA.

I “destinatari” del meccanismo in esame sono ora così individuati:

  • Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT;
  • Autorità indipendenti;
  • Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
 

Il predetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica.

Dalla predetta data lo split payment è applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

  • società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
  • società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
  • società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
 

Merita evidenziare che il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia ad applicare lo “split payment” fino al 30.6.2020.

Con il Decreto 27.6.2017 il MEF ha emanato le specifiche disposizioni attuative delle novità sopra accennate. In particolare merita evidenziare che le stesse sono applicabili alle operazioni fatturate dall’1.7.2017. Pertanto le fatture emesse fino al 30.6.2017 non risultano interessate allo split payment. Sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchi dei soggetti (circa 29.500) destinatari del meccanismo in esame.

In sede di conversione, con l’aggiunta del comma 1-quater, è stato previsto che a richiesta del cedente / prestatore, l’acquirente / committente deve rilasciare un documento attestante la sua riconducibilità ai soggetti cui si applica lo split payment.

Con l’aggiunta del comma 1-quinquies è stato altresì previsto che le disposizioni in esame non si applicano agli Enti pubblici gestori di demanio collettivo, con riferimento alle “cessioni di beni e prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico”.

Con l’intento di “accelerare” l’erogazione del rimborso del credito IVA, è previsto infine che dall’1.1.2018 i rimborsi da conto fiscale, di cui all’art. 78, Legge n. 413/91, sono effettuati tramite una procedura semplificata.

TRATTAMENTO IVA TRASPORTO VEICOLI AL SEGUITO

È previsto che, il trasporto di veicoli al seguito di passeggeri, va considerato accessorio ai sensi dell’art. 12, DPR n. 633/72, rispetto alla prestazione principale di trasporto di persone.

ESTENSIONE “SOLIDARIETà” PASSIVA IVA

Viene estesa la c.d. “solidarietà passiva” nel pagamento dell’IVA di cui all’art. 60-bis, DPR n 633/72, al settore dei combustibili per autotrazione.

VOLUNTARY DISCLOSURE

È previsto che:

  • se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente / autonomo prodotti all’estero è applicabile la disciplina di cui l’art. 165, comma 8, TUIR (detrazione dell’imposta pagata all’estero) anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione / omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata;
  • l’esonero dagli obblighi dichiarativi si riflette anche all’IVIE / IVAFE a seguito dell’estensione della possibilità di versare entro il 30.9.2017 quanto dovuto per il 2016 / inizio 2017 così come indicato dall’interessato nella relazione di accompagnamento della procedura.

È inoltre prevista una mitigazione delle sanzioni applicabili in caso di violazioni nei versamenti. In particolare:

  • le sanzioni di cui alla lett. g), determinate in misura pari al 60% - 85% del minimo, sono ora applicabili nell’ipotesi in cui il contribuente non provvede spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine previsto e non invece in caso di mancato / insufficiente versamento spontaneo delle somme dovute;
  • in caso di insufficiente versamento, le somme ancora dovute, recuperate dall’Ufficio, sono determinate con la medesima modalità prevista per i soggetti che effettuano il versamento correttamente ed entro il termine stabilito, ferma restando la maggiorazione del 10% - 3%. È inoltre stabilito che l’importo da versare non può risultare superiore a quanto determinato in caso di mancato versamento spontaneo nei termini previsti.

DURC E EROGAZIONE DEI RIMBORSI

In sede di conversione è stato previsto che i certificati di regolarità fiscale (c.d. DURC), inclusi quelli per la partecipazione alle procedure d’appalto di cui all’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di definizione agevolata di debiti tributari ex art. 6, DL n. 193/2016, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere presentata entro il 21.4.2017, limitatamente ai carichi definibili oggetto dell’agevolazione.

La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche “a seguito del mancato, insufficiente, tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute”.

Il rimborso di imposte / tasse è erogato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari, limitatamente ai carichi definibili. Nel caso di mancato / insufficiente / tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, l’erogazione del rimborso è sospesa.

ESERCIZIO DETRAZIONE IVA

È confermato che il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito è anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (in luogo del riferimento alla dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).

Conseguentemente viene “aggiornato” anche il termine di annotazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali ex art. 25, DPR n. 633/72. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura / bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno.

 

Con l’aggiunta del comma 2-bis è previsto che le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture / bollette doganali emesse dall’1.1.2017.

TRATTAMENTO IVA SERVIZI DI VITTO E ALLOGGIO

In sede di conversione, è previsto che rientrano nell’art. 10, DPR n. 633/72 e quindi sono considerati esenti IVA i servizi di vitto e di alloggio resi a favore degli studenti universitari dagli istituti / enti per il diritto allo studio universitario istituti dalle Regioni.

VISTO DI CONFORMITà COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

È confermato che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione “orizzontale” i crediti annuali per importi superiori a € 5.000, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.

In sede di conversione l’obbligo di apposizione del visto di conformità è stato esteso anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale (mod. IVA TR).

In caso di utilizzo del credito:

  • in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell’organo di controllo);
  • con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati;

l’Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all’irrogazione della relativa sanzione.

È confermata la soppressione del limite annuo (€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito IVA nel mod. F24.

Di conseguenza l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell’Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Contestualmente detto obbligo è stato esteso al credito IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP nonché ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Sul punto si rammenta che l’Agenzia delle Entrate ha reso noto i codici tributo per i quali sussiste il predetto obbligo di utilizzo dei servizi telematici forniti dalla stessa.

In particolare l’Agenzia ha fornito l’elenco dei codici tributo relativi:

  • ai crediti per i quali, soltanto i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • ai crediti che se utilizzati nel medesimo mod. F24 con specifici codici tributo a debito, danno luogo ad una compensazione verticale”, con conseguente esclusione dall’obbligo di utilizzo dei servizi telematici.

Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.

In sede di conversione è stato previsto che in presenza di iscrizione a ruolo della somme dovute, ai fini del pagamento non è ammessa altresì la compensazione di cui all’art. 31, D.Lgs. n. 78/2010 (in base al quale la compensazione “orizzontale” di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento).

È inoltre previsto che:

  • l’utilizzo in compensazione del credito annuale / infrannuale IVA per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo (in precedenza dal sedicesimo giorno) a quello di presentazione della dichiarazione / istanza;
  • nel caso in cui il credito utilizzabile in compensazione “risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili” il mod. F24 è scartato.

REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI

È confermato che:

  • i redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall’1.6.2017, sono assoggettati a cedolare secca con l’aliquota del 21% in caso di opzione;
  • per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa.
 

In sede di conversione è stata prevista la possibilità di individuare da parte del MEF, i criteri in base ai quali l’attività di locazione in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, “avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare”.

Detti contratti possono essere stipulati:

­  direttamente dal privato persona fisica;

­  tramite soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare;

­  tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con consone che dispongono di un immobile da locare;

  • il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.

Con riferimento agli adempimenti previsti a carico degli intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono detti portali telematici è confermato che gli stessi:

  • sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti.
 

In sede di conversione, il termine di invio dei predetti dati è stato fissato al 30.6 dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono.

È altresì confermato che all’omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000, ridotta da € 125 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta;

  • qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti, sono tenuti ad operare una ritenuta alla fonte del 21%. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca la ritenuta è operata a titolo di acconto.
 

In sede di conversione, è ora disposto che il soggetto che incassa i canoni / corrispettivi ovvero interviene nel pagamento degli stessi è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno, nonché di ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

ISTITUZIONE E MODIFICA IMPOSTA / CONTRIBUTO DI SOGGIORNO

È previsto che, a decorrere dal 2017, i Comuni con facoltà di applicare l’imposta / contributo di soggiorno, possono istituire ovvero rimodulare detta imposta / contributo di soggiorno in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali per il 2016 e 2017.

CESSIONE DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Come noto la Finanziaria 2016, modificando l’art. 14, DL n. 63/2013, ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica nel caso in cui i lavori riguardino parti comuni condominiali ed il soggetto che potrebbe fruire della detrazione sia un c.d. “soggetto incapiente” ex artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR.

La Finanziaria 2017 ha prorogato tale possibilità fino al 31.12.2017 con riferimento alla “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali, a favore dei “soggetti incapienti.

Ora, in sede di conversione, il Legislatore interviene nuovamente disponendo che:

  • la previsione in esame è applicabile:

­  fino al 31.12.2021 (anziché fino al 3.12.2017);

­  anche con riferimento agli interventi per i quali, a decorrere dal 2017, spetta la detrazione nella maggior misura del 70% - 75%, nel limite di spesa pari a € 40.000 per il numero di unità immobiliari del condominio;

  • la condizione di incapienza di cui ai citati artt. 11 e 13 deve sussistere nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa;
  • la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante può essere fatta, oltre che a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili, anche a favore di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”.

In merito si evidenzia che, a differenza di quanto disposto dal comma 2-sexies dell’art. 14, DL n. 63/2014, non è previsto il divieto di cessione del credito ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

Preme evidenziare che per i soggetti capienti” resta ferma la possibilità di cessione del credito:

  • applicabile dall’1.1.2017, con riferimento agli interventi di riqualificazione sulle parti comuni condominiali (che, a decorrere dalla stessa data, consentono di fruire della detrazione nella maggior misura del 70% - 75%)
  • in base alla quale è possibile cedere il credito, oltre che ai fornitori, anche ad altri soggetti privati, diversi da istituti di credito e intermediari finanziari, con la facoltà di successiva cessione del credito.

AUMENTO PREU

È confermato che la misura del PREU relativo:

  • agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot), è aumentata dal 17,50% al 19% delle somme giocate;
  • agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b), TULPS (video lottery – VTL) è aumentata dal 5,50% al 6% delle somme giocate.

RIDETERMINAZIONE ACE

In luogo della modifica della modalità di calcolo della variazione in aumento del capitale proprio (incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010), in sede di conversione è stata prevista la riduzione del relativo coefficiente che ora risulta così determinato:

  • 1,6% per il 2017 (in luogo del 2,3%);
  • 1,5% dal 2018 (in luogo del 2,7%).
 

L’acconto IRES 2017 va ricalcolato considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando il nuovo coefficiente dell’1,6%.

PIGNORAMENTI IMMOBILIARI

È confermato che, in base alla nuova disposizione l’Agente della riscossione non può attivare la procedura espropriativa immobiliare di cui all’art. 76, DPR n. 602/73 nel caso in cui i valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo del contribuente, diverse dall’abitazione principale, non siano superiori a € 120.000.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

È confermato che, l’aumento delle aliquote IVA è “rivisto” come segue:

  • l’aliquota ridotta del 10% passerà al 11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
  • l’aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.

INTRODUZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITà FISCALE (ISA)

È prevista l’introduzione dei nuovi “Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in luogo degli attuali studi di settore, al fine di:

  • favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili;
  • stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

I nuovi Indici:

  • sono elaborati con una metodologia basata su un’analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta;
  • rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale;
  • esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo l’accesso al regime premiale.

È prevista la possibilità di “adeguarsi in dichiarazione indicando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Tale “adeguamento” rileva anche ai fini IRAP e IVA. L’adeguamento non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi.

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli Indici, determinati anche per effetto dell’adeguamento, è previsto il seguente regime premiale:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità relativamente al credito IVA per la compensazione di importi non superiori a € 50.000 annui e alle imposte dirette e all’IRAP per un importo non superiore a € 20.000 annui;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui;
  • esclusione della applicazione della disciplina delle società non operative;
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza dell’accertamento;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.
 

L’Agenzia delle Entrate e la GdF, nel definire le strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli Indici e delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

In caso di omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione / applicazione degli Indici, o di comunicazione inesatta / incompleta dei medesimi, è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.

COMPENSAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

È estesa anche al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

RECLAMO E MEDIAZIONE

È confermato l’aumento da € 20.000 a € 50.000 del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo / mediazione.

Il nuovo limite è applicabile agli atti impugnabili notificati dall’1.1.2018.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI

È prevista la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n. 602/73, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, DPR n. 602/73.

In sede di conversione con l’aggiunta del nuovo comma 1-bis è previsto che ciascun Ente territoriale può stabilire, entro il 31.8.2017, l’applicazione delle norme in materia di definizione agevolata alle controversie tributarie in cui lo stesso è parte.

In presenza di una controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora / sanzioni non collegate ai tributi, la definizione richiede il pagamento del 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.

In sede di conversione è previsto che sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato entro il 24.4.2017 (data di entrata in vigore del DL n. 50/2017) per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, D.Lgs. n. 218/97, con riduzione a 3 del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000. Il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, va effettuato il 30.9.2017.

Va tenuto presente che:

  • per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40%, è fissata al 30.11;
  • per il 2018, la scadenza della terza rata, pari al residuo 20%, è fissata al 30.6.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata delle cartelle di cui all’art. 6, DL n. 193/2016, il contribuente deve essersi comunque avvalso anche di quest’ultima definizione.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.

 

Per ciascuna controversia autonoma entro il 30.9.2017 va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo).

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

CREDITO D’IMPOSTA BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI

È previsto che il credito d’imposta concesso a favore delle strutture alberghiere per le spese di riqualificazione e accessibilità è riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’8° periodo d’imposta successivo.

SOSPENSIONE CONIO MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI

È prevista la sospensione dall’1.1.2018 del conio delle monete da 1 a 2 centesimi di Euro.

È inoltre previsto l’arrotondamento, durante il periodo di sospensione, degli importi al multiplo di 5 centesimi più vicino nel caso di pagamento in contanti di importi in Euro costituenti un autonomo importo monetario complessivo da pagare.

PROROGA SOSPENSIONE / RATEIZZAZIONE VERSAMENTI COMUNI TERREMOTATI

È confermata:

  • l’ulteriore proroga al 31.12.2017 della possibilità, da parte dei sostituiti residenti nei Comuni colpiti dal sisma, di richiedere al sostituto d’imposta (non necessariamente domiciliato in un Comune terremotato) la non effettuazione della ritenuta alla fonte (in precedenza fino al 30.11.2017);
  • a favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo / esercenti attività agricole, l’ulteriore proroga al 31.12.2017 (in precedenza fino al 30.11.2017) della sospensione dei versamenti tributari.

Per tali soggetti la ripresa dei versamenti è rinviata al 16.2.2018, anche mediante rateizzazione, decorrente dal 16.2.2018, fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo;

  • relativamente agli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, l’ulteriore differimento del termine di ripresa. Gli stessi devono essere effettuati entro il mese di febbraio 2018 (in precedenza entro il mese di dicembre 2017);
  • relativamente alle cartelle di pagamento / altri atti, la proroga “fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari” (in precedenza, fino al 30.11.2017) della sospensione dei termini di:

-   notifica delle cartelle di pagamento;

-   riscossione delle somme risultanti dagli accertamenti esecutivi ex art. 29 DL n. 78/2010 (per imposte sui redditi, IRAP e IVA) nonché ex art. 30, DL n. 78/2010 (riferiti a somme dovute all’INPS);

-   attività esecutive degli Agenti della riscossione;

-   prescrizione / decadenza dell’attività degli Enti creditori (compresi gli Enti locali).

In sede di conversione, l’esenzione dall’imposta di bollo / di registro riconosciuta a favore delle persone fisiche residenti / domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale / operativa nei Comuni terremotati è ulteriormente prorogata alle istanze presentate alla P.A., in relazione agli eventi sismici, fino al 31.12.2018 (in precedenza fino al 31.12.2017).

SEMPLIFICAZIONI OBBLIGHI DICHIARATIVI SOGGETTI TERREMOTATI

È consentito ai contribuenti residenti nei territori colpiti dal terremoto dal 24.8.2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), titolari di redditi di lavoro dipendente / assimilato di dichiarare gli stessi, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 senza sostituto” (il rimborso è effettuato dall’Agenzia delle Entrate).

ZFU “SISMA CENTRO ITALIA”

Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo dal 24.8.2016 (allegati 1 e 2, DL n. 189/2016) è costituita una Zona franca urbana (ZFU).

Le imprese che hanno sede principale / unità locale all’interno della predetta Zona e che hanno subito, a causa del sisma, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo compreso dall’1.9 al 31.12.2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell’attività, delle seguenti agevolazioni:

  • esenzione dalle imposte sui redditi per il reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa nella Zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo d’imposta, dell’importo di € 100.000 riferito al reddito prodotto nella predetta Zona;
  • esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di € 300.000 per ciascun periodo d’imposta, riferito al valore della produzione netta;
  • esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella Zona franca posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
 

Sono ricompresi nella ZFU anche i Comuni di cui all’allegato 2-bis, DL n. 189/2016. Le agevolazioni in esame spettano alle imprese che hanno sede principale / unità locale in detti Comuni e che hanno subito nel periodo 1.2 – 31.5.2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto a quello del corrispondente periodo del 2016.

Le agevolazioni in esame sono concesse per il biennio 2017-2018.

INCENTIVI ACQUISTO CASE ANTISISMICHE

In materia di detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, è previsto che in caso di interventi realizzati

  • nei Comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1;
  • mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva cessione dell’immobile, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori

spettano (all’acquirente dell’unità immobiliare) le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

  • a una classe di rischio inferiore, (detrazione del 75%);
  • a due classi di rischio inferiori (detrazione dell’85%);

e, comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare.

I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, “per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”.

PROROGA AGEVOLAZIONI ZFU LOMBARDIA

Sono prorogate al 31.12.2017 le agevolazioni per la ZFU Lombardia relativa ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29.5.2012.

AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTATORI

Merita segnalare che in sede di conversione sono state “finanziate” con ulteriori € 10 milioni le deduzioni forfetarie previste a favore degli autotrasportatori. Tale intervento dovrebbe essere finalizzato a confermare anche per il 2016 le predette deduzioni nella misura prevista per il 2015. È comunque necessario attendere il consueto Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate che specifica la misura delle stesse.

NUOVI “VOUCHER”

È introdotta una nuova tipologia contrattuale relativa alle prestazioni di lavoro occasionali, ossia riferite alle attività lavorative che danno luogo, nel corso di 1 anno:

  • per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500.

In particolare possono utilizzare le prestazioni in esame:

  • le persone fisiche “private” per attività quali:

-   piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio / pulizia / manutenzione;

-   assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità,

-   insegnamento privato supplementare;

  • gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • le imprese del settore agricolo, solo nel caso in cui i prestatori siano:

-   pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;

-   giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l’Università;

-   persone disoccupate, come definite dall’art. 19, D.Lgs. n. 150/2015;

-   percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.

Le prestazioni di lavoro occasionale sono “attivabili” tramite una piattaforma informatica gestita dall’INPS, alla quale devono registrarsi sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro. Gli adempimenti possono essere svolti anche per il tramite di un intermediario abilitato.

Sul punto merita evidenziare che nel caso in cui l’utilizzatore della prestazione sia:

  • una persona fisicaprivata”, la piattaforma informatica INPS consente l’acquisto di un libretto nominativo prefinanziato (c.d. Libretto famiglia) contenente titoli di pagamento di un valore nominale di € 10 per prestazioni non superiori ad 1 ora;
  • un soggetto diverso dalle persone fisiche, si è in presenza di un contratto di prestazione occasionale “attivabile” mediante il versamento, tramite la piattaforma informatica INPS, delle somme necessarie al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell’Istituto previdenziale.

Va infine evidenziato che i compensi erogati per prestazioni occasionali sono:

  • esenti da imposizione fiscale;
  • non incidono sullo stato di disoccupato eventuale del prestatore;
  • sono computabili fino alla determinazione del reddito necessario al fine del rilascio / rinnovo del permesso di soggiorno.

MODIFICHE AGEVOLAZIONE “PATENT BOX

È confermato che, non è più possibile beneficiare dell’agevolazione Patent box relativamente ai redditi derivanti dall’utilizzo di marchi d’impresa. Inoltre, la stessa è applicabile anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto “di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente” beni agevolabili.

Le nuove disposizioni sono applicabili:

  • per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali l’opzione per l’agevolazione è esercitata dall’1.1.2017;
  • per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 3° periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, relativamente all’opzione per l’agevolazione esercitata dall’1.1.2017.
 

Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni alle opzioni per l’agevolazione esercitate per i primi 2 periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2014 e comunque non oltre il 30.6.2021.

RISERVE IRI ALL’USCITA DEL REGIME

È confermato che, in caso di uscita dal regime IRI, anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione di tale regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore / collaboratori / soci. In tal caso è riconosciuto un credito d’imposta pari al 24%.

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