Novità fiscali - APRILE 2017

19 Aprile 2017

Per tutti i nostri clienti, proponiamo con linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali ed alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale.

Credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno

DL 29.12.2016, n. 243                 

È stata pubblicata sulla G.U. 28.2.2017, n. 49, la legge di conversione del c.d. “Decreto SUD”, nell’ambito del quale sono state apportate modifiche alla disciplina del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) nel periodo 1.1.2016 - 31.12.2019. In particolare:

-   sono rivisti i limiti massimi di costo ammissibile;

-   è ammessa la cumulabilità dell’agevolazione con aiuti de minimis e aiuti di Stato aventi ad oggetto gli stessi costi.

Medico convenzionato

con SSN

 

Sentenza CTP Isernia                

20.1.2017, n. 11/1/17                   

Non è soggetto ad IRAP il medico di base che, per lo svolgimento dell’attività, si avvale di “attrezzature tecniche ed informatiche limitate all’essenziale” e “dell’utilizzazione di una collaborazione per far fronte agli adempimenti richiesti ai medici convenzionati” (collaboratrice esercente funzioni di segreteria).

Percentuali di compensazione

 

 

 

Decreto MEF 27.1.2017              

È stato pubblicato sulla G.U. 17.3.2017, n. 64 il Decreto che proroga anche al 2017 l’innalzamento delle percentuali di compensazione, nella misura stabilita dal DM 26.1.2016, utilizzabili da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA per le cessioni di latte, bovini e suini.

Spese veterinarie

 

 

 

 

 

Risoluzione Agenzia Entrate   

27.2.2017, n. 24/E                        

Sono detraibili ai fini IRPEF le spese relative all’acquisto di farmaci veterinari, individuati dal D.Lgs. n. 193/2006, ancorché effettuato presso strutture diverse dalle farmacie, purché autorizzate dal Ministero della salute. È necessario che la spesa sia certificata da scontrino parlante (non è richiesta la prescrizione medica). Non sono detraibili le spese sostenute per mangimi speciali per animali da compagnia prescritti dal veterinario, in quanto “non possono essere considerati farmaci”.

Redditometro

 

 

Sentenza Corte Cassazione     

3.3.2017, n. 5419                         

L’accertamento tramite redditometro è illegittimo qualora il contribuente sia in grado di dimostrare che le spese contestate (nel caso di specie, canoni di affitto di un appartamento e mantenimento di uno yacht) sono sostenute utilizzando le donazioni di familiari (nel caso di specie, genitori) benestanti.

Agevolazione prima casa

 

 

 

Sentenza Corte Cassazione     

9.3.2017, n. 6076                  

Le agevolazioni “prima casa” non possono essere revocate al contribuente che ha ceduto l’immobile agevolato ed ha provveduto ad acquistarne un altro, all’asta, da destinare ad abitazione principale, se il mancato rispetto di 1 anno per il riacquisto è stato determinato da un ritardo (a lui non imputabile) nell’ottenimento del decreto giudiziale di trasferimento.


ggg

COMMENTI

Il bonus strumenti musicali 2017

La Finanziaria 2017 ha riproposto il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti di licei / istituti musicali.

Il contributo in esame è:

  • pari al 65% del prezzo di vendita per un massimo di € 2.500;
  • anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita;
  • rimborsato allo stesso sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

Ora con il Provvedimento 14.3.2017, l’Agenzia delle Entrate ha Recentemente l’Agenzia delle Entrate in data 7.2.2017, ha risposto ad una serie di specifici quesiti i seguito illustrate.

Ambito

Descrizione

Soggettivo

Il contributo in esame spetta agli studenti iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti, per l’anno accademico 2016-2017 / 2017-2018, ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento ed ai corsi di diploma di primo e secondo livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ex art. 11, DPR n. 212/2005. L’elenco dei licei / istituti è desumibile dall’elenco contenuto nell’Allegato 1 del suddetto Provvedimento.

Oggettivo

Il contributo è concesso per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo:

  • coerente con il corso di studi al quale lo studente è iscritto così come individuato dall’Allegato 2 del suddetto Provvedimento;

oppure

  • considerato “affine” / “complementare”, in base alla dichiarazione di conformità con gli obiettivi disciplinari del corso di studio, rilasciata dall’istituto di appartenenza;

oppure

  • compreso tra quelli di cui citato Allegato 2 del suddetto Provvedimentocoerente” con il corso di studi dal liceo musicale al quale lo studente è iscritto.

Temporale

Il contributo spetta:

  • per gli acquisti effettuati fino al 31.12.2017;
  • una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento;
  • per un importo non superiore al 65% del prezzo finale per un massimo di € 2.500, nel limite complessivo delle risorse stanziate (€ 15 milioni).

Tale importo va ridotto dell’eventuale contributo fruito per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel 2016 ex art. 1, comma 984, Finanziaria 2016.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL BONUS

Come accennato, il contributo in esame è erogato nella forma di sconto sul prezzo di vendita dello strumento (comprensivo di IVA), praticato dal rivenditore / produttore.

A tal fine sono richiesti i seguenti adempimenti.

Richiesta e rilascio del certificato d’iscrizione

Lo studente deve richiedere al proprio istituto un certificato d’iscrizione non ripetibileper tale finalità”, dal quale oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale risulti il corso e anno d’iscrizione e lo strumento musicale coerente con il corso di studi.

Il certificato, attestante la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo e lo strumento agevolabile, è predisposto dall’istituto in duplice copia di cui una va consegnarla al rivenditore / produttore al momento dell’acquisto dello strumento.

In particolare, per gli studenti iscritti:

  • ai corsi preaccademici, se il corso è tenuto da soggetti terzi sulla base di apposita convenzione, l’agevolazione spetta solo se la certificazione degli studi compiuti è rilasciata dal conservatorio / istituto superiore di studi musicali-ISSM e non dall’Istituzione convenzionata;
  • ai licei musicali il certificato d’iscrizione per l’anno 2017-2018 può essere richiesto solo a decorrere dall’avvio dell’anno scolastico.

Conservazione del certificato e documentazione

Ricevuto il certificato, il rivenditore / produttore è tenuto a conservarlo “fino al termine entro il quale l’Agenzia … può esercitare l’attività di accertamento”.

La vendita dello strumento può essere documenta mediante fattura, anche semplificata / ricevuta fiscale / scontrino parlante indicanti, oltre ai consueti dati, anche:

  • il codice fiscale dello studente;
  • il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’IVA applicata sull’intero ammontare;
  • l’importo del contributo.

CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIVENDITORE / PRODUTTORE

Al rivenditore / produttore spetta un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto, nel limite delle risorse stanziate pari a € 15 milioni, assegnato in ordine cronologico.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Per usufruire del beneficio in esame, il rivenditore / produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, deve comunicare all’Agenzia i seguenti dati:

  • codice fiscale proprio / dello studente / dell’istituto che ha rilasciato il predetto certificato d’iscrizione;
  • strumento musicale;
  • prezzo di vendita, comprensivo del contributo e dell’IVA.

La predetta comunicazione può essere effettuata da parte del rivenditore / produttore

 

a decorrere dal 20.4.2017

 

tramite Entratel / Fisconline direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato, utilizzando l’apposito software disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Rilascio ricevuta

Il sistema rilascia un’apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del bonus allo studente e di conseguenza del credito d’imposta in capo al rivenditore / produttore, considerate:

  • la capienza nello stanziamento complessivo;
  • la correttezza dei dati;
  • la verifica dell’unicità del contributo assegnabile a ogni studente.

Nella ricevuta è inoltre indicato l’ammontare del credito spettante, tenuto conto dell’eventuale contributo concesso allo studente nel 2016, in base alle precedenti disposizioni agevolative.

Così, ad esempio, la ricevuta riporterà:

  • l’importo del contributo pari al 65% del prezzo di vendita nell’ammontare massimo di € 2.500, qualora lo studente non abbia già fruito di analoga agevolazione nel 2016;

ovvero

  • l’importo del contributo al netto del beneficio già usufruito nel 2016 (separatamente evidenziato).

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile:

  • dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della predetta ricevuta;
  • esclusivamente in compensazione nel mod. F24 tramite Entratel / Fisconline riportando il codice tributo “6865”.

 

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato sia superiore all’ammontare maturato, anche in considerazione di quanto in precedenza fruito, il mod. F24 è scartato.

Mancata vendita dello strumento

Qualora la vendita non si concluda successivamente alla ricezione della ricevuta il rivenditore / produttore deve inviare una comunicazione di annullamento della vendita con le stesse modalità previste per l’invio della comunicazione sopra illustrate “così da consentire allo studente di poter usufruire nuovamente del contributo”.

Nel caso in cui il soggetto avesse già utilizzato in compensazione tale credito lo stesso dovrà essere riversato tramite il mod. F24.

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